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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40405/2022

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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/9/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiesto accogliersi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] previa esclusione delle contestate aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa, nonché riconoscimento dell'attenuante della provocazione, provvedendo conseguentemente alla rinnodulazione del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente entrambi gli imputati. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.

Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità.

In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto il travisamento delle dichiarazioni dei testi D'Arma e Burgio, i quali avrebbero escluso il coinvolgimento dell'imputato nel pestaggio della persona offesa e che la Corte territoriale avrebbe invece solo congetturalnnente affermato essere avvenuto in un ipotetico frangente della vicenda diverso da quello oggetti di percezione da parte dei due testimoni.

In secondo luogo denuncia il malgoverno delle regole di valutazione della prova in merito alla valorizzazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], padre della vittima.

Questi, infatti, non avrebbe mai proceduto al riconoscimento dell'imputato e si sarebbe limitato a dedurre che i due aggressori fossero padre e figlio, mentre la Corte non avrebbe considerato il contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle degli altri due testi menzionati in precedenza, pur evidenziato con i motivi d'appello.

Con il secondo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'applicazione della contestata recidiva, non avendo il giudice dell'appello considerato che la condotta non è stata determinata dall'indole criminale dell'imputato, bensì dal fatto ingiusto della vittima.

Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla denegata conversione della pena detentiva irrogata ai sensi dell'art. 53

I. n. 689 del 1981, pur avendo la Corte territoriale concesso all'imputato la sospensione condizionale. 2.2 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.

Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non correttamente valutate dalla Corte in riferimento alle altre risultanze processuali.

Il secondo motivo è invece del tutto sovrapponibile al terzo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], alla cui illustrazione pertanto si rinvia. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

In realtà il primo motivo è inammissibile.

Infatti la Corte territoriale non ha formulato alcuna congettura in merito ai limiti del contributo dichiarativo dei testi D'Arma e Burgio, ma ha sostenuto che essi stessi avevano riferito di non aver assistito all'intero svolgimento dei fatti.

Il ricorso ha dunque equivocato il senso dell'argomentazione del giudice del merito, contestandola solo assertivamente e senza riportare o allegare le dichiarazioni che il ricorrente assume essere state travisate in sentenza.

E' invece fondato il secondo motivo, il cui accoglimento comporta l'assorbimento del terzo.

Effettivamente dalla motivazione della sentenza non è dato comprendere se il Fraglica abbia solo ipotizzato che l'aggressore più giovane intervenuto in un secondo tempo fosse il figlio del [OSCURATO:PERSONA] ovvero lo abbia effettivamente identificato come tale, perché da lui conosciuto ovvero per altra ragione.

Posto che su tale circostanza era stato proposta specifica contestazione con il gravame di merito, la motivazione della sentenza impugnata risulta solo apparente sul punto e deve dunque essere annullata con riguardo alla posizione del ricorrente con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è invece nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

Il primo motivo è invero inammissibile in quanto generico.

Infatti anche in questo caso il ricorrente eccepisce il travisamento del compendio dichiarativo senza riportare o allegare le testimonianze che la Corte avrebbe pretermesso od equivocato.

Inoltre le censure del ricorrente non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, la quale ha specificato le ragioni della ritenuta attendibilità del Fraglica e della sua versione dei fatti, evidenziando l'incompatibilità della dinamica dei fatti sostenuta dal ricorrente con le risultanze della certificazione medica attestante le lesioni riportate dal figlio del Fraglica.

Il secondo motivo è invece infondato, posto che non sussiste alcuna incompatibilità logica tra la concessione della sospensione condizionale della pena ed il diniego della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53

I. n. 689/1981, trattandosi di istituti che assolvono a funzioni distinte, risolvendosi il primo in una prognosi sul futuro comportamento dell'imputato ed il secondo in una diagnosi sull'effettivo disvalore del fatto imputato.

