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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35320/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

L'avvocata [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci anni di reclusione per il duplice tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro i quali aveva esploso diversi colpi di arma da sparo marca Kimar mod.

Auto 85, modificata nella canna originale, sostituita con una idonea allo sparo; fatti accertati in Sonnino il 1°/8/2017.

1.1. Nella sentenza di appello è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, con conseguente determinazione della pena finale in anni otto e mesi due di reclusione, avvinti i reati in continuazione, secondo il seguente calcolo: pena base per il tentato omicidio della Bianchi = anni undici e mesi sei, ridotti per le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. ad anni sette e mesi dieci; ulteriore riduzione a sei anni per l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen.; aumento ex art. 81 cod. pen. di un anno e otto mesi per il tentato omicidio del [OSCURATO:PERSONA], nonché di sei mesi per le violazioni in materia di armi, pari all'indicata pena finale.

1.2. La vicenda era avvenuta nel contesto di risalenti dissapori familiari in ordine all'uso di una strada tra le due proprietà, che aveva dato luogo ad un contenzioso risalente al 2014 e che aveva innescato l'ennesimo litigio, causato nella specie dal passaggio della vettura condotta dalla Bianchi dinanzi all'abita- zione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], evento dal quale si originava un alterco tra le due donne, che erano passate alle vie di fatto; nel frangente, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato in soccorso il marito, il quale recava con sé l'arma con cui aveva esploso una serie di colpi diretti contro il [OSCURATO:PERSONA] e la Bianchi.

1.3. La Corte di appello ha dunque confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentato omicidio, escludendo che l'imputato (e la moglie, imputata per reato connesso) avesse agito per legittima difesa, nemmeno sotto forma di eccesso colposo, rilevando che gli aggrediti non erano armati e che gli aggressori avevano riportato soltanto graffi e lesioni superficiali, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso sette/otto colpi di pistola contro i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Bianchi attingendoli alla schiena, in particolare mentre quest'ultima giaceva al suolo, così dovendosi escludere il presupposto del pericolo attuale alla propria incolumità.

2. Avverso detta sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando i seguenti motivi di impugnazione, che qui si enunciano nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il dedotto omesso esame dei motivi di appello, con richiamo alla pag. 8 della motivazione della sentenza.

Il motivo è riferito all'omessa audizione di [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato, sollecitata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

Sul punto, il ricorrente contrasta la decisione della Corte territoriale, che aveva affermato la non necessità di tale testimonianza, stante il quadro proba- torio univoco già risultante in atti e la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] - imputata in reato connesso - non avrebbe potuto fornire un contributo conoscitivo positiva- mente apprezzabile.

Al contrario, tale audizione sarebbe stata necessaria per la corretta ricostruzione degli eventi, con riguardo all'aggressione subìta nell'imme- diatezza dalla [OSCURATO:PERSONA] ad opera della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

I fatti sono stati accertati sulla base pressocché esclusiva delle dichiarazioni rese dalle persone offese, che invece risulterebbero contraddette dalle informative acquisite agli atti, dalla deposizione del Comandante della stazione dei Carabinieri di Sonnino e dai testimoni della difesa.

Inoltre, la qualifica di imputata in procedimento connesso era venuta meno a seguito della richiesta di archiviazione della posizione della [OSCURATO:PERSONA], avanzata dal Pubblico ministero in data 17 gennaio 2019.

2.2. Nel secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti di tentato omicidio, anche qui censurando l'omesso esame dei motivi di appello dedotti dalla difesa, con richiamo delle pagine 9 e 10 della motivazione.

Il riferimento è alla parte di sentenza in cui è stata esclusa la sussistenza della legittima difesa, o comunque dell'eccesso colposo di tale causa di giustificazione.

In particolare, si contesta che l'impugnata sentenza abbia omesso di valutare una serie di circostanze oggettive richiamate nel gravame, specifica- mente: il verbale di arresto, la testimonianza del Lgt.

Borrelli, le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l'informativa di reato dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], acquisita agli atti, lo stato dei luoghi teatro dell'evento.

Con diffusi richiami fattuali, il ricorrente propone la propria ricostruzione alternativa e corretta dei fatti di causa (così definendola a pag. 7 del ricorso), perorando la tesi della legittima difesa da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe potuto in alcun modo colmare la follia omicida dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Bianchi, adusi a minacciare e picchiare lui e la moglie: invero, anche nella vicenda in esame avevano usato sassi ed un bastone per colpirli, mezzi idonei a provocare un evento letale.

