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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 51586/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di tentato furto in abitazione ex artt. 56, 624-bis, 625 nn. 2 e 5, cod. pen., per aver commesso atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di oggetti di valore custoditi all'interno di abitazioni e dello studio degli avv.ti Gollin e Sedea, introducendosi all'interno del condominio attraverso il portone di ingresso, utilizzando arnesi da scasso; evento non riuscito per l'intervento della polizia giudiziaria (fatto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere considerato la desistenza volontaria e comunque l'inidoneità del tentativo, stante l'insussistenza di alcun segno di effrazione nelle porte delle abitazioni.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale svolto alcuna argomentazione in ordine alla natura di "privata dimora" dello studio professionale asseritamente obiettivo dell'azione illecita dei prevenuti.

III) Erroneo diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che doveva essere riconosciuta visto che il danno patito dalla persona offesa era stato nullo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi dedotti debordano nel merito e sono, comunque, manifestamente infondati.

5. Quanto ai primi due motivi, si osserva che non è dato riscontrare alcun vizio motivazionale o violazione di legge nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, in relazione alla riconosciuta qualificazione del fatto-reato nella fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., nonché con specifico riferimento alle questioni attinenti alla invocata desistenza volontaria dei prevenuti e alla asserita inidoneità del tentativo.Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sui punti indicati la motivazione offerta nella decisione oggetto di ricorso appare congrua, logica e priva di errori in diritto.

I giudici di merito hanno adeguatamente valorizzato gli elementi processualmente emersi, con particolare riguardo al fatto che gli imputati erano entrati nello stabile formato da più appartamenti e, dopo essere entrati, si erano premurati di lasciare aperta la porta d'ingresso del condominio, ponendovi uno stuoino che ne impedisse la chiusura, in ciò evidenziandosi il loro intento di assicurarsi una pronta via di fuga.

Gli stessi, percepito l'arrivo dei carabinieri, avevano cercato di darsi alla fuga ma erano stati bloccati all'uscita dell'ascensore, dopo che avevano abbandonato taluni arnesi atti allo scasso, prontamente rinvenuti dai verbalizzanti.

È stato appurato che uno dei complici (quello giudicato separatamente) aveva ancora con sé un arnese atto allo scasso, a riprova di quali fossero le intenzioni dei tre.

I suddetti accertamenti in fatto non possono essere rimessi in discussione in questa sede, visto che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 - 01).

Ebbene, la suddetta ricostruzione fattuale è stata legittimamente posta alla base del giudizio di idoneità del tentativo di commettere il delitto di furto in abitazione, avuto riguardo al luogo ove gli imputati si erano introdotti, caratterizzato dalla presenza di diversi appartamenti abitati, e tenuto conto degli arnesi da scasso rinvenuti all'interno del condominio, di pertinenza dei prevenuti.

È stata, inoltre, plausibilmente esclusa la desistenza volontaria, posto che i ricorrenti avevano cercato di allontanarsi dal luogo del delitto solo dopo aver percepito l'arrivo delle Forze dell'ordine, di fatto cercando di darsi alla fuga una volta scoperti.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

6. Quanto al terzo motivo, riguardante il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., anche in questo caso la motivazione offerta dai giudici veneziani risulta immune da evidenti vizi logici o giuridici, avendo la sentenza impugnata constatato l'insussistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento dell'invocata attenuante.

In particolare, è stato valutato che il bottino del furto consumato non sarebbe stato, verosimilmente, di speciale tenuità, trattandosi di furto in abitazione che sarebbe avvenuto con effrazione.

In tal senso, la decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980 - 01).

7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di tentato furto in abitazione ex artt. 56, 624-bis, 625 nn. 2 e 5, cod. pen., per aver commesso atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di oggetti di valore custoditi all'interno di abitazioni e dello studio degli avv.ti Gollin e Sedea, introducendosi all'interno del condominio attraverso il portone di ingresso, utilizzando arnesi da scasso; evento non riuscito per l'intervento della polizia giudiziaria (fatto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere considerato la desistenza volontaria e comunque l'inidoneità del tentativo, stante l'insussistenza di alcun segno di effrazione nelle porte delle abitazioni. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale svolto alcuna argomentazione in ordine alla natura di "privata dimora" dello studio professionale asseritamente obiettivo dell'azione illecita dei prevenuti. III) Erroneo diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che doveva essere riconosciuta visto che il danno patito dalla persona offesa era stato nullo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi dedotti debordano nel merito e sono, comunque, manifestamente infondati. 5. Quanto ai primi due motivi, si osserva che non è dato riscontrare alcun vizio motivazionale o violazione di legge nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, in relazione alla riconosciuta qualificazione del fatto-reato nella fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., nonché con specifico riferimento alle questioni attinenti alla invocata desistenza volontaria dei prevenuti e alla asserita inidoneità del tentativo.Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sui punti indicati la motivazione offerta nella decisione oggetto di ricorso appare congrua, logica e priva di errori in diritto. I giudici di merito hanno adeguatamente valorizzato gli elementi processualmente emersi, con particolare riguardo al fatto che gli imputati erano entrati nello stabile formato da più appartamenti e, dopo essere entrati, si erano premurati di lasciare aperta la porta d'ingresso del condominio, ponendovi uno stuoino che ne impedisse la chiusura, in ciò evidenziandosi il loro intento di assicurarsi una pronta via di fuga. Gli stessi, percepito l'arrivo dei carabinieri, avevano cercato di darsi alla fuga ma erano stati bloccati all'uscita dell'ascensore, dopo che avevano abbandonato taluni arnesi atti allo scasso, prontamente rinvenuti dai verbalizzanti. È stato appurato che uno dei complici (quello giudicato separatamente) aveva ancora con sé un arnese atto allo scasso, a riprova di quali fossero le intenzioni dei tre. I suddetti accertamenti in fatto non possono essere rimessi in discussione in questa sede, visto che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 - 01). Ebbene, la suddetta ricostruzione fattuale è stata legittimamente posta alla base del giudizio di idoneità del tentativo di commettere il delitto di furto in abitazione, avuto riguardo al luogo ove gli imputati si erano introdotti, caratterizzato dalla presenza di diversi appartamenti abitati, e tenuto conto degli arnesi da scasso rinvenuti all'interno del condominio, di pertinenza dei prevenuti. È stata, inoltre, plausibilmente esclusa la desistenza volontaria, posto che i ricorrenti avevano cercato di allontanarsi dal luogo del delitto solo dopo aver percepito l'arrivo delle Forze dell'ordine, di fatto cercando di darsi alla fuga una volta scoperti. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 6. Quanto al terzo motivo, riguardante il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., anche in questo caso la motivazione offerta dai giudici veneziani risulta immune da evidenti vizi logici o giuridici, avendo la sentenza impugnata constatato l'insussistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento dell'invocata attenuante. In particolare, è stato valutato che il bottino del furto consumato non sarebbe stato, verosimilmente, di speciale tenuità, trattandosi di furto in abitazione che sarebbe avvenuto con effrazione. In tal senso, la decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980 - 01). 7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così dec
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