Generica è invece la denunzia degli ulteriori vizi di motivazione, non avendo il ricorrente precisato quale sarebbero le circostanze eventualmente ignorate dalla Corte e idonee a legittimare la sostituzione della pena detentiva.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/9/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiesto accogliersi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] previa esclusione delle contestate aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa, nonché riconoscimento dell'attenuante della provocazione, provvedendo conseguentemente alla rinnodulazione del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente entrambi gli imputati. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità. In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto il travisamento delle dichiarazioni dei testi D'Arma e Burgio, i quali avrebbero escluso il coinvolgimento dell'imputato nel pestaggio della persona offesa e che la Corte territoriale avrebbe invece solo congetturalnnente affermato essere avvenuto in un ipotetico frangente della vicenda diverso da quello oggetti di percezione da parte dei due testimoni. In secondo luogo denuncia il malgoverno delle regole di valutazione della prova in merito alla valorizzazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], padre della vittima. Questi, infatti, non avrebbe mai proceduto al riconoscimento dell'imputato e si sarebbe limitato a dedurre che i due aggressori fossero padre e figlio, mentre la Corte non avrebbe considerato il contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle degli altri due testi menzionati in precedenza, pur evidenziato con i motivi d'appello. Con il secondo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'applicazione della contestata recidiva, non avendo il giudice dell'appello considerato che la condotta non è stata determinata dall'indole criminale dell'imputato, bensì dal fatto ingiusto della vittima. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla denegata conversione della pena detentiva irrogata ai sensi dell'art. 53 I. n. 689 del 1981, pur avendo la Corte territoriale concesso all'imputato la sospensione condizionale. 2.2 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non correttamente valutate dalla Corte in riferimento alle altre risultanze processuali. Il secondo motivo è invece del tutto sovrapponibile al terzo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], alla cui illustrazione pertanto si rinvia. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. In realtà il primo motivo è inammissibile. Infatti la Corte territoriale non ha formulato alcuna congettura in merito ai limiti del contributo dichiarativo dei testi D'Arma e Burgio, ma ha sostenuto che essi stessi avevano riferito di non aver assistito all'intero svolgimento dei fatti. Il ricorso ha dunque equivocato il senso dell'argomentazione del giudice del merito, contestandola solo assertivamente e senza riportare o allegare le dichiarazioni che il ricorrente assume essere state travisate in sentenza. E' invece fondato il secondo motivo, il cui accoglimento comporta l'assorbimento del terzo. Effettivamente dalla motivazione della sentenza non è dato comprendere se il Fraglica abbia solo ipotizzato che l'aggressore più giovane intervenuto in un secondo tempo fosse il figlio del [OSCURATO:PERSONA] ovvero lo abbia effettivamente identificato come tale, perché da lui conosciuto ovvero per altra ragione. Posto che su tale circostanza era stato proposta specifica contestazione con il gravame di merito, la motivazione della sentenza impugnata risulta solo apparente sul punto e deve dunque essere annullata con riguardo alla posizione del ricorrente con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è invece nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. Il primo motivo è invero inammissibile in quanto generico. Infatti anche in questo caso il ricorrente eccepisce il travisamento del compendio dichiarativo senza riportare o allegare le testimonianze che la Corte avrebbe pretermesso od equivocato. Inoltre le censure del ricorrente non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, la quale ha specificato le ragioni della ritenuta attendibilità del Fraglica e della sua versione dei fatti, evidenziando l'incompatibilità della dinamica dei fatti sostenuta dal ricorrente con le risultanze della certificazione medica attestante le lesioni riportate dal figlio del Fraglica. Il secondo motivo è invece infondato, posto che non sussiste alcuna incompatibilità logica tra la concessione della sospensione condizionale della pena ed il diniego della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 I. n. 689/1981, trattandosi di istituti che assolvono a funzioni distinte, risolvendosi il primo in una prognosi sul futuro comportamento dell'imputato ed il secondo in una diagnosi sull'effettivo disvalore del fatto imputato. Generica è invece la denunzia degli ulteriori vizi di motivazione, non avendo il ricorrente precisato quale sarebbero le circostanze eventualmente ignorate dalla Corte e idonee a legittimare la sostituzione della pena detentiva. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorren
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