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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 12299/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag., sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in relazione alla commissione del fatto il luogo pubblico o aperto al pubblico ed alla presenza di più persone ed alla valenza dngratoria della condotta - v. pg.2 e sg. della sentenza); Considerato, altresi che, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. incensurabile è la sua esclusione in ragione della rilevata ostinazione e pervicacia da parte di un soggetto già sottoposto a misura cautelare.

Considerato, infine, quanto al trattamento sanzionatorio, che si tratta di censure in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Prei1ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag., sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in relazione alla commissione del fatto il luogo pubblico o aperto al pubblico ed alla presenza di più persone ed alla valenza dngratoria della condotta - v. pg.2 e sg. della sentenza); Considerato, altresi che, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. incensurabile è la sua esclusione in ragione della rilevata ostinazione e pervicacia da parte di un soggetto già sottoposto a misura cautelare. Considerato, infine, quanto al trattamento sanzionatorio, che si tratta di censure in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Prei1ente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12299/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris