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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39837/2022

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 16/7/2019 dal Tribunale di Pesaro, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. a), b) e c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, comma 1, d.

Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, e condannato alla pena di sei mesi di arresto e 22mila euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe erroneamente negato il bis in idem rispetto ai fatti di cui alla pronuncia n. 278/2018 del Tribunale di Pesaro, pur a fronte delle stesse opere accertate nel 2016 e dell'assenza di qualunque manufatto ulteriore; l'unico elemento distintivo individuato in sentenza, infatti, sarebbe costituito da una recinzione, ma questa non costituirebbe opera nuova rispetto a quelle di cui al precedente giudizio, in quanto già esistente nel 2016, come peraltro ammesso dalla stessa Corte e dalla sentenza di primo grado del precedente giudizio.

Tale circostanza, insieme ad altre indotte dalla difesa, non avrebbe peraltro ottenuto risposta in sentenza, così riscontrandosi un'omessa motivazione; - la stessa censura, insieme alla manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, è poi dedotta con riguardo al mutamento di destinazione d'uso, che non ricorrerebbe nel caso di specie; la relativa, ampia questione di merito, peraltro, sarebbe stata completamente trascurata nella sentenza di appello, che non vi avrebbe dedicato alcun passaggio.

Nel caso di specie, peraltro, il cambio di destinazione d'uso non sarebbe accompagnato da opere, così da non implicare un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e, dunque, non richiedere concessione edilizia. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato; l'esclusiva riferibilità delle opere al [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non costituisce motivo di censura.

5. Con riguardo al primo motivo, che lamenta la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per violazione del ne bis in idem, la Corte osserva che la questione è stata adeguatamente trattata in entrambe le sentenze di merito, e risolta con argomenti in fatto che questo Collegio non è ammesso a censurare.

6. In particolare, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato accertato il completamento della recinzione già riscontrata - ma non ultimata, né, soprattutto, contestata - nel precedente sopralluogo del 29/8/2016 (dal quale aveva avuto origine l'altro procedimento), ed anche che il ricorrente aveva ecceduto i limiti di quanto consentito con l'autorizzazione all'occupazione temporanea per somministrazione di alimenti e bevande di attività commerciale itinerante (1/6/2018-29/8/2018), avendo realizzato una struttura con carattere statico e sede fissa (come da descrizione contenuta alla pag. 7 della sentenza di primo grado).

Ebbene, l'accertamento dell'eventuale nuovum - rispetto a quanto contestato nel precedente giudizio - è stato compiuto dai Giudici di merito con la lettura del verbale di sopralluogo della p.g. e con la visione delle fotografie in atti, e quindi non può essere messo in dubbio da questa Corte - come si chiede nel ricorso - sul presupposto (ancora) di puro fatto che, in realtà, nel 2018 non sarebbe stata accertata alcuna attività ulteriore rispetto a quelle riscontrate nel 2016, recinzione compresa, così da trovare applicazione la regola di diritto di cui all'art. 649 cod. proc. pen.

La prima censura, dunque, è inammissibile.

7. Con riferimento, poi, al merito della vicenda ed al profilo di responsabilità, oggetto del secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha sottolineato - ancora con argomento adeguato e logico - che in materia di reati edilizi costituisce "mutamento d'uso urbanisticamente rilevante" ogni forma di trasformazione stabile di un immobile, preordinata a soddisfare esigenze non precarie, anche se non accompagnata da opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile ad una diversa categoria funzionale fra quelle elencate dall'art. 23- ter, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, fatta comunque sempre salva la necessità, in caso di interventi per i quali siano necessari altri titoli di legittimazione, di previa acquisizione degli stessi (tra le molte, Sez. 3, n. 52398 del 19/6/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275177).

