CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29178/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso per procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 1410/22/2015 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. distaccata di Lecce, depositata in data 22.6.2015, non notificata; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 9.10.2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Distribuzione utili extracontabili – società di capitali a ristretta base- udito per la parte ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava l’avviso di accertamento n. TVM050602559/2009 relativo all’anno di imposta 2004, notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lecce - sulla base di un avviso di accertamento elevato nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. - con il quale veniva accertato un maggior reddito derivante dalla percezione di utili extracontabili, con conseguente recupero delle maggiori imposte a titolo di Irpef, addizionale Irpef comunale ed addizionale Irpef regionale, oltre sanzioni ed interessi. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Lecce, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso, ritenendo che non vi fosse prova della notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., avendo l’Ufficio prodotto il solo avviso di ricevimento della raccomandata e non anche l’atto impositivo. Veniva pertanto meno, secondo la C.T.P., il presupposto impositivo nei confronti del socio. 3.[OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. distaccata di Lecce (d’ora in poi C.T.R.), accoglieva il gravame dell’Ufficio, ritenendo ammissibile la produzione documentale della parte appellante, consistente nell’avviso di accertamento elevato nei confronti della società, giudicandolo regolarmente notificato al liquidatore della società. Secondo la C.T.R. non residuavano altre questioni da esaminare ed in particolare il merito della pretesa tributaria, dal momento che l’appellato non aveva proposto appello incidentale, né riproposto i motivi di impugnazione formulati col ricorso di primo grado, non esaminati dalla C.T.P. in quanto assorbiti. 4.Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 6. E’ stata fissata per la trattazione della causa l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7.La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 53, secondo comma del decreto legislativo e degli articoli 325 e 327 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente deduce che la C.T.R. avrebbe omesso di dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del gravame per tardività, in quanto all’atto di appello non era stata allegata la ricevuta di spedizione della raccomandata A/R, ma solo l’avviso di ricevimento, privo della compilazione del campo “data di spedizione”, di talchè non era verificabile il rispetto del termine decadenziale per proporre impugnazione, che scadeva in data 6.2.2012, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, posto che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 22.6.2011. L’inammissibilità dell’impugnazione, sostiene il ricorrente, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è sanata dalla costituzione della controparte. 2.Con il secondo motivo, rubricato «Violazione del combinato disposto degli articoli 53, comma 2 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 546/92, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», sostiene che il gravame era inammissibile, anche a causa del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata, in violazione dell’art. 22 cit., e che tale inammissibilità era parimenti rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla costituzione della parte appellata. 3.Con il terzo subordinato motivo, rubricato «nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», sostiene che la C.T.R. non avrebbe potuto accogliere l’appello senza prima esaminare gli ulteriori motivi formulati nel ricorso di primo grado e riproposti dall’Ufficio nell’atto di appello.Afferma il ricorrente di aver dedotto in primo grado l’inesistenza giuridica dell’atto di accertamento emesso nei confronti della società, in quanto essa era stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 6 ottobre 2005 e che pertanto nessuna valida notificazione poteva essere avvenuta. Precisa inoltre di aver dedotto in primo grado il vizio di motivazione dell’accertamento impugnato, in quanto esso avrebbe dovuto essere notificato unitamente all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e non soltanto richiamato nel corpo della motivazione. 4. Con il quarto subordinato motivo, rubricato «violazione dell’art. 2495, secondo comma, del c.c., come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 6 del 2003, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», deduce che, a seguito della modifica introdotta a decorrere dal primo gennaio 2004 ed in particolare con l’aggiunta dell’inciso “ferma restando l’estinzione della società”, gli avvisi di accertamento, dopo la cancellazione della società devono essere notificati direttamente ai soci. La C.T.R. avrebbe dunque dovuto verificare se l’avviso di accertamento societario fosse stato a lui notificato in qualità di ex socio o di ex liquidatore, nel quale ultimo caso era da ritenersi inesistente. 5.Con il quinto motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» il ricorrente afferma che il giudice del gravame avrebbe omesso di esaminare la visura storica camerale della società [OSCURATO:SOCIETA]., dalla quale emergeva che la stessa era estinta sin dal 6.10.2005. Se la C.T.R. si fosse avveduta di tale fatto storico, non avrebbe sicuramente ritenuto che l’avviso di accertamento era stato ritualmente notificato alla società. 6.Con il sesto mezzo, rubricato «violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», censura la sentenza impugnata laddove è stato statuito che ” il rigetto dell’assorbente eccezione esime il Collegio dall’esaminare le altre questioni ed in particolare il merito della pretesa tributaria fatto valer con l’impugnato avviso di accertamento (basato su quello ritualmente notificato alla società)”. Assume, al riguardo, che in tal modo la C.T.R. aveva violato il principio secondo cui era onere dell’amministrazione finanziaria, attore in senso sostanziale, provare l’esistenza di maggiori redditi non dichiarati e lo stesso Ufficio appellante aveva insistito sulla legittimità dell’avviso di accertamento per sussistenza del presupposto impositivo. 7. Con il settimo, rubricato «violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 56 del decreto legislativo n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», si rimprovera alla C.T.R. di aver erroneamente ritenuto che fosse onere di esso contribuente riproporre le questioni contenute nel ricorso introduttivo e non esaminate dalla C.T.P. in quanto assorbite, laddove in tal modo si ribalterebbe sul contribuente l’onere della prova incombente per legge sull’amministrazione finanziaria. 8. Con l’ottavo mezzo di impugnazione, rubricato «nullità della sentenza per violazione degli articoli 36, comma 1, n. 4 del decreto legislativo n. 546/1992, art. 118 disp. Att. C.p.c. e art. 11 della Costituzione italiana, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», sostiene, in via subordinata, che la sentenza sarebbe affetta dal vizio di motivazione apparente. 9. Con il nono ed ultimo motivo, rubricato «violazione dell’art. 7 comma 1, della legge n. 212/2000, art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990 e 42, comma 2, del d.p.r. n. 600/73 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»il ricorrente deduce che in primo grado aveva denunciato il vizio di motivazione dell’atto impugnato per mancata notifica dell’atto presupposto ossia dell’avviso di accertamento relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., questione ritenuta assorbita dal giudice di primo grado. Essendo tale questione stata riproposta dall’appellante Agenzia delle Entrate, essa avrebbe dovuto essere esaminata ed accolta, non essendo stata fornita alcuna prova dell’asserita conoscenza dell’avviso di accertamento in questione da parte di esso contribuente. 10.Ritenuto che i primi due motivi di ricorso rivestano rilievo assorbente, avendo ad oggetto la questione processuale dell’ammissibilità del gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate e che sia pertanto necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito; P.Q.M La Corte manda alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di