Si riconosce che potrebbe apprezzarsi il travalicamento del limite di proporzionalità tra l'aggressione subita dai due e la reazione attuata, avendo il [OSCURATO:PERSONA] - per imprudenza, negligenza, imperizia - ecceduto nell'uso dell'arma che aveva legittimamente recato con sé in funzione difensiva, esplodendo dei colpi in rapida successione.

2.3. Con memoria depositata telematicamente il giorno 23/3/2022, la difesa dell'imputato ha ribadito sinteticamente le argomentazioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si precisa che - quanto all'impianto ricostruttivo della vicenda ed alla qualificazione giuridica della condotta del [OSCURATO:PERSONA] - ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una cd.

"doppia conforme".

Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi ì gradì dì giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motiva- zione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Deve altresì ribadirsi che nei casi dì doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo. ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.

Nel caso in esame, l'indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove.

2. Ciò premesso, si rileva che il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativi di quelli avanzati nel gravame e compiutamente esaminati dalla Corte territoriale, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in modo effettivo.

2.1. Nel primo motivo, dunque, si ripropone la doglianza attinente all'omessa audizione di [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'imputato, sollecitata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.Tale motivo processuale è manifestamente infondato, sia sub specie di violazione di legge, che di vizio argomentativo.

La sentenza contiene una logica motivazione del rigetto della sollecita- zione a sentire la moglie dell'imputato, dalla quale non si ritenevano ricavabili informazioni utili alla ricostruzione della vicenda.

Del resto, in considerazione dell'interesse a sentire tale fonte di prova, ben avrebbe potuto la difesa indicarla ab origine come propria teste a discarico, non risultando che si trattasse di una fonte emersa ex novo nel corso del processo, senza pretendere che fosse recuperata con i poteri istruttori officiosi del giudice.

Effettivamente, durante il dibattimento [OSCURATO:PERSONA] era indagata in procedimento connesso (la richiesta di archiviazione è intervenuta quando il processo di primo grado era già concluso): ciò non costituiva alcun ostacolo ad una richiesta di esame della [OSCURATO:PERSONA] in tale veste, ma - a fronte della mancata iniziativa della difesa - il rigetto della sollecitazione ex art. 507 cod. proc. pen., dettato dalle ragioni di superfluità indicate dal Tribunale e richiamate dalla Corte territoriale, non è in alcun modo censurabile, rientrando nella sfera di apprezzamento discrezionale del giudice in ordine alla valutazione di rilevanza della prova.

2.2. In termini generali, l'esegesi di legittimità è nel senso che «In materia di assunzione di nuove prove, per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell'assoluta necessità, sia attribuita al giudice come "potere" e non come obbligo, tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova.

Tale potere è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 5806 del 16/04/1998, Biacchi, Rv. 210532).

È stato altresì specificato che «Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto» (Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006, Pm in proc.

Greco, Rv. 234907).

In detta pronuncia, la Corte - affrontando la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. - ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod. proc. pen.L'impugnata sentenza ha correttamente amministrato tali principi, motivando congruamente che l'ordinanza reiettiva del Tribunale aveva eviden- ziato la superfluità della prova sollecitata in extremis dalla difesa, non trattandosi di un'audizione decisiva alla stregua della solidità del quadro probatorio univoco già acquisito, oltre che per la qualità di indagata in procedimento connesso all'epoca rivestita dalla [OSCURATO:PERSONA], riferimento da intendersi non ad una condi- zione impeditiva dell'esame, che sarebbe stato effettuato con le garanzie previste dall'art. 210 cod. proc. pen., 'bensì al fatto che tale coinvolgimento avrebbe pregiudicato la resa di un contributo conoscitivo positivamente apprezzabile.

La difesa ha tentato dì recuperare una centralità di tale denegata prova, affermandone la decisività per la ricostruzione del fatto, con riferimento all'aggressione avvenuta nell'immediatezza da parte della Bianchi ai danni della [OSCURATO:PERSONA], ma di tale assunto non ha reso alcuna giustificazione, limitandosi a denunciare che le deposizioni delle persone offese sarebbero state smentite dalla documentazione acquisita agli atti, dai testimoni della difesa, dalla deposizione del Comandante della locale stazione dei Carabinieri.

