CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 34851/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 21136/2018 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 5/2018 della COMM.TRIB.REG. VENETO, depositata il 03/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].G.N. 21136-18 [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 5/10/18 della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza della CTP di Treviso n. 129/02/2016, in controversia proposta da [OSCURATO:PERSONA] riguardante l'impugnazione dell'avviso di liquidazione di imposta n. 20141T005911000 per il recupero dell'IVA seguito della revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, relative all'atto notarile di compravendita del 9.5.2014, con determinazione della maggiore imposta e relative sanzioni. Nelle more del giudizio, la contribuente ha depositato memoria, riferendo che in data 10.5.2019 ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118 del 2019, provando il pagamento della somma dovuta con modello F24 del 8.5.2019. Sara 1\lenoia ha concluso perchè sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del d.l. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA]: - La contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in 1. n. 136 del 2018, allegando la relativa documentazione (F24 attestante il pagamento e domanda di definizione agevolata); -L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono soipese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle diiposriioni de/presente articolo. In tale caso il processo è so.speso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo gimisdkionale innwki al quale pende la controversia copia della domanda di definkione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n.R.G.N. 21136-18 119 del 2018, precisa che: "L'eventuale diniego della definkione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificnione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdkionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definkione della controversia è richiesta in penderka del termine per impugnare, la pronuncia giurisdkionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definkione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancarka di istarka di tratta.zione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto de/Presidente. L 'impugna.zione della pronuncia giurisdkionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di tratta ione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". -Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, e la contribuente ha formulato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definkione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del di n. 119 del 2018, conv., con modif., in 1. n. 136 del 2018 (c.d. "pace _fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estirkione del giudkio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camera del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Il oggi, 1 7 NOV 2021 e [OSCURATO:PERSONA]