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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03633/2026

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato et. ricors7; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 1° settembre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati, rispettivamente, condannati alla pena di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 2.133,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]), in quanto ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7-bis cod. pen., per essersi impossessati, a fine di profitto, di tubazione e cavi di ferro e altro materiale tecnico utilizzato per la costruzione della linea dell'alta velocità Napoli-Bari, sottraendoli alla ditta impegnata nella realizzazione dell'opera.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto su componenti metalliche e materiale sottratto ad infrastrutture, funzionale al pubblico trasporto.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche.

Lamentano, in particolare, i ricorrenti che, pur avendo richiesto in secondo grado il riconoscimento di tale beneficio, soprattutto in ragione della condotta resipiscente tenuta in giudizio - con ammissione della loro responsabilità e rappresentazione del proprio rammarico per l'illecito commesso - e della difficile situazione economica versata al momento dei fatti, stante la necessità di prestare sostentamento alle proprie famiglie numerose, la Corte di appello non avrebbe espresso nessuna motivazione sul punto, omettendo di pronunciarsi sull'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, oltre alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. I proposti ricorsi sono fondati, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato.

2. Rileva, infatti, il Collegio come il motivo eccepito da parte dei ricorrenti non sia aspecifico, né sia stato implicitamente valutato dalla Corte territoriale, considerato che essa, sia pur in vario modo tenendo conto di taluni elementi di valutazione (la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], gravato da numerosi precedenti penali; la gravità del fatto e l'inclinazione a delinquere dei prevenuti; la natura reiterata della condotta criminosa e il particolare allarme sociale derivatone ai fini della realizzazione di un pubblico servizio), certamente antitetici all'invocato riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., ha, comunque, del tutto omesso di esaminare gli specifici aspetti indicati nell'atto di appello, potenzialmente idonei a favorire la concessione delle circostanze attenuanti generiche, come la condotta resipiscente tenuta dagli imputati in giudizio, ovvero la lamentata difficile situazione economica dai medesimi versata al momento dei fatti, conseguente alla necessità di sostentare i loro folti nuclei familiari.

Né, sul punto, pur trattandosi di doppia decisione conforme di condanna, può essere fatto rinvio alla motivazione resa da parte del primo giudice, trattandosi di aspetti di valutazione nuovi, introdotti solo con l'atto di appello.

3. L'omessa motivazione di tali elementi rende, pertanto, necessario l'espletamento di un nuovo vaglio, da effettuarsi in sede di merito, in ordine alla possibile concedibilità del beneficio previsto dall'art. 62-bis cod. pen.

Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al disposto trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

4. Nessuna rifusione delle spese processuali può essere disposta, infine, in favore della parte civile NACAV s.r.I., stante l'insussistenza di un suo specifico interesse, in ossequio a quanto espresso da questa Corte di legittimità, per cui non sussiste l'interesse della parte civile a resistere a un'impugnazione che censura il riconoscimento di una circostanza, non influendo quest'ultima sull'entità del risarcimento del danno (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 36045 del 09/07/2024, Buffa, Rv. 286894-01), essendo stato, altresì, affermato che non sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile (così, Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, dep. 2024, Repetto, Rv. 285697-01).

In termini generali, inoltre, è stato anche autorevolmente esplicato come la parte civile abbia interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche - come è nel caso in esame - con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio (Sez.

U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799-01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato et. ricors7; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 1° settembre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati, rispettivamente, condannati alla pena di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 2.133,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]), in quanto ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7-bis cod. pen., per essersi impossessati, a fine di profitto, di tubazione e cavi di ferro e altro materiale tecnico utilizzato per la costruzione della linea dell'alta velocità Napoli-Bari, sottraendoli alla ditta impegnata nella realizzazione dell'opera. Con l'aggravante di avere commesso il fatto su componenti metalliche e materiale sottratto ad infrastrutture, funzionale al pubblico trasporto. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche. Lamentano, in particolare, i ricorrenti che, pur avendo richiesto in secondo grado il riconoscimento di tale beneficio, soprattutto in ragione della condotta resipiscente tenuta in giudizio - con ammissione della loro responsabilità e rappresentazione del proprio rammarico per l'illecito commesso - e della difficile situazione economica versata al momento dei fatti, stante la necessità di prestare sostentamento alle proprie famiglie numerose, la Corte di appello non avrebbe espresso nessuna motivazione sul punto, omettendo di pronunciarsi sull'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, oltre alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi sono fondati, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato. 2. Rileva, infatti, il Collegio come il motivo eccepito da parte dei ricorrenti non sia aspecifico, né sia stato implicitamente valutato dalla Corte territoriale, considerato che essa, sia pur in vario modo tenendo conto di taluni elementi di valutazione (la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], gravato da numerosi precedenti penali; la gravità del fatto e l'inclinazione a delinquere dei prevenuti; la natura reiterata della condotta criminosa e il particolare allarme sociale derivatone ai fini della realizzazione di un pubblico servizio), certamente antitetici all'invocato riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., ha, comunque, del tutto omesso di esaminare gli specifici aspetti indicati nell'atto di appello, potenzialmente idonei a favorire la concessione delle circostanze attenuanti generiche, come la condotta resipiscente tenuta dagli imputati in giudizio, ovvero la lamentata difficile situazione economica dai medesimi versata al momento dei fatti, conseguente alla necessità di sostentare i loro folti nuclei familiari. Né, sul punto, pur trattandosi di doppia decisione conforme di condanna, può essere fatto rinvio alla motivazione resa da parte del primo giudice, trattandosi di aspetti di valutazione nuovi, introdotti solo con l'atto di appello. 3. L'omessa motivazione di tali elementi rende, pertanto, necessario l'espletamento di un nuovo vaglio, da effettuarsi in sede di merito, in ordine alla possibile concedibilità del beneficio previsto dall'art. 62-bis cod. pen. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al disposto trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. 4. Nessuna rifusione delle spese processuali può essere disposta, infine, in favore della parte civile NACAV s.r.I., stante l'insussistenza di un suo specifico interesse, in ossequio a quanto espresso da questa Corte di legittimità, per cui non sussiste l'interesse della parte civile a resistere a un'impugnazione che censura il riconoscimento di una circostanza, non influendo quest'ultima sull'entità del risarcimento del danno (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 36045 del 09/07/2024, Buffa, Rv. 286894-01), essendo stato, altresì, affermato che non sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile (così, Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, dep. 2024, Repetto, Rv. 285697-01). In termini generali, inoltre, è stato anche autorevolmente esplicato come la parte civile abbia interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche - come è nel caso in esame - con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799-01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul p
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