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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 dicembre 2025

Cassazione n. 15028/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 051IIZM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari delTribunale di Imperia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendo larevoca del beneficio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 24 dicembre 2025 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto larichiesta presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diImperia di revocare la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona indata 14 settembre 2021, divenuta definitiva in data 06 febbraio 2024.Il giudice ha ritenuto insussistente il motivo di revoca di diritto, ai sensidell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., perché i reati giudicati con la sentenzaemessa in data 08 aprile 2024 e divenuta definitiva in data 24 settembre 2024sono stati commessi il 6-7/10/2023, mentre quelli giudicati con la sentenza cheha concesso il beneficio sono stati commessi il 15/06/2020, e quindi nonrisultano consumati in epoca anteriore a questi ultimi.

Ha rilevato che ilbeneficio sarebbe stato revocabile ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod.pen., avendo il condannato commesso successivamente altri delitti, ma essendoil procedimento di esecuzione conseguente all'impulso di parte, ha ritenuto nonadottabile un provvedimento di ufficio.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Imperia articolando un unico motivo, con il quale denunciala violazione di legge penale, in relazione all'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen.Il giudice dell'esecuzione ha palesemente errato nel ritenere che i reatigiudicati con la sentenza emessa in data 08 aprile 2024 e divenuta definitiva indata 24 settembre 2024 non sono stati commessi anteriormente a quelli giudicaticon la sentenza emessa in data 14 settembre 2021, definitiva in data 06 febbraio2024, basandosi sulla data di commissione dei singoli fatti, costituendo unprincipio giuridico consolidato quello secondo cui, per valutare l'anteriorità, deveguardarsi alla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso ilbeneficio, ed essendo pertanto i fatti giudicati con la seconda sentenza, inquanto commessi nell'ottobre 2023, palesemente anteriori alla definitività dellaprima sentenza.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentosenza rinvio dell'ordinanza impugnata, e la revoca della sospensione condizionalecosì come richiesto dal ricorrente.4.

In data 23/02/2026 il difensore del condannato ha depositato unamemoria con cui sostiene la correttezza del provvedimento impugnato, sia pureper ragioni diverse da quelle indicate in motivazione, in quanto la revoca dellasospensione condizionale in relazione ad un delitto anteriormente commesso,essendo diretta a rimediare ad una valutazione di meritevolezza fondata su unpresupposto errato, quale l'assenza di precedenti reati, può essere applicata solonel caso di un delitto commesso prima del primo giudizio ma accertatodefinitivamente solo dopo che il delitto successivo è stato già giudicato consentenza passata in giudicato; nel presente caso, invece, il secondo delitto èstato commesso dopo che, per il primo delitto, era stata già concessa lasospensione condizionale, sia pure con la sola sentenza di primo grado, nondefinitiva.

La valutazione di meritevolezza allora effettuata, quindi, era correttaperché il ricorrente non aveva commesso nessun precedente delitto.Inoltre il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto in ogni caso riqualificarela domanda del pubblico ministero, che chiedeva la revoca del beneficio ai sensidell'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.), essendo vincolato alla domanda siaquanto al petitum, sia quanto alla causa petendi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2.

L'ordinanza impugnata si fonda su una valutazione errata, perché incontrasto con un principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui l'anterioritàprevista dall'art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. deve essere valutata non conriferimento alla data di commissione dei singoli reati giudicati nella diversesentenze, ma con riferimento alla data di definitività della sentenza che haconcesso la sospensione condizionale.

Questa Corte ha, infatti, costantementeaffermato che «In tema di revoca della sospensione condizionale della pena,l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimentoalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non aquella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del10/11/2020, Rv. 280056, tra le molte).Il giudice dell'esecuzione non ha motivato il suo discostarsi dal principio inquestione, ma si è limitato a sostenere l'evidenza della mancanza del requisitodell'anteriorità con riferimento alla data di commissione dei vari reati, cosìrimarcando l'erroneità della sua interpretazione della norma, ed aggiungendoconsiderazioni non rilevanti, in merito alla sentenza Sez.

U, n. 36460 del30/05/2024, Zangari, Rv. 287004, relativa ad un'ipotesi di revoca del tuttodiversa, e in merito alla eventuale applicabilità della revoca del beneficio per unaragione diversa da quella indicata dal pubblico ministero, anche in questo casoincorrendo in un errore di diritto, in quanto ha equiparato la modifica della causapetendi all'adozione d'ufficio di un provvedimento in fase esecutiva, ed haespresso un concetto in contrasto con un altro consolidato principiogiurisprudenziale (vedi Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Rv. 287385).3.