La genericità delle ragioni per cui l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata determinante per le tesi difensive pregiudica ab imis la possibilità di verificare tale necessaria condizione, mentre la ricostruzione della vicenda, come effettuata concordemente dai giudici di merito sulla base di tutte le prove indicate dalle parti, ha confermato la superfluità del richiesto ulteriore apporto testimoniale.

3. Nel secondo motivo si ripropone la tesi della legittima difesa (o del- l'eccesso colposo di tale scriminante), lamentando omissioni motivazionali e riesumando la ricostruzione alternativa - così espressamente definita nel ricorso - che delinea il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che accorreva in soccorso della moglie aggredita dalla Bianchi e dunque necessariamente ricorreva alle armi in difesa della medesima.

Le omissioni motivazionali che lamenta il ricorso.sono però attinenti ad antefatti che documentano i pregressì accesi contrasti tra le partì e che, lungi dal non essere stati considerati dalla Corte territoriale, hanno invece determinato il riconoscimento dell'attenuante della provocazione per accumulo, che ha condotto alla rideterminazione in me/ius della pena.

Anche le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], cognato dell'imputato, e degli altri testi indicati dalla difesa sono state considerate, ma non nel senso di asseverare la tesi della legittima difesa, come è stato diffusamente motivato e spiegato in termini congrui in entrambi ì gradi dì giudizio.Non è questa la sede per rimettere in discussione apprezzamenti dì natura puramente fattuale e di merito, con il dichiarato intento di indirizzare questa Corte verso una valutazione del compendio probatorio in senso aderente alla tesi alternativa proposta dalla difesa.

I limiti del giudizio di legittimità sono stati delineati da risalente e sempre attuale insegnamento nomofilattico, che ha sotto- lineato come «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dì merito sì è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento» (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In tale prospettiva, anche il secondo motivo di ricorso si manifesta inammissibile

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. , L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sopportate nel grado dalla costituita parte civile, che ha depositato in via telematica una memoria scritta, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

Invero, nonostante l'assenza di detta parte processuale alla pubblica udienza, va tuttavia remunerata l'effettiva attività da essa prestata alla definizione del giudizio.

