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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 21847/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21698-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAIZONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1281/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, accertata l'illegittimità del recesso ante tempus dal contratto a progetto del 1° settembre 2014, aveva condannato l'azienda appellante al risarcimento del danno parametrato al compenso che sarebbe spettato al collaboratore in caso di regolare esecuzione del contratto, sino alla sua naturale scadenza;

2. la Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. il motivo di appello con il quale l'ente aveva fatto leva sulla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 319/2016 di revoca dei finanziamenti, al fine di giustificare il recesso dal contratto, consentito, a detta dell'appellante, sulla base del regolamento contrattuale, ed in particolare degli artt. 9 e 12;

3. il giudice d'appello, rilevato che nel primo grado di giudizio l'ATERP si era concentrata sul difetto di giurisdizione, senza menzionare la richiamata delibera, tardivamente prodotta, ha aggiunto che il contratto individuale prevedeva che all'erogazione del finanziamento fosse subordinato il pagamento del compenso, non l'efficacia del contratto, e pertanto il collaboratore avrebbe potuto comunque eseguire la prestazione, sia pure correndo il rischio di non essere ricompensato;

4. ha rilevato, infine, che nel giudizio di primo grado non era stata posta la questione della regolarità delle delibere regionali, con le quali era stata disposta la revoca del finanziamento, e pertanto, correttamente il Tribunale aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, giacché non si discuteva dell'annullamento o della disapplicazione di un atto amministrativo;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ATERP sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorso illustrato da memoria;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 21698 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2-

1. il primo motivo del ricorso denuncia «nullità della sentenza ex artt. 158 e 161 c.p.c. per violazione dell'art. 106 co.2 Cost. - vizio nella composizione del collegio giudicante in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. » e prospetta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 65, 66, 67, 68 e 72 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 rilevando che la partecipazione stabile al collegio giudicanl:e d'appello di magistrati onorari, con attribuzione agli stessi di un proprio ruolo, contrasta con l'art. 106 Cost., nell'interpretazione datane dal Giudice delle leggi;

2. la seconda censura, intitolata «violazione di legge - error in procedendo - difetto assoluto di motivazione - sub specie motivazione apparente - su di un argomento decisivo della controversia prospettato dalla parte - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti» addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto inammissibile il motivo d'appello con il quale si era fatto leva sulla delibera della [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto la revoca del finanziamento;

2.1. l'Agenzia ricorrente aggiunge che la Corte, dopo avere riportato nella motivazione il testo di entrambe le clausole contrattuali ( art. 9 e art. 12 del contratto) ha contraddittoriamente affermato che la revoca condizionava il solo pagamento del corrispettivo, affermazione, questa, smentita dal testo dell'art. 12, egualmente riportato in sentenza, che consente, invece, il recesso;

3. con la terza censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione degli att. 1362 e 1363 cod. civ. e si addebita alla Corte territoriale di avere del tutto trascurato a fini interpretativi l'art. 12 del regolamento contrattuale che riconosce come valido motivo di risoluzione del contratto la sospensione o la cessazione del finanziamento;

3.1. l'Agenzia ricorrente aggiunge che, contraddittoriamente, il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto e liquidato il danno in misura pari al compenso che sarebbe stato percepito ove la prestazione fosse stata resa, pur affermando che in caso di revoca del finanziamento nessuna pretesa di carattere economico poteva essere avanzata dal collaboratore per l'attività prestata a proprio rischio;

4. non sussiste la nullità denunciata nel primo motivo, perché il collegio giudicante è stato formato nel rispetto della disciplina dettata dal dl. n.

Ric. 2020 n. 21698 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3- 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, in relazione alla quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la "temporanea tollerabilità costituzionale" fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d.

Igs. n. 116 del 2017 ( cfr. Cass. n. 32065/2021);

5. il secondo motivo è fondato in entrambe le articolazioni, perché ha errato la Corte territoriale nel ritenere inammissibile il motivo di appello incentrato sull'avvenuta revoca del finanziamento regionale e perché sussiste il denunciato vizio di contraddittorietà intrinseca della motivazione, rilevante ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.;

5.1. quanto al primo profilo va osservato che è ius receptum il principio secondo cui nel rito del lavoro la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 2271/2021);

5.2. non costituisce eccezione, bensì mera difesa, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n. 14515/2019) e pertanto nella fattispecie, poiché l'originaria ricorrente aveva contestato la legittimità del recesso, pacificamente disposto in ragione della sospensione e della successiva perdita del finanziamento regionale (cfr. pag. 2 della motivazione), la questione dell'incidenza della revoca della sovvenzione apparteneva al thema decidendum della causa,, con la conseguenza che il motivo d'appello sul punto formulato non poteva essere dichiarato inammissibile ex art. 437, comma 2, cod. proc. civ. (errato è il riferimento all'art. 345 cod. proc. civ. che si legge nella pronuncia gravata);

5.3. il giudice d'appello, dopo aver trascritto nel testo della decisione, sia l'art. 9 del regolamento contrattuale ( secondo cui ....le parti convengono sul fatto che il pagamento è subordinato all'erogazione delle somme necessarie da parte della Regione Calabria.