Ebbene, esattamente una tale trasformazione è stata riscontrata nel caso in esame, nel quale il ricorrente - che aveva in locazione l'area per uso esclusivamente agricolo - aveva di fatto assegnato alla stessa una finalità del tutto diversa, facendola rientrare in via esclusiva in quella ricettivo- commerciale, così da riscontrare pienamente le ipotesi accusatorie già riconosciute in primo grado.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 16/7/2019 dal Tribunale di Pesaro, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. a), b) e c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, comma 1, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, e condannato alla pena di sei mesi di arresto e 22mila euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe erroneamente negato il bis in idem rispetto ai fatti di cui alla pronuncia n. 278/2018 del Tribunale di Pesaro, pur a fronte delle stesse opere accertate nel 2016 e dell'assenza di qualunque manufatto ulteriore; l'unico elemento distintivo individuato in sentenza, infatti, sarebbe costituito da una recinzione, ma questa non costituirebbe opera nuova rispetto a quelle di cui al precedente giudizio, in quanto già esistente nel 2016, come peraltro ammesso dalla stessa Corte e dalla sentenza di primo grado del precedente giudizio. Tale circostanza, insieme ad altre indotte dalla difesa, non avrebbe peraltro ottenuto risposta in sentenza, così riscontrandosi un'omessa motivazione; - la stessa censura, insieme alla manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, è poi dedotta con riguardo al mutamento di destinazione d'uso, che non ricorrerebbe nel caso di specie; la relativa, ampia questione di merito, peraltro, sarebbe stata completamente trascurata nella sentenza di appello, che non vi avrebbe dedicato alcun passaggio. Nel caso di specie, peraltro, il cambio di destinazione d'uso non sarebbe accompagnato da opere, così da non implicare un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e, dunque, non richiedere concessione edilizia. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato; l'esclusiva riferibilità delle opere al [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non costituisce motivo di censura. 5. Con riguardo al primo motivo, che lamenta la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per violazione del ne bis in idem, la Corte osserva che la questione è stata adeguatamente trattata in entrambe le sentenze di merito, e risolta con argomenti in fatto che questo Collegio non è ammesso a censurare. 6. In particolare, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato accertato il completamento della recinzione già riscontrata - ma non ultimata, né, soprattutto, contestata - nel precedente sopralluogo del 29/8/2016 (dal quale aveva avuto origine l'altro procedimento), ed anche che il ricorrente aveva ecceduto i limiti di quanto consentito con l'autorizzazione all'occupazione temporanea per somministrazione di alimenti e bevande di attività commerciale itinerante (1/6/2018-29/8/2018), avendo realizzato una struttura con carattere statico e sede fissa (come da descrizione contenuta alla pag. 7 della sentenza di primo grado). Ebbene, l'accertamento dell'eventuale nuovum - rispetto a quanto contestato nel precedente giudizio - è stato compiuto dai Giudici di merito con la lettura del verbale di sopralluogo della p.g. e con la visione delle fotografie in atti, e quindi non può essere messo in dubbio da questa Corte - come si chiede nel ricorso - sul presupposto (ancora) di puro fatto che, in realtà, nel 2018 non sarebbe stata accertata alcuna attività ulteriore rispetto a quelle riscontrate nel 2016, recinzione compresa, così da trovare applicazione la regola di diritto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. La prima censura, dunque, è inammissibile. 7. Con riferimento, poi, al merito della vicenda ed al profilo di responsabilità, oggetto del secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha sottolineato - ancora con argomento adeguato e logico - che in materia di reati edilizi costituisce "mutamento d'uso urbanisticamente rilevante" ogni forma di trasformazione stabile di un immobile, preordinata a soddisfare esigenze non precarie, anche se non accompagnata da opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile ad una diversa categoria funzionale fra quelle elencate dall'art. 23- ter, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, fatta comunque sempre salva la necessità, in caso di interventi per i quali siano necessari altri titoli di legittimazione, di previa acquisizione degli stessi (tra le molte, Sez. 3, n. 52398 del 19/6/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275177). Ebbene, esattamente una tale trasformazione è stata riscontrata nel caso in esame, nel quale il ricorrente - che aveva in locazione l'area per uso esclusivamente agricolo - aveva di fatto assegnato alla stessa una finalità del tutto diversa, facendola rientrare in via esclusiva in quella ricettivo- commerciale, così da riscontrare pienamente le ipotesi accusatorie già riconosciute in primo grado. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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