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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11603/2024

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il 10 giugno 1995; avverso la ordinanza n. 419/2023 del Tribunale di Roma del 12 luglio 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, operando quale giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha con ordinanza del 12 luglio 2023, confermato il provvedimento con il quale, il precedente 20 aprile 2023, il Gip del Tribunale di Velletri aveva disposto il sequestro preventivo di beni pertinenti a [OSCURATO:PERSONA], indagata con riferimento alla violazione degli artt. 110 cod. pen. e 10- quater, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000 per avere la stessa, in relazione agli anni di imposta 2020 e 2021, omesso, in concorso con altri, di versare le somme dovute, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali oltre che a tributi regionali e locali, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], utilizzando a tal fine in compensazione crediti IVA inesistenti, ceduti fittiziamente a quella dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 12 dicembre 2019.

Il Tribunale di Roma, nel provvedere nel senso descritto, ha preliminarmente respinto la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della ricorrente, rilevando, quindi la sussistenza degli elementi - fumus delicti e pericolo nel ritardo - legittimanti la adozione della misura disposta a carico della ricorrente.

Avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la Castiello, articolando un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto l'error in procedendo et in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice del riesame cautelare nel non ritenere fondata la eccezione di incompetenza per territorio della Autorità giudiziaria velitrense.

In particolare la ricorrente difesa, premessa la circostanza che le compensazioni fiscali di cui al capo di imputazioni sono state operate tramite l'invio telematico di modelli F24 spediti da parte del consulente fiscale della CMGIA dallo studio professionale della medesima, sito in Lanciano, e che quindi, essendosi ivi perfezionato il reato a lei ascritto, era presso l'Autorità giudiziaria competente in relazione a tale luogo, che si doveva intendere radicata la competenza a giudicare sui reati alla medesima attribuiti, ha osservato che le ragioni che avevano, invece, indotto il Tribunale del riesame a ritenere infondata l'eccezione sollevata di fronte ad esso - cioè la esistenza di un rapporto di connessione fra siffatti reati e quelli contestati a tali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la violazione dell'art. 3 del dlgs n. 74 del 2000 - non costituivano motivo idoneo a siffatto radicamento competenziale, comportante l'allontanamento della ric:orrente dal proprio giudice naturale, in quanto la contestaziione elevata a carico della ricorrente, cioè la violazione dell'art. 10 -quater del dlgs n. 74 del 2000, non era stata mossa con l'aggravante di essere stato commesso tale reato al fine di eseguire quello contestato, come detto, ai soli Moratto, Gabriele e Brocco, essendo stato precisato dalla ricorrente che siffatta finalizzazione, la quale costituirebbe la causale della ritenuta connessione fra le imputazioni, risulterebbe essere una mera ipotesi del Tribunale del riesame, priva di qualsiasi substrato fattuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo manifestamente infondato l'unico motivo posto a suo sostegno, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Il motivo di ricorso sviluppato dalla difesa della ricorrente attiene alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame cautelare nel non rilevare la incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria procedente, cioè quella di Velletri, essendo, invece, competente quella di Lanciano, luogo dal quale sono stati inviati i modelli di pagamento F24 che, secondo l'accusa, sarebbero stati utilizzati per eseguire le indebite compensazioni di cui al capo di imputazione.

Tale motivo di impugnazione è del tutto privo di pregio.

Si rileva, infatti, che, essendo stata sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale già di fronte al giudice del riesame, questo aveva osservato, nel rigettare l'eccezione - dovendosi escludere la competenza del giudice romano in quanto la sede sociale della 5,,i1101-)2- nell'Urbe non poteva ritenersi affidabile trattandosi di sede priva di qualunque struttura operativa ma esclusivamente depositaria delle scritture contabili della società - che il radicamento della competenza territoriale di fronte alla Autorità giudiziaria di Velletri era giustificato dalla circostanza che i fatti ascritti alla Castiello, ovunque essi siano stati realizzati, sarebbero teleologicamente connessi al reato in provvisoria contestazione a quanti avrebbero provveduto alla "creazione" del falso credito IVA da quella portato, attraverso la presentazione dei citati modelli di pagamento, in compensazione rispetto all'omologo debito gravante sulla società da lei gestita.

Sotto il profilo della sua correttezza, l'applicazione normativa operata dal Tribunale del riesame è del tutto corretta.

Invero, come è noto, al fine di consentire la celebrazione del simultaneus processus nelle ipotesi in cui determinate condotte costituenti reato risultano fra loro connesse, il legislatore ha previsto che le ordinarie regole generali previsti dall'art. 8 cod. proc. pen. per la determinazione della competenza per territorio debbano essere applicate tenendo conto anche dei principi speciali espressi, in relazione ai procedimenti connessi, dall'art. 16 del medesimo codice il quale, nel riportarsi al precedente art. 12 quanto alla indicazione delle ragioni che giustificano la connessione fra procedimenti, prevede che in tali casi il giudice competente per il reato più grave attragga alla sua competenza anche il reato meno grave.

Ciò posto va ricordato che fra le ipotesi che determinano la connessione fra procedimenti vi è, a mente di quanto si legge all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., il caso in cui "dei reati per cui si procede, gli uni sono stati commessi per eseguire ovvero per occultare gli altri".

Ed è questo, appunto il caso che ci occupa, posto che, secondo la provvisoria imputazione contestata, la Castiello, nella sua qualità di amministratore della CMGIA, avrebbe utilizzato, negli anni di imposta 2020 e 2021, crediti IVA inesistenti fittiziamente creati da terzi, all'evidente scopo di consentire agli utilizzatori di essi di abbattere, attraverso, appunto, il meccanismo della indebita compensazione, l'ammontare delle imposte da costoro dovute.

Tenuto conto, pertanto, della maggiore gravità dell'illecito contestato a tali soggetti (si tratta, secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente, della violazione dell'art. 3 del dlgs n. 74 del 2000), rispetto a quello oggetto della provvisoria contestazione mossa alla Castiello (in questo caso la disposizione che si assume violata è l'art. 10-quater del medesimo decreto legislativo), desumibile dalla maggiore afflíttività della pena edittale prevista per esso, nessun rilievo ha, ai fini della individuazione del giudice competente, il fatto - dedotto dalla ricorrente difesa quale elemento posto a sostegno della censura da quella articolata - che il finalismo teleologico fra le ipotesi criminose sia stato ipotizzato solo a carico dei "creatori" dei crediti fittizi e non anche a carico della Castiello; come, infatti, questa Corte ha in più occasioni segnalato, e come è stato, d'altra parte, rilevato anche dal Tribunale del riesame, ai fini della configurabilità della connessione finalistica come fattore idoneo a determinare lo spostamento della competenza territoriale, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, essendo sufficiente accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva direzione della sua condotta ala commissione o all'occultamento di un altro reato (Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 novembre 20129, n. 44678; Corte di cassazione Sezioni unite penali, 24 novembre 2017, n. 53390), cosa questa che, ovviamente, è insita nel fatto che la "creazione" dei crediti IVA inesistenti fosse finalizzata al loro fraudolento utilizzo, da parte di terzi, onde diminuire l'importo delle imposte che costoro avrebbero dovuto versare all'Erario.