Infatti, «nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia_ effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipa- zione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza» (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avvocata [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci anni di reclusione per il duplice tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro i quali aveva esploso diversi colpi di arma da sparo marca Kimar mod. Auto 85, modificata nella canna originale, sostituita con una idonea allo sparo; fatti accertati in Sonnino il 1°/8/2017. 1.1. Nella sentenza di appello è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, con conseguente determinazione della pena finale in anni otto e mesi due di reclusione, avvinti i reati in continuazione, secondo il seguente calcolo: pena base per il tentato omicidio della Bianchi = anni undici e mesi sei, ridotti per le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. ad anni sette e mesi dieci; ulteriore riduzione a sei anni per l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen.; aumento ex art. 81 cod. pen. di un anno e otto mesi per il tentato omicidio del [OSCURATO:PERSONA], nonché di sei mesi per le violazioni in materia di armi, pari all'indicata pena finale. 1.2. La vicenda era avvenuta nel contesto di risalenti dissapori familiari in ordine all'uso di una strada tra le due proprietà, che aveva dato luogo ad un contenzioso risalente al 2014 e che aveva innescato l'ennesimo litigio, causato nella specie dal passaggio della vettura condotta dalla Bianchi dinanzi all'abita- zione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], evento dal quale si originava un alterco tra le due donne, che erano passate alle vie di fatto; nel frangente, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato in soccorso il marito, il quale recava con sé l'arma con cui aveva esploso una serie di colpi diretti contro il [OSCURATO:PERSONA] e la Bianchi. 1.3. La Corte di appello ha dunque confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentato omicidio, escludendo che l'imputato (e la moglie, imputata per reato connesso) avesse agito per legittima difesa, nemmeno sotto forma di eccesso colposo, rilevando che gli aggrediti non erano armati e che gli aggressori avevano riportato soltanto graffi e lesioni superficiali, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso sette/otto colpi di pistola contro i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Bianchi attingendoli alla schiena, in particolare mentre quest'ultima giaceva al suolo, così dovendosi escludere il presupposto del pericolo attuale alla propria incolumità. 2. Avverso detta sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando i seguenti motivi di impugnazione, che qui si enunciano nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il dedotto omesso esame dei motivi di appello, con richiamo alla pag. 8 della motivazione della sentenza. Il motivo è riferito all'omessa audizione di [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato, sollecitata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Sul punto, il ricorrente contrasta la decisione della Corte territoriale, che aveva affermato la non necessità di tale testimonianza, stante il quadro proba- torio univoco già risultante in atti e la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] - imputata in reato connesso - non avrebbe potuto fornire un contributo conoscitivo positiva- mente apprezzabile. Al contrario, tale audizione sarebbe stata necessaria per la corretta ricostruzione degli eventi, con riguardo all'aggressione subìta nell'imme- diatezza dalla [OSCURATO:PERSONA] ad opera della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. I fatti sono stati accertati sulla base pressocché esclusiva delle dichiarazioni rese dalle persone offese, che invece risulterebbero contraddette dalle informative acquisite agli atti, dalla deposizione del Comandante della stazione dei Carabinieri di Sonnino e dai testimoni della difesa. Inoltre, la qualifica di imputata in procedimento connesso era venuta meno a seguito della richiesta di archiviazione della posizione della [OSCURATO:PERSONA], avanzata dal Pubblico ministero in data 17 gennaio 2019. 2.2. Nel secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti di tentato omicidio, anche qui censurando l'omesso esame dei motivi di appello dedotti dalla difesa, con richiamo delle pagine 9 e 10 della motivazione. Il riferimento è alla parte di sentenza in cui è stata esclusa la sussistenza della legittima difesa, o comunque dell'eccesso colposo di tale causa di giustificazione. In particolare, si contesta che l'impugnata sentenza abbia omesso di valutare una serie di circostanze oggettive richiamate nel gravame, specifica- mente: il verbale di arresto, la testimonianza del Lgt. Borrelli, le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l'informativa di reato dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], acquisita agli atti, lo stato dei luoghi teatro dell'evento. Con diffusi richiami fattuali, il ricorrente propone la propria ricostruzione alternativa e corretta dei fatti di causa (così definendola a pag. 7 del ricorso), perorando la tesi della legittima difesa da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe potuto in alcun modo colmare la follia omicida dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Bianchi, adusi a minacciare e picchiare lui e la moglie: invero, anche nella vicenda in esame avevano usato sassi ed un bastone per colpirli, mezzi idonei a provocare un evento letale. Si riconosce che potrebbe apprezzarsi il travalicamento del limite di proporzionalità tra l'aggressione subita dai due e la reazione attuata, avendo il [OSCURATO:PERSONA] - per imprudenza, negligenza, imperizia - ecceduto nell'uso dell'arma che aveva legittimamente recato con sé in funzione difensiva, esplodendo dei colpi in rapida successione. 2.3. Con memoria depositata telematicamente il giorno 23/3/2022, la difesa dell'imputato ha ribadito sinteticamente le argomentazioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si precisa che - quanto all'impianto ricostruttivo della vicenda ed alla qualificazione giuridica della condotta del [OSCURATO:PERSONA] - ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una cd. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi ì gradì dì giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motiva- zione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi dì doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo. ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Nel caso in esame, l'indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. 