Le argomentazioni contenute nella memoria depositata dal difensore delcondannato sono infondate.Egli propone un'interpretazione della norma di cui all'art. 168, comma 1 n.2), cod. pen. in contrasto con il suo contenuto testuale e con l'interpretazionecostantemente fornita dalla giurisprudenza, sostenendo che la revoca delbeneficio può essere disposta solo se il delitto ritenuto ostativo per la suaanteriorità sia stato commesso prima della concessione della sospensionecondizionale per il delitto commesso successivamente, essendo altrimentilegittima la valutazione di meritevolezza formulata dal giudice di merito.

Taleinterpretazione è errata perché limita la valutazione della meritevolezza delbeneficio al giudizio di primo grado, ritenendo irrilevanti le fasi successive delmedesimo procedimento, mentre tale valutazione deve permanere fino alladefinitività della decisione, anche per evitare che il condannato possaapprofittare della sospensione condizionale già ottenuta con la condanna nondefinitiva per commettere altri delitti, che non potrebbero consentire la revocadel beneficio perché non commessi dopo la definitività della prima pronuncia.La memoria è errata, inoltre, nella parte in cui sostiene che il giudicedell'esecuzione è vincolato dalla richiesta dell'istante anche relativamente allacausa petendi, essendo tale affermazione in contrasto con il principiogiurisprudenziale sopra citato, secondo cui «In tema di incidente di esecuzione,il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o deldifensore solo in relazione al petitum, che delimita il perimetro decisoriodemandatogli, ma non anche in relazione alla causa petendi, potendo eglidecidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettatedalle parti. (Fattispecie relativa a revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena, richiesta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 168,comma primo, n. 2), cod. pen., e disposta dal giudice ai sensi dell'art. 168,comma primo, n. 1), cod. pen.)» (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Rv.287385).4.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata perchémanifestamente errata.L'annullamento può essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620,comma 1, lett. l), cod. proc. pen., potendo questa Corte adottare ilprovvedimento necessario, cioè la revoca della sospensione condizionaleconcessa con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Savona emessa in data 14settembre 2021, trattandosi di una revoca obbligatoria, che deve essere dispostain presenza dell'oggettivo requisito dell'esistenza di condanne per reatianteriormente commessi, senza necessità di ulteriori valutazioni (Sez. 1, n.10742 del 05/02/2009, Rv. 242885).

