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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22364/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la responsabilità della ricorrente per il reato di ricettazione di preziosi provento di furto rinvenuti in un appartamento in presso il quale la ricorrente si trovava unitamente ad altri familiari.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 494 cod. proc. perì.): sarebbe illegittima l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello in data 14 settembre 2021 che dichiarava l'inammissibilità della produzione difensiva costituita dalle dichiarazioni della ricorrente.

Si deduceva che gli imputati avevano diritto a rendere dichiarazioni "in ogni stato e grado" del procedimento e che tale diritto poteva essere esercitato anche in forma "cartolare".

In via subordinata si chiedeva di rimettere gli atti alla Corte costituzionale perché valutasse la conformìtà agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale dell'art. 494, comma 1 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentirebbe - in ogni stato e grado del processo - la produzione di dichiarazioni scritte dell'imputato.

2.2. Violazione di legge (art. 416 cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo in quanto sarebbe stato omesso l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 415-bis cod. proc. pen.; sebbene l'interrogatorio fosse stato chiesto fuori dalla finestra temporale indicata dall'art. 415-bis cod. proc. pen, la sua mancata effettuazione implicherebbe una lesione del diritto di difesa (con conseguente nullità del decreto di citazione giudizio e degli atti successivi), tenuto conto che il termine di veni giorni previsto dala norma ha natura solo ordinatoria.

2.3. Violazione di legge (art. 62 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, che sarebbe basato sull'utilizzo di dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso delle operazioni di perquisizione e sequestro (quando la stessa aveva dichiarato di abitare nel luogo dove venivano rinvenuti gli oggetti provento di furto).

Tale dichiarazione sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'art. 62 del codice di rito: si tratterebbe di una inutilizzabilità "decisiva" in quanto non vi sarebbero ulteriori elementi idonei a dimostrare che la Nikolic abitasse presso l'appartamento perquisito.

2.4. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che veniva deciso sulla base della sussistenza dei precedenti penali, senza valutare la loro risalenza e l'assenza di carichi pendenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1.E' fondato il secondo motivo di ricorso.

Il collegio rileva che la pacifica natura "ordinatoria" del termine previsto dall'art. 415- bis cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di effettuare l'interrogatorio in ipotesi chiesto dall'indagato "dopo" il decorso del termine di venti giorni previsto dalla norma, ma "prima" della data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio.

Si riafferma cioè che il termine di venti giorni previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione di memorie e di richieste non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che i menzionati diritti difensivi possono essere esercitati sino a quando il pubblico ministero non chiede il rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 50087 del 18/09/2018, D., Rv. 274506 - 01; Sez. 3, n. 40622 del .24/09/2004, [OSCURATO:PERSONA]. 230331; Sez. 1, n. 19174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240238).

Deve pertanto ritenersi che la mancata effettuazione dell'interrogatorio, chiesto dopo il decorso dei venti giorni previsti dall'art. 415-bis cod. proc pen., ma prima della richiesta di rinvio a giudizio, implichi una lesione del diritto di difesa, inquadrabile come nullità generale a regime intermedio.

Nel caso in esame la nullità in questione veniva tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di primo grado (e respinta con ordinanza del 21 dicembre 2018), sicché non può ritenersi sanata.

1.2. La causa di nullità correlata alla mancata effettuazione dell'interrogatorio non impedisce di rilevare che il procedimento risulta viziato (a) dalla mancata acquisizione del documento che conteneva le dichiarazioni spontanee dell'indagato, la cui "credibilità" soggiace alle ordinarie regole di valutazione della affidabilità dei dati probatori contenuti in documenti che devono essere sottoposti ad accurata verifica, prima fra tutte quella in ordine alla identità dell'estensore (sulla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee "cartolari": Sez. 4, n. 9174 del 08/11/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252451); (b) dall'utilizzo a fini probatori delle dichiarazioni rese senza assistenza del difensore dalla ricorrente e' riportate nel verbale di sequestro, utilizzabili solo nel giudizio abbreviato, ma non nel dibattimento ai sensi dell'art. 350, comma 7 cod. proc. pen. (tra le altre: Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Labonia, Rv. 252279 - 01).

1.3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio unitamente a quella di primo grado.

Gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la responsabilità della ricorrente per il reato di ricettazione di preziosi provento di furto rinvenuti in un appartamento in presso il quale la ricorrente si trovava unitamente ad altri familiari. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 494 cod. proc. perì.): sarebbe illegittima l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello in data 14 settembre 2021 che dichiarava l'inammissibilità della produzione difensiva costituita dalle dichiarazioni della ricorrente. Si deduceva che gli imputati avevano diritto a rendere dichiarazioni "in ogni stato e grado" del procedimento e che tale diritto poteva essere esercitato anche in forma "cartolare". In via subordinata si chiedeva di rimettere gli atti alla Corte costituzionale perché valutasse la conformìtà agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale dell'art. 494, comma 1 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentirebbe - in ogni stato e grado del processo - la produzione di dichiarazioni scritte dell'imputato. 2.2. Violazione di legge (art. 416 cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo in quanto sarebbe stato omesso l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 415-bis cod. proc. pen.; sebbene l'interrogatorio fosse stato chiesto fuori dalla finestra temporale indicata dall'art. 415-bis cod. proc. pen, la sua mancata effettuazione implicherebbe una lesione del diritto di difesa (con conseguente nullità del decreto di citazione giudizio e degli atti successivi), tenuto conto che il termine di veni giorni previsto dala norma ha natura solo ordinatoria. 2.3. Violazione di legge (art. 62 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, che sarebbe basato sull'utilizzo di dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso delle operazioni di perquisizione e sequestro (quando la stessa aveva dichiarato di abitare nel luogo dove venivano rinvenuti gli oggetti provento di furto). Tale dichiarazione sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'art. 62 del codice di rito: si tratterebbe di una inutilizzabilità "decisiva" in quanto non vi sarebbero ulteriori elementi idonei a dimostrare che la Nikolic abitasse presso l'appartamento perquisito. 2.4. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che veniva deciso sulla base della sussistenza dei precedenti penali, senza valutare la loro risalenza e l'assenza di carichi pendenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1.E' fondato il secondo motivo di ricorso. Il collegio rileva che la pacifica natura "ordinatoria" del termine previsto dall'art. 415- bis cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di effettuare l'interrogatorio in ipotesi chiesto dall'indagato "dopo" il decorso del termine di venti giorni previsto dalla norma, ma "prima" della data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio. Si riafferma cioè che il termine di venti giorni previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione di memorie e di richieste non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che i menzionati diritti difensivi possono essere esercitati sino a quando il pubblico ministero non chiede il rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 50087 del 18/09/2018, D., Rv. 274506 - 01; Sez. 3, n. 40622 del .24/09/2004, [OSCURATO:PERSONA]. 230331; Sez. 1, n. 19174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240238). Deve pertanto ritenersi che la mancata effettuazione dell'interrogatorio, chiesto dopo il decorso dei venti giorni previsti dall'art. 415-bis cod. proc pen., ma prima della richiesta di rinvio a giudizio, implichi una lesione del diritto di difesa, inquadrabile come nullità generale a regime intermedio. Nel caso in esame la nullità in questione veniva tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di primo grado (e respinta con ordinanza del 21 dicembre 2018), sicché non può ritenersi sanata. 1.2. La causa di nullità correlata alla mancata effettuazione dell'interrogatorio non impedisce di rilevare che il procedimento risulta viziato (a) dalla mancata acquisizione del documento che conteneva le dichiarazioni spontanee dell'indagato, la cui "credibilità" soggiace alle ordinarie regole di valutazione della affidabilità dei dati probatori contenuti in documenti che devono essere sottoposti ad accurata verifica, prima fra tutte quella in ordine alla identità dell'estensore (sulla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee "cartolari": Sez. 4, n. 9174 del 08/11/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252451); (b) dall'utilizzo a fini probatori delle dichiarazioni rese senza assistenza del difensore dalla ricorrente e' riportate nel verbale di sequestro, utilizzabili solo nel giudizio abbreviato, ma non nel dibattimento ai sensi dell'art. 350, comma 7 cod. proc. pen. (tra le altre: Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Labonia, Rv. 252279 - 01). 1.3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio unitamente a quella di primo grado. Gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così dec
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