Nel caso di scioglimento del contratto prima del termine il corrispettivo spettante al collaboratore sarà erogato proporzionalmente alla prestazione d'opera effettuata refativamente alla realizzazione del progetto) sia l'art. 12 dello stesso contratto (trascritto nei seguenti termini nella motivazione: ....Le parti possono recedere dagli obblighi contrattuali qualora la Regione decida di non finanziare ulteriormente il Progetto di ricognizione.....dei patrimonio dell'ATERP.

In ogni caso riconoscono come valido motivo di risoluzione del contratto la Ric. 2020 n. 21698 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -4- sospensione ovvero la cessazione del finanziamento) ha, poi, ritenuto che il regolamento contrattuale ricollegasse alla revoca o alla sospensione del finanziamento unicamente il pagamento del corrispettivo, anche nel caso in cui la prestazione fosse stata resa, e per giungere a questa conclusione ha incentrato la motivazione sul contenuto dell'art. 9, omettendo del tutto di indicare le ragioni per le quali non potesse operare la causa di risoluzione, della quale la stessa sentenza dà atto, prevista nel richiamato art. 12;

5.4. ulteriore profilo di intrinseca contraddittorietà si rinviene nell'avere la sentenza impugnata, da un lato, affermato che il finanziamento condizionava il diritto al compenso e che la prestazione poteva «essere eseguita dal prestatore anche a rischio di non essere successivamente ricompensata» e dall'altro ritenuto sussistente un danno risarcibile, pur a fronte della pacifica sospensione, seguita dalla revoca, del finanziamento medesimo;

5.5. è fondato, pertanto, anche il terzo motivo di ricorso che denuncia quest'ultimo ulteriore profilo di contraddittorietà, unitamente alla violazione dell'art. 1363 cod. civ., egualmente sussistente in ragione dell'evidente mancato rispetto del canone di ermeneutica che impone la complessiva valutazione delle clausole contrattuali;

6. in via conclusiva meritano accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

7. la sentenza impugnata non fa cenno alla domanda di nullità della clausola contrattuale proposta dall'originario ricorrente, sulla cui fondatezza il controricorrente ha insistito nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., né risulta ex actis che il Tribunale abbia sulla stessa statuito,, sicché la questione, se rimasta assorbita sulla base del principio della ragione più liquida, resta devoluta alla cognizione del giudice del rinvio;

8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 21698 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -5- La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21698-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAIZONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1281/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, accertata l'illegittimità del recesso ante tempus dal contratto a progetto del 1° settembre 2014, aveva condannato l'azienda appellante al risarcimento del danno parametrato al compenso che sarebbe spettato al collaboratore in caso di regolare esecuzione del contratto, sino alla sua naturale scadenza; 2. la Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. il motivo di appello con il quale l'ente aveva fatto leva sulla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 319/2016 di revoca dei finanziamenti, al fine di giustificare il recesso dal contratto, consentito, a detta dell'appellante, sulla base del regolamento contrattuale, ed in particolare degli artt. 9 e 12; 3. il giudice d'appello, rilevato che nel primo grado di giudizio l'ATERP si era concentrata sul difetto di giurisdizione, senza menzionare la richiamata delibera, tardivamente prodotta, ha aggiunto che il contratto individuale prevedeva che all'erogazione del finanziamento fosse subordinato il pagamento del compenso, non l'efficacia del contratto, e pertanto il collaboratore avrebbe potuto comunque eseguire la prestazione, sia pure correndo il rischio di non essere ricompensato; 4. ha rilevato, infine, che nel giudizio di primo grado non era stata posta la questione della regolarità delle delibere regionali, con le quali era stata disposta la revoca del finanziamento, e pertanto, correttamente il Tribunale aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, giacché non si discuteva dell'annullamento o della disapplicazione di un atto amministrativo; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ATERP sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorso illustrato da memoria; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 21698 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- 1. il primo motivo del ricorso denuncia «nullità della sentenza ex artt. 158 e 161 c.p.c. per violazione dell'art. 106 co.2 Cost. - vizio nella composizione del collegio giudicante in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. » e prospetta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 65, 66, 67, 68 e 72 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 rilevando che la partecipazione stabile al collegio giudicanl:e d'appello di magistrati onorari, con attribuzione agli stessi di un proprio ruolo, contrasta con l'art. 106 Cost., nell'interpretazione datane dal Giudice delle leggi; 2. la seconda censura, intitolata «violazione di legge - error in procedendo - difetto assoluto di motivazione - sub specie motivazione apparente - su di un argomento decisivo della controversia prospettato dalla parte - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti» addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto inammissibile il motivo d'appello con il quale si era fatto leva sulla delibera della [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto la revoca del finanziamento; 2.1. l'Agenzia ricorrente aggiunge che la Corte, dopo avere riportato nella motivazione il testo di entrambe le clausole contrattuali ( art. 9 e art. 12 del contratto) ha contraddittoriamente affermato che la revoca condizionava il solo pagamento del corrispettivo, affermazione, questa, smentita dal testo dell'art. 12, egualmente riportato in sentenza, che consente, invece, il recesso; 3. con la terza censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione degli att. 1362 e 1363 cod. civ. e si addebita alla Corte territoriale di avere del tutto trascurato a fini interpretativi l'art. 12 del regolamento contrattuale che riconosce come valido motivo di risoluzione del contratto la sospensione o la cessazione del finanziamento; 3.1. l'Agenzia ricorrente aggiunge che, contraddittoriamente, il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto e liquidato il danno in misura pari al compenso che sarebbe stato percepito ove la prestazione fosse stata resa, pur affermando che in caso di revoca del finanziamento nessuna pretesa di carattere economico poteva essere avanzata dal collaboratore per l'attività prestata a proprio rischio; 4. non sussiste la nullità denunciata nel primo motivo, perché il collegio giudicante è stato formato nel rispetto della disciplina dettata dal dl. n. Ric. 2020 n. 21698 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, in relazione alla quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la "temporanea tollerabilità costituzionale" fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. Igs. n. 116 del 2017 ( cfr. Cass. n. 32065/2021); 5. il secondo motivo è fondato in entrambe le articolazioni, perché ha errato la Corte territoriale nel ritenere inammissibile il motivo di appello incentrato sull'avvenuta revoca del finanziamento regionale e perché sussiste il denunciato vizio di contraddittorietà intrinseca della motivazione, rilevante ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.; 5.1. quanto al primo profilo va osservato che è ius receptum il principio secondo cui nel rito del lavoro la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 2271/2021); 5.2. non costituisce eccezione, bensì mera difesa, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n. 14515/2019) e pertanto nella fattispecie, poiché l'originaria ricorrente aveva contestato la legittimità del recesso, pacificamente disposto in ragione della sospensione e della successiva perdita del finanziamento regionale (cfr. pag. 2 della motivazione), la questione dell'incidenza della revoca della sovvenzione apparteneva al thema decidendum della causa,, con la conseguenza che il motivo d'appello sul punto formulato non poteva essere dichiarato inammissibile ex art. 437, comma 2, cod. proc. civ. (errato è il riferimento all'art. 345 cod. proc. civ. che si legge nella pronuncia gravata); 5.3. il giudice d'appello, dopo aver trascritto nel testo della decisione, sia l'art. 9 del regolamento contrattuale ( secondo cui ....le parti convengono sul fatto che il pagamento è subordinato all'erogazione delle somme necessarie da parte della Regione Calabria. Nel caso di scioglimento del contratto prima del termine il corrispettivo spettante al collaboratore sarà erogato proporzionalmente alla prestazione d'opera effettuata refativamente alla realizzazione del progetto) sia l'art. 12 dello stesso contratto (trascritto nei seguenti termini nella motivazione: ....Le parti possono recedere dagli obblighi contrattuali qualora la Regione decida di non finanziare ulteriormente il Progetto di ricognizione.....dei patrimonio dell'ATERP. In ogni caso riconoscono come valido motivo di risoluzione del contratto la Ric. 2020 n. 21698 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- sospensione ovvero la cessazione del finanziamento) ha, poi, ritenuto che il regolamento contrattuale ricollegasse alla revoca o alla sospensione del finanziamento unicamente il pagamento del corrispettivo, anche nel caso in cui la prestazione fosse stata resa, e per giungere a questa conclusione ha incentrato la motivazione sul contenuto dell'art. 9, omettendo del tutto di indicare le ragioni per le quali non potesse operare la causa di risoluzione, della quale la stessa sentenza dà atto, prevista nel richiamato art. 12; 5.4. ulteriore profilo di intrinseca contraddittorietà si rinviene nell'avere la sentenza impugnata, da un lato, affermato che il finanziamento condizionava il diritto al compenso e che la prestazione poteva «essere eseguita dal prestatore anche a rischio di non essere successivamente ricompensata» e dall'altro ritenuto sussistente un danno risarcibile, pur a fronte della pacifica sospensione, seguita dalla revoca, del finanziamento medesimo; 5.5. è fondato, pertanto, anche il terzo motivo di ricorso che denuncia quest'ultimo ulteriore profilo di contraddittorietà, unitamente alla violazione dell'art. 1363 cod. civ., egualmente sussistente in ragione dell'evidente mancato rispetto del canone di ermeneutica che impone la complessiva valutazione delle clausole contrattuali; 6. in via conclusiva meritano accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità; 7. la sentenza impugnata non fa cenno alla domanda di nullità della clausola contrattuale proposta dall'originario ricorrente, sulla cui fondatezza il controricorrente ha insistito nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., né risulta ex actis che il Tribunale abbia sulla stessa statuito,, sicché la questione, se rimasta assorbita sulla base del principio della ragione più liquida, resta devoluta alla cognizione del giudice del rinvio; 8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Ric. 2020 n. 21698 sez. ML - ud. 20-01-2022 -5- La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sente