CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o al n. RG 20482.2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli a vv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lostudio di quest’ultimo , in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 263 ; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] dell’Adriaticos.p.a. rappresentata e difesa da ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio , in Roma, ViaPaolo Emilio, 57 ; -controricorrente– Avverso la sentenza del Corte di Appello di Ancona n. 816 /20 1 8 pubblicatail 7.6.2018 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Intermediazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. al fine di ottenere tutela delle proprie ragioni restitutorie e risarcitorie. Ha esposto che tra il 1999 ed il 2001, avendo in essere un rapporto di conto corrente bancario nonché un rapporto per la prestazione di servizi di investimento in strumenti finanziari con l'istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si eravista, in data 9 febbraio 1999, addebitare sul suindicato conto corrente la somma di € 57.000,00 a titolo di corrispettiv o dell'acquisto di obbligazioni Argentina 9% 00/2005, acquisto mai autorizzato, per iscritto o per telefono, e, in data 27 febbraio 2001 l’ acquisto , sempre per il tramite dell'intermediazione finanziaria del predetto istituto di credito, le obbligazioni Argentina 15% 99/08 per un ammontare di € 5.000. Dopo il default argentino, a suo dire, si eravista costretta, in data 4 agosto e 20 settembre 2010, per il tramite dei suoi procuratori, a richiedere copia della documentazione afferente alle predette operazioni di negoziazione titoli sia alla controllante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia alla controllata Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. Aveva altresì tentato inutilmenteun componimento bonario della controversia. Il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda svolta,in via principale, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Banca al fine di ottenere, previo accertamento dell'inesistenza/nullitàdel contratto-quadro per la prestazione di servizi di investimento in strumenti finanziari invalidamente sottoscritto dalla sola investitrice con l'istituto di credito, con la condanna di quest'ultimo alla r estituzione in favore della ricorrente delle somme dalla medesima Banca in debitamente sottratte dal suo co nto corrente allo scopo dell'esecuzione di due operazioni di acquisto di obbligazioni argentine, una risalente al febbraio 1999 (per € 57.000,00) e l'altra al febbraio 2001 (per € 5.000,00), mai ordinate dalla ricorrente. Con atto di citazione, notificato nel marzo 2012, la Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello avverso la suindicata ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Ancona in data 20 marzo 2012, chiedendo l’ accoglimento dell e seguenti conclusioni: «in via principale, dichiarare la prescrizione delle domande proposte dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso introduttivo; - dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Banca dell'[OSCURATO:PERSONA]; - in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, condannare l'appellata alla restituzione dei titoli acquistati (o all'importo relativo al valore degli stessi) e delle cedole incassate, concedendo all'appellante termine per deposito documenti ed articolazione mezzi istruttori». La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata ha parzialmente accolto il gravame sul presupposto dell'intervenuta prescrizione delle domande attoree, svolte con riferimento all'operazione di investimento del 9.2.1999, e in particolare quella di ripetizione della somma prelevata dal conto corrente della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto delle obbligazioni argentine oggetto della predetta operazione, quella di risarcimento dei danni patiti dall'odierna ricorrente in conseguenza del mancato rispetto ad opera della Banca degli obblighi di cui all'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 28-29 Reg. Consob n. 11522/1998. Avverso tale sentenzaLa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tremotivi e ha presentato memorie . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli arti. 2935 e 2946 c.c. in relazione al n. 3, comma 1, dell'art. 360 c.p.c. con riferimento alla non corretta individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale del diritto alla restituzione delle somme indebitamente addebitate ad opera della banca sul conto corrente del correntista. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il termine prescrizionale per la restituzione delle somme prelevate dal conto corrente sarebbe iniziato a decorrere dalla data di esecuzione delle singole operazioni di acquisto di obbligazioni argentine oggetto di causa e, quindi, poiché tali operazioni risalgono al febbraio 1999 e al febbraio 2001 e poiché il primo atto interruttivo della prescrizione ad opera dell'odierna ricorrente risale alla comunicazione del 4.8.2010, il diritto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme. Diversamente il Tribunale avrebbe ritenuto che tale termine afferente al menzionato diritto restitutorio sia iniziato a decorrere dal 2008, ossia dalla chiusura del contratto di conto corrente sottoscritto dall'odierna ricorrente con la Banca. 1.1La censura è infondata. La Corte distrettuale richiama il noto principio delle S.U. del 2010 sulle rimesse ripristinatorie o solutorie con diverso termine di decorrenza del termine di prescrizione decennale per entrambe ma con dies a quodifferenti dalla chiusura del conto per le prime e dalla data dell’adempimento indebito per le seconde. L’applicazione di detto principio alla fattispecie in esame è fondata sulla considerazione che il “versamento” effettuato dalla ricorrente possa essere qualificato come pagamento che avrebbe provocato uno spostamentopatrimoniale in favore dell’accipiens che in questo caso sarebbe la Banca. La qualificazione è del tutto erronea per una serie di motivi. Innanzitutto il pagamento evocato nella sentenza delle S.U. è un adempimento di una obbligazione restitutoria di una somma di danaro per una messa a disposizione della banca a favore del correntista e, quindi , è un pagamento in senso tecnico che se indebito fa scattare il termine prescrizionale dal suo adempimento e non dalla chiusura del conto. La fattispecie che ci occupa riguarda l’espletamento di un mandato per l’acquisto di obbligazioni nella quale la Banca non riceve alcuna restituzione perché il correntista agisce su fondi propri e non deve restituire alcunchè. Ma anche in questa corretta prospettiva la censura è infondata.La nullità del contratto quadro comporta che le operazioni effettuate vengano travolte dall’accertamento con obbligazioni a carico di entrambe le parti. L’accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento dà luogo ad una ripetizione di indebito oggettivo volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizioneinizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso» (Cass. n. 15669/2011; Cass. n. 10250/2014Cass. n. 7749/2016); 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la v iolazione dell'art. 346 c.p.c. in relazione al n. 4, comma 1, dell'art. 360 c.p.c. con riferimento al rilievo ufficioso ad opera della Corte di Appello di Ancona dell'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria esperita dall'odierna ricorrente nel giudizio di primo grado e ribadita in appello, in quanto eccezione non espressamente riproposta dalla Banca nel giudizio di secondo grado. 3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.2946 e 2947 c.c. in relazione aln. 3, comma 1, dell'art. 360 c.p.c. con riferimento all'applicazione alla domanda risarcitoria svolta dalla odierna ricorrente nei giudizi di merito del termine prescrizionale quinquennale in luogo di quello decennale. La domanda di risarcimento del dannosarebbe stata proposta per la violazione degli obblighi informativi successivi alla stipula contrattuale avrebbe natura contrattuale e come tale sarebbe applicabile il termine decennale. Anche nell’ipotesi che la dichiarazione di nullità di tale contratto sia passata in giudicato la responsabilità derivante dal mancato assolvimento agli obblighi informativi conserverebbe le caratteristiche della responsabilità contrattuale anche se derivante da un contatto sociale qualificato e quindi soggetto ai termini prescrizionali dell’art. 2946 c.c. 3.1Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo. 4.Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di co