La manifesta infondatezza della unica doglianza presentata dalla ricorrente difesa, emergente dalla piena corrispondenza del dictum del Tribunale del riesame alle indicazioni ermeneutiche promananti da questa Corte regolatrice, comporta la inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse della Castiello, giustificando altresì, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il 10 giugno 1995; avverso la ordinanza n. 419/2023 del Tribunale di Roma del 12 luglio 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, operando quale giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha con ordinanza del 12 luglio 2023, confermato il provvedimento con il quale, il precedente 20 aprile 2023, il Gip del Tribunale di Velletri aveva disposto il sequestro preventivo di beni pertinenti a [OSCURATO:PERSONA], indagata con riferimento alla violazione degli artt. 110 cod. pen. e 10- quater, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000 per avere la stessa, in relazione agli anni di imposta 2020 e 2021, omesso, in concorso con altri, di versare le somme dovute, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali oltre che a tributi regionali e locali, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], utilizzando a tal fine in compensazione crediti IVA inesistenti, ceduti fittiziamente a quella dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 12 dicembre 2019. Il Tribunale di Roma, nel provvedere nel senso descritto, ha preliminarmente respinto la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della ricorrente, rilevando, quindi la sussistenza degli elementi - fumus delicti e pericolo nel ritardo - legittimanti la adozione della misura disposta a carico della ricorrente. Avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la Castiello, articolando un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto l'error in procedendo et in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice del riesame cautelare nel non ritenere fondata la eccezione di incompetenza per territorio della Autorità giudiziaria velitrense. In particolare la ricorrente difesa, premessa la circostanza che le compensazioni fiscali di cui al capo di imputazioni sono state operate tramite l'invio telematico di modelli F24 spediti da parte del consulente fiscale della CMGIA dallo studio professionale della medesima, sito in Lanciano, e che quindi, essendosi ivi perfezionato il reato a lei ascritto, era presso l'Autorità giudiziaria competente in relazione a tale luogo, che si doveva intendere radicata la competenza a giudicare sui reati alla medesima attribuiti, ha osservato che le ragioni che avevano, invece, indotto il Tribunale del riesame a ritenere infondata l'eccezione sollevata di fronte ad esso - cioè la esistenza di un rapporto di connessione fra siffatti reati e quelli contestati a tali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la violazione dell'art. 3 del dlgs n. 74 del 2000 - non costituivano motivo idoneo a siffatto radicamento competenziale, comportante l'allontanamento della ric:orrente dal proprio giudice naturale, in quanto la contestaziione elevata a carico della ricorrente, cioè la violazione dell'art. 10 -quater del dlgs n. 74 del 2000, non era stata mossa con l'aggravante di essere stato commesso tale reato al fine di eseguire quello contestato, come detto, ai soli Moratto, Gabriele e Brocco, essendo stato precisato dalla ricorrente che siffatta finalizzazione, la quale costituirebbe la causale della ritenuta connessione fra le imputazioni, risulterebbe essere una mera ipotesi del Tribunale del riesame, priva di qualsiasi substrato fattuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo manifestamente infondato l'unico motivo posto a suo sostegno, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il motivo di ricorso sviluppato dalla difesa della ricorrente attiene alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame cautelare nel non rilevare la incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria procedente, cioè quella di Velletri, essendo, invece, competente quella di Lanciano, luogo dal quale sono stati inviati i modelli di pagamento F24 che, secondo l'accusa, sarebbero stati utilizzati per eseguire le indebite compensazioni di cui al capo di imputazione. Tale motivo di impugnazione è del tutto privo di pregio. Si rileva, infatti, che, essendo stata sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale già di fronte al giudice del riesame, questo aveva osservato, nel rigettare l'eccezione - dovendosi escludere la competenza del giudice romano in quanto la sede sociale della 5,,i1101-)2- nell'Urbe non poteva ritenersi affidabile trattandosi di sede priva di qualunque struttura operativa ma esclusivamente depositaria delle scritture contabili della società - che il radicamento della competenza territoriale di fronte alla Autorità giudiziaria di Velletri era giustificato dalla circostanza che i fatti ascritti alla Castiello, ovunque essi siano stati realizzati, sarebbero teleologicamente connessi al reato in provvisoria contestazione a quanti avrebbero provveduto alla "creazione" del falso credito IVA da quella portato, attraverso la presentazione dei citati modelli di pagamento, in compensazione rispetto all'omologo debito gravante sulla società da lei gestita. Sotto il profilo della sua correttezza, l'applicazione normativa operata dal Tribunale del riesame è del tutto corretta. Invero, come è noto, al fine di consentire la celebrazione del simultaneus processus nelle ipotesi in cui determinate condotte costituenti reato risultano fra loro connesse, il legislatore ha previsto che le ordinarie regole generali previsti dall'art. 8 cod. proc. pen. per la determinazione della competenza per territorio debbano essere applicate tenendo conto anche dei principi speciali espressi, in relazione ai procedimenti connessi, dall'art. 16 del medesimo codice il quale, nel riportarsi al precedente art. 12 quanto alla indicazione delle ragioni che giustificano la connessione fra procedimenti, prevede che in tali casi il giudice competente per il reato più grave attragga alla sua competenza anche il reato meno grave. Ciò posto va ricordato che fra le ipotesi che determinano la connessione fra procedimenti vi è, a mente di quanto si legge all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., il caso in cui "dei reati per cui si procede, gli uni sono stati commessi per eseguire ovvero per occultare gli altri". Ed è questo, appunto il caso che ci occupa, posto che, secondo la provvisoria imputazione contestata, la Castiello, nella sua qualità di amministratore della CMGIA, avrebbe utilizzato, negli anni di imposta 2020 e 2021, crediti IVA inesistenti fittiziamente creati da terzi, all'evidente scopo di consentire agli utilizzatori di essi di abbattere, attraverso, appunto, il meccanismo della indebita compensazione, l'ammontare delle imposte da costoro dovute. Tenuto conto, pertanto, della maggiore gravità dell'illecito contestato a tali soggetti (si tratta, secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente, della violazione dell'art. 3 del dlgs n. 74 del 2000), rispetto a quello oggetto della provvisoria contestazione mossa alla Castiello (in questo caso la disposizione che si assume violata è l'art. 10-quater del medesimo decreto legislativo), desumibile dalla maggiore afflíttività della pena edittale prevista per esso, nessun rilievo ha, ai fini della individuazione del giudice competente, il fatto - dedotto dalla ricorrente difesa quale elemento posto a sostegno della censura da quella articolata - che il finalismo teleologico fra le ipotesi criminose sia stato ipotizzato solo a carico dei "creatori" dei crediti fittizi e non anche a carico della Castiello; come, infatti, questa Corte ha in più occasioni segnalato, e come è stato, d'altra parte, rilevato anche dal Tribunale del riesame, ai fini della configurabilità della connessione finalistica come fattore idoneo a determinare lo spostamento della competenza territoriale, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, essendo sufficiente accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva direzione della sua condotta ala commissione o all'occultamento di un altro reato (Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 novembre 20129, n. 44678; Corte di cassazione Sezioni unite penali, 24 novembre 2017, n. 53390), cosa questa che, ovviamente, è insita nel fatto che la "creazione" dei crediti IVA inesistenti fosse finalizzata al loro fraudolento utilizzo, da parte di terzi, onde diminuire l'importo delle imposte che costoro avrebbero dovuto versare all'Erario. La manifesta infondatezza della unica doglianza presentata dalla ricorrente difesa, emergente dalla piena corrispondenza del dictum del Tribunale del riesame alle indicazioni ermeneutiche promananti da questa Corte regolatrice, comporta la inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse della Castiello, giustificando altresì, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.
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