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca il beneficio dellasospensione condizionale della pena applicato con la sentenza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Savona del 14/9/2021 irrevocabile il6/2/2024.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 051IIZM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari delTribunale di Imperia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendo larevoca del beneficio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 24 dicembre 2025 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto larichiesta presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diImperia di revocare la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona indata 14 settembre 2021, divenuta definitiva in data 06 febbraio 2024.Il giudice ha ritenuto insussistente il motivo di revoca di diritto, ai sensidell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., perché i reati giudicati con la sentenzaemessa in data 08 aprile 2024 e divenuta definitiva in data 24 settembre 2024sono stati commessi il 6-7/10/2023, mentre quelli giudicati con la sentenza cheha concesso il beneficio sono stati commessi il 15/06/2020, e quindi nonrisultano consumati in epoca anteriore a questi ultimi. Ha rilevato che ilbeneficio sarebbe stato revocabile ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod.pen., avendo il condannato commesso successivamente altri delitti, ma essendoil procedimento di esecuzione conseguente all'impulso di parte, ha ritenuto nonadottabile un provvedimento di ufficio.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Imperia articolando un unico motivo, con il quale denunciala violazione di legge penale, in relazione all'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen.Il giudice dell'esecuzione ha palesemente errato nel ritenere che i reatigiudicati con la sentenza emessa in data 08 aprile 2024 e divenuta definitiva indata 24 settembre 2024 non sono stati commessi anteriormente a quelli giudicaticon la sentenza emessa in data 14 settembre 2021, definitiva in data 06 febbraio2024, basandosi sulla data di commissione dei singoli fatti, costituendo unprincipio giuridico consolidato quello secondo cui, per valutare l'anteriorità, deveguardarsi alla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso ilbeneficio, ed essendo pertanto i fatti giudicati con la seconda sentenza, inquanto commessi nell'ottobre 2023, palesemente anteriori alla definitività dellaprima sentenza.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentosenza rinvio dell'ordinanza impugnata, e la revoca della sospensione condizionalecosì come richiesto dal ricorrente.4. In data 23/02/2026 il difensore del condannato ha depositato unamemoria con cui sostiene la correttezza del provvedimento impugnato, sia pureper ragioni diverse da quelle indicate in motivazione, in quanto la revoca dellasospensione condizionale in relazione ad un delitto anteriormente commesso,essendo diretta a rimediare ad una valutazione di meritevolezza fondata su unpresupposto errato, quale l'assenza di precedenti reati, può essere applicata solonel caso di un delitto commesso prima del primo giudizio ma accertatodefinitivamente solo dopo che il delitto successivo è stato già giudicato consentenza passata in giudicato; nel presente caso, invece, il secondo delitto èstato commesso dopo che, per il primo delitto, era stata già concessa lasospensione condizionale, sia pure con la sola sentenza di primo grado, nondefinitiva. La valutazione di meritevolezza allora effettuata, quindi, era correttaperché il ricorrente non aveva commesso nessun precedente delitto.Inoltre il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto in ogni caso riqualificarela domanda del pubblico ministero, che chiedeva la revoca del beneficio ai sensidell'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.), essendo vincolato alla domanda siaquanto al petitum, sia quanto alla causa petendi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. L'ordinanza impugnata si fonda su una valutazione errata, perché incontrasto con un principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui l'anterioritàprevista dall'art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. deve essere valutata non conriferimento alla data di commissione dei singoli reati giudicati nella diversesentenze, ma con riferimento alla data di definitività della sentenza che haconcesso la sospensione condizionale. Questa Corte ha, infatti, costantementeaffermato che «In tema di revoca della sospensione condizionale della pena,l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimentoalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non aquella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del10/11/2020, Rv. 280056, tra le molte).Il giudice dell'esecuzione non ha motivato il suo discostarsi dal principio inquestione, ma si è limitato a sostenere l'evidenza della mancanza del requisitodell'anteriorità con riferimento alla data di commissione dei vari reati, cosìrimarcando l'erroneità della sua interpretazione della norma, ed aggiungendoconsiderazioni non rilevanti, in merito alla sentenza Sez. U, n. 36460 del30/05/2024, Zangari, Rv. 287004, relativa ad un'ipotesi di revoca del tuttodiversa, e in merito alla eventuale applicabilità della revoca del beneficio per unaragione diversa da quella indicata dal pubblico ministero, anche in questo casoincorrendo in un errore di diritto, in quanto ha equiparato la modifica della causapetendi all'adozione d'ufficio di un provvedimento in fase esecutiva, ed haespresso un concetto in contrasto con un altro consolidato principiogiurisprudenziale (vedi Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Rv. 287385).3. Le argomentazioni contenute nella memoria depositata dal difensore delcondannato sono infondate.Egli propone un'interpretazione della norma di cui all'art. 168, comma 1 n.2), cod. pen. in contrasto con il suo contenuto testuale e con l'interpretazionecostantemente fornita dalla giurisprudenza, sostenendo che la revoca delbeneficio può essere disposta solo se il delitto ritenuto ostativo per la suaanteriorità sia stato commesso prima della concessione della sospensionecondizionale per il delitto commesso successivamente, essendo altrimentilegittima la valutazione di meritevolezza formulata dal giudice di merito. Taleinterpretazione è errata perché limita la valutazione della meritevolezza delbeneficio al giudizio di primo grado, ritenendo irrilevanti le fasi successive delmedesimo procedimento, mentre tale valutazione deve permanere fino alladefinitività della decisione, anche per evitare che il condannato possaapprofittare della sospensione condizionale già ottenuta con la condanna nondefinitiva per commettere altri delitti, che non potrebbero consentire la revocadel beneficio perché non commessi dopo la definitività della prima pronuncia.La memoria è errata, inoltre, nella parte in cui sostiene che il giudicedell'esecuzione è vincolato dalla richiesta dell'istante anche relativamente allacausa petendi, essendo tale affermazione in contrasto con il principiogiurisprudenziale sopra citato, secondo cui «In tema di incidente di esecuzione,il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o deldifensore solo in relazione al petitum, che delimita il perimetro decisoriodemandatogli, ma non anche in relazione alla causa petendi, potendo eglidecidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettatedalle parti. (Fattispecie relativa a revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena, richiesta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 168,comma primo, n. 2), cod. pen., e disposta dal giudice ai sensi dell'art. 168,comma primo, n. 1), cod. pen.)» (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Rv.287385).4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata perchémanifestamente errata.L'annullamento può essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620,comma 1, lett. l), cod. proc. pen., potendo questa Corte adottare ilprovvedimento necessario, cioè la revoca della sospensione condizionaleconcessa con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Savona emessa in data 14settembre 2021, trattandosi di una revoca obbligatoria, che deve essere dispostain presenza dell'oggettivo requisito dell'esistenza di condanne per reatianteriormente commessi, senza necessità di ulteriori valutazioni (Sez. 1, n.10742 del 05/02/2009, Rv. 242885). P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca il beneficio dellasospensione condizionale della pena applicato con la sentenza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Savona del 14/9/2021 irrevocabile il6/2/2024.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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