2. Ciò premesso, si rileva che il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativi di quelli avanzati nel gravame e compiutamente esaminati dalla Corte territoriale, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in modo effettivo. 2.1. Nel primo motivo, dunque, si ripropone la doglianza attinente all'omessa audizione di [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'imputato, sollecitata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.Tale motivo processuale è manifestamente infondato, sia sub specie di violazione di legge, che di vizio argomentativo. La sentenza contiene una logica motivazione del rigetto della sollecita- zione a sentire la moglie dell'imputato, dalla quale non si ritenevano ricavabili informazioni utili alla ricostruzione della vicenda. Del resto, in considerazione dell'interesse a sentire tale fonte di prova, ben avrebbe potuto la difesa indicarla ab origine come propria teste a discarico, non risultando che si trattasse di una fonte emersa ex novo nel corso del processo, senza pretendere che fosse recuperata con i poteri istruttori officiosi del giudice. Effettivamente, durante il dibattimento [OSCURATO:PERSONA] era indagata in procedimento connesso (la richiesta di archiviazione è intervenuta quando il processo di primo grado era già concluso): ciò non costituiva alcun ostacolo ad una richiesta di esame della [OSCURATO:PERSONA] in tale veste, ma - a fronte della mancata iniziativa della difesa - il rigetto della sollecitazione ex art. 507 cod. proc. pen., dettato dalle ragioni di superfluità indicate dal Tribunale e richiamate dalla Corte territoriale, non è in alcun modo censurabile, rientrando nella sfera di apprezzamento discrezionale del giudice in ordine alla valutazione di rilevanza della prova. 2.2. In termini generali, l'esegesi di legittimità è nel senso che «In materia di assunzione di nuove prove, per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell'assoluta necessità, sia attribuita al giudice come "potere" e non come obbligo, tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova. Tale potere è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 5806 del 16/04/1998, Biacchi, Rv. 210532). È stato altresì specificato che «Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto» (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Pm in proc. Greco, Rv. 234907). In detta pronuncia, la Corte - affrontando la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. - ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod. proc. pen.L'impugnata sentenza ha correttamente amministrato tali principi, motivando congruamente che l'ordinanza reiettiva del Tribunale aveva eviden- ziato la superfluità della prova sollecitata in extremis dalla difesa, non trattandosi di un'audizione decisiva alla stregua della solidità del quadro probatorio univoco già acquisito, oltre che per la qualità di indagata in procedimento connesso all'epoca rivestita dalla [OSCURATO:PERSONA], riferimento da intendersi non ad una condi- zione impeditiva dell'esame, che sarebbe stato effettuato con le garanzie previste dall'art. 210 cod. proc. pen., 'bensì al fatto che tale coinvolgimento avrebbe pregiudicato la resa di un contributo conoscitivo positivamente apprezzabile. La difesa ha tentato dì recuperare una centralità di tale denegata prova, affermandone la decisività per la ricostruzione del fatto, con riferimento all'aggressione avvenuta nell'immediatezza da parte della Bianchi ai danni della [OSCURATO:PERSONA], ma di tale assunto non ha reso alcuna giustificazione, limitandosi a denunciare che le deposizioni delle persone offese sarebbero state smentite dalla documentazione acquisita agli atti, dai testimoni della difesa, dalla deposizione del Comandante della locale stazione dei Carabinieri. La genericità delle ragioni per cui l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata determinante per le tesi difensive pregiudica ab imis la possibilità di verificare tale necessaria condizione, mentre la ricostruzione della vicenda, come effettuata concordemente dai giudici di merito sulla base di tutte le prove indicate dalle parti, ha confermato la superfluità del richiesto ulteriore apporto testimoniale. 3. Nel secondo motivo si ripropone la tesi della legittima difesa (o del- l'eccesso colposo di tale scriminante), lamentando omissioni motivazionali e riesumando la ricostruzione alternativa - così espressamente definita nel ricorso - che delinea il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che accorreva in soccorso della moglie aggredita dalla Bianchi e dunque necessariamente ricorreva alle armi in difesa della medesima. Le omissioni motivazionali che lamenta il ricorso.sono però attinenti ad antefatti che documentano i pregressì accesi contrasti tra le partì e che, lungi dal non essere stati considerati dalla Corte territoriale, hanno invece determinato il riconoscimento dell'attenuante della provocazione per accumulo, che ha condotto alla rideterminazione in me/ius della pena. Anche le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], cognato dell'imputato, e degli altri testi indicati dalla difesa sono state considerate, ma non nel senso di asseverare la tesi della legittima difesa, come è stato diffusamente motivato e spiegato in termini congrui in entrambi ì gradi dì giudizio.Non è questa la sede per rimettere in discussione apprezzamenti dì natura puramente fattuale e di merito, con il dichiarato intento di indirizzare questa Corte verso una valutazione del compendio probatorio in senso aderente alla tesi alternativa proposta dalla difesa. I limiti del giudizio di legittimità sono stati delineati da risalente e sempre attuale insegnamento nomofilattico, che ha sotto- lineato come «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dì merito sì è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento» (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In tale prospettiva, anche il secondo motivo di ricorso si manifesta inammissibile 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. , L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sopportate nel grado dalla costituita parte civile, che ha depositato in via telematica una memoria scritta, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo. Invero, nonostante l'assenza di detta parte processuale alla pubblica udienza, va tuttavia remunerata l'effettiva attività da essa prestata alla definizione del giudizio. Infatti, «nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia_ effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipa- zione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza» (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
Sentenza Cassazione n. 35320/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris