Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33307/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza in epiqrafe indicata con la quale la Corte d'appello di Milano, preso atto della rinuncia„ da parte, per quanto qui rileva, dell'imputato, ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile in quanto denuncia, in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza in epiqrafe indicata con la quale la Corte d'appello di Milano, preso atto della rinuncia„ da parte, per quanto qui rileva, dell'imputato, ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile in quanto denuncia, in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 33307/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris