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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48541/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SPAGNA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza dell'Il ottobre 2022, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. presentata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza penale di condanna n. 2211/2016 del Giudice di Pace di Firenze, emessa il 14 .dicembre 2016: irrevocabile22.4.2018,—in quanto non tempestiva.

La Corte ha osservato che la prima conoscenza della sentenza di condanna, come indicato nel ricorso, doveva farsi risalire alla notifica della cartella di pagamento della pena pecuniaria avvenuta 1'11 maggio 2022, sicché alla data di deposito del ricorso, 15 giugno 2022 (rectius 14 giugno 2022), era già decorso il termine di trenta giorni.

2. Avverso l'ordinanzai, ha presentato ricorso la condannataa mezzo del proprio difensore/ formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 629 bis e 171 cod. proc. pen.

Il difensore osserva che la motivazione posta a fondamento della pronuncia di inammissibilità muove dalla errata individuazione del dies a quo da cui fare decorrere il termine di trenta giorni per proporre ricorso.

La Corte territoriale ha individuato il momento della avvenuta conoscenza del procedimento nella ricezione della cartella di pagamento notificata dall' Agenzia delle Entrate e Riscossione alla ricorrente per il recupero del credito erariale, ossia I'll maggio 2022, ritenendo detta comunicazione univocamente significativa della conoscenza dell'avvenuta celebrazione del processo: il termine inziale, invece, deve essere individuato nel momento della effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento penale, che, nel caso in esame, coincideva con il giornoe,17 maggio 2022, in cui la ricorrente si era recata presso l'ente impositore (Giudice di Pace di Firenze) e aveva appreso le ragioni del pagamento richiesto, ossia l'essere stata condannata in "contumacia" , a seguito del processo penale a suo carico avente n.2232/2012 Gdp.

Di contro/ alla notifica della cartella di pagamento, che non conteneva alcun riferimento circa l'esistenza di un procedimento penale, non poteva attribuirsi effetto conoscitivo certo e univoco: le informazioni riportate nella cartella di pagamento non consentivano di avere conoscenza del procedimento penale a carico del destinatario, posto che le somme richieste, pur attenendo ad una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Firenze, potevano riferirsi sia ad un giudizio civile, sia ad un giudizio penale.

La conoscenza, dunque, era stata raggiunta solo nel momento in cui, recatasi presso l'Ente impositore dei tributi richiesti, aveva appreso che il provvedimento giudiziario indicato nella cartella era una sentenza penale emessa a seguito della celebrazione di un processo penale a suo carico e la prova in tale senso era fornita dal modulo richiesta copie allegato al ricorso recante appunto la data del 17 maggio 2022.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 2.Ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., nella formulazione in vigore al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata (prima della modifica introdotta dall'art. 37 comma 1 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 dl. 31 ottobre 2022 n. 162),, il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato, qualora provi che l'assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

La richiesta deve essere presentata alla Corte di Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

Nella nuova formulazione introdotta dalla legge su indicata, l'art. 629 bis cod. proc. pen. fa riferimento, invece, quale- Oes a quo del termine di trenta giorni al momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

Il riferimento alla conoscenza del procedimento, e non già del provvedimento divenuto irrevocabile, era stato uniformemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità quale sicuro indice del fatto che il termine inizia a decorrere pur quando l'interessato non abbia una compiuta conoscenza dei contenuti del provvedimento da rescindere.

Si era detto, che quel che deve provare, onde ottenere la rescissione del giudicato, è l'incolpevole mancata conoscenza "della celebrazione del processo", e dunque del fatto che un processo, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti, si sia tenuto.

Ne consegue che non occorreva, affinché il termine di proposizione della richiesta decorresse, che il condannato avesse avuto conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva, perché la legge ciò non richiedeva: se così si fosse opinato, del resto, lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe stato affidato a determinazioni prive della necessaria certezza(in tal senso Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, 281925; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994). 3.Ciò premesso, il ricorso coglie nel segno nella parte in cui afferma che la notifica- della cartella di pagamento non vale a - -fondare la prova. della conoscenza del procedimento.

Invero detta cartella (allegata al ricorso) non contiene alcun riferimento da cui possa evincersi la notizia della celebrazione di un processo penale.

L'Agenzia delle Entrate specifica di porre in esecuzione il ruolo emesso da [OSCURATO:SOCIETA] che agisce "in nome e per conto del Ministero della Giustizia Ufficio de Giudice di pace di Firenze - [OSCURATO:PERSONA]" e nel "Dettaglio degli importi dovuti" riporta l'indicazione di "sentenza emessa in data 14/12/2016 "; anche il riferimento al recupero della sanzione pecuniaria non può essere ritenuto univoco.

Le informazioni ricavabili dalla cartella notificata sono, invero, compatibili con la derivazione delle somme richieste sia da un giudizio penale, sia da un giudizio civile, sicché non determinano in capo al destinatario la conoscenza della sussistenza di un procedimento penale.

Siffatta conoscenza sembra, invece, essersi radicata nel momento in cui il ricorrente si pra-r-e _presso l'Ufficio del Giudice di Pace indicato nella cartella di pagamento notificata, momento che risulta documentato dal modulo di richiesta allegato al ricorso

4. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato, c-o - - trasmissione degli atti alla Corte di Appello di..Firenze. per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Firenze, per l'ulteriore corso.

Deciso in Roma 18 ottobre 2023.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SPAGNA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza dell'Il ottobre 2022, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. presentata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza penale di condanna n. 2211/2016 del Giudice di Pace di Firenze, emessa il 14 .dicembre 2016: irrevocabile22.4.2018,—in quanto non tempestiva. La Corte ha osservato che la prima conoscenza della sentenza di condanna, come indicato nel ricorso, doveva farsi risalire alla notifica della cartella di pagamento della pena pecuniaria avvenuta 1'11 maggio 2022, sicché alla data di deposito del ricorso, 15 giugno 2022 (rectius 14 giugno 2022), era già decorso il termine di trenta giorni. 2. Avverso l'ordinanzai, ha presentato ricorso la condannataa mezzo del proprio difensore/ formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 629 bis e 171 cod. proc. pen. Il difensore osserva che la motivazione posta a fondamento della pronuncia di inammissibilità muove dalla errata individuazione del dies a quo da cui fare decorrere il termine di trenta giorni per proporre ricorso. La Corte territoriale ha individuato il momento della avvenuta conoscenza del procedimento nella ricezione della cartella di pagamento notificata dall' Agenzia delle Entrate e Riscossione alla ricorrente per il recupero del credito erariale, ossia I'll maggio 2022, ritenendo detta comunicazione univocamente significativa della conoscenza dell'avvenuta celebrazione del processo: il termine inziale, invece, deve essere individuato nel momento della effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento penale, che, nel caso in esame, coincideva con il giornoe,17 maggio 2022, in cui la ricorrente si era recata presso l'ente impositore (Giudice di Pace di Firenze) e aveva appreso le ragioni del pagamento richiesto, ossia l'essere stata condannata in "contumacia" , a seguito del processo penale a suo carico avente n.2232/2012 Gdp. Di contro/ alla notifica della cartella di pagamento, che non conteneva alcun riferimento circa l'esistenza di un procedimento penale, non poteva attribuirsi effetto conoscitivo certo e univoco: le informazioni riportate nella cartella di pagamento non consentivano di avere conoscenza del procedimento penale a carico del destinatario, posto che le somme richieste, pur attenendo ad una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Firenze, potevano riferirsi sia ad un giudizio civile, sia ad un giudizio penale. La conoscenza, dunque, era stata raggiunta solo nel momento in cui, recatasi presso l'Ente impositore dei tributi richiesti, aveva appreso che il provvedimento giudiziario indicato nella cartella era una sentenza penale emessa a seguito della celebrazione di un processo penale a suo carico e la prova in tale senso era fornita dal modulo richiesta copie allegato al ricorso recante appunto la data del 17 maggio 2022. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2.Ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., nella formulazione in vigore al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata (prima della modifica introdotta dall'art. 37 comma 1 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 dl. 31 ottobre 2022 n. 162),, il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato, qualora provi che l'assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La richiesta deve essere presentata alla Corte di Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Nella nuova formulazione introdotta dalla legge su indicata, l'art. 629 bis cod. proc. pen. fa riferimento, invece, quale- Oes a quo del termine di trenta giorni al momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. Il riferimento alla conoscenza del procedimento, e non già del provvedimento divenuto irrevocabile, era stato uniformemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità quale sicuro indice del fatto che il termine inizia a decorrere pur quando l'interessato non abbia una compiuta conoscenza dei contenuti del provvedimento da rescindere. Si era detto, che quel che deve provare, onde ottenere la rescissione del giudicato, è l'incolpevole mancata conoscenza "della celebrazione del processo", e dunque del fatto che un processo, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti, si sia tenuto. Ne consegue che non occorreva, affinché il termine di proposizione della richiesta decorresse, che il condannato avesse avuto conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva, perché la legge ciò non richiedeva: se così si fosse opinato, del resto, lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe stato affidato a determinazioni prive della necessaria certezza(in tal senso Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, 281925; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994). 3.Ciò premesso, il ricorso coglie nel segno nella parte in cui afferma che la notifica- della cartella di pagamento non vale a - -fondare la prova. della conoscenza del procedimento. Invero detta cartella (allegata al ricorso) non contiene alcun riferimento da cui possa evincersi la notizia della celebrazione di un processo penale. L'Agenzia delle Entrate specifica di porre in esecuzione il ruolo emesso da [OSCURATO:SOCIETA] che agisce "in nome e per conto del Ministero della Giustizia Ufficio de Giudice di pace di Firenze - [OSCURATO:PERSONA]" e nel "Dettaglio degli importi dovuti" riporta l'indicazione di "sentenza emessa in data 14/12/2016 "; anche il riferimento al recupero della sanzione pecuniaria non può essere ritenuto univoco. Le informazioni ricavabili dalla cartella notificata sono, invero, compatibili con la derivazione delle somme richieste sia da un giudizio penale, sia da un giudizio civile, sicché non determinano in capo al destinatario la conoscenza della sussistenza di un procedimento penale. Siffatta conoscenza sembra, invece, essersi radicata nel momento in cui il ricorrente si pra-r-e _presso l'Ufficio del Giudice di Pace indicato nella cartella di pagamento notificata, momento che risulta documentato dal modulo di richiesta allegato al ricorso 4. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato, c-o - - trasmissione degli atti alla Corte di Appello di..Firenze. per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Firenze, per l'ulteriore corso. Deciso in Roma 18 ottobre 2023. I
Sentenza Cassazione n. 48541/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris