CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA e Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 28 settembre 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo i difensori reiterano l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca in ordine al reato di truffa di cui al capo a) (i rimanenti reati contestati erano stati dichiarati estinti per prescrizione), rigettata in quanto si era ritenuto che il delitto di truffa doveva ritenersi consumato a Viareggio, al momento della conclusione dei contratti di compravendita, che avrebbero determinato il trasferimento del diritto reale, con immediato effetto di spoliazione patrimoniale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e conseguente profitto illecito da parte di Raffaelli, per cui non avrebbe avuto alcun rilievo la successiva trascrizione dei contratti presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia; ciò premesso, i difensori osservano che secondo la sentenza impugnata, nonostante i contratti di compravendita (come si ricavava dall'imputazione) fossero stipulati a non domino a causa della falsa dichiarazione di avvenuta usucapione di [OSCURATO:PERSONA], il criterio per individuare il /ocus commissi delicti avrebbe comunque dovuto essere quello del luogo di stipula dei contratti e del trasferimento del diritto reale, nonostante tale atti negoziali non avessero trasferito alcunché; era pertanto competente il Tribunale di Civitavecchia, nel cui circondario aveva sede l'ufficio della Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA]; del resto, significativamente, la denuncia che aveva dato luogo al procedimento era stata presentata dal Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dal momento che era in tale luogo, mediante la trascrizione di compravendite mai effettuate dal Comune, che si era realizzato l'asserito danno, visto che soltanto con le trascrizioni l'attività degli imputati aveva potuto danneggiare la persona offesa cui altrimenti, in assenza di trascrizione, i contratti stipulati tra le parti non sarebbero stati nemmeno in astratto opponibili. 1.2 I difensori eccepiscono inoltre l'erronea applicazione degli artt. 157 comma 2 e 161 comma 2 cod. pen. in relazione all'art. 99 comma 3 cod. pen. per effetto della recidiva qualificata erroneamente ritenuta sussistente nonostante l'intervenuta estinzione, ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod. proc. pen. dei reati per cui era stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e comunque mancanza e manifesta illogicità della motivazione; rilevano, quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta, che la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile la richiesta perché avanzata con memoria difensiva depositata tardivamente, quando invece con il terzo motivo di appello era stato devoluto proprio il punto relativo alla applicazione della recidiva contestata e che comunque le cause di estinzione del reato sono deducibili in ogni stato e grado del procedimento. 1.3 I difensori eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della cooperazione artificiosa del soggetto passivo, alla ritenuta sussistenza dell'induzione in errore del soggetto passivo ed alla sussistenza di un danno per la persona offesa ed alla conseguente qualificazione del delitto in forma consumata e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione; in particolare, la qualificazione della condotta alla stregua del tentativo, incideva anche sul tempo necessario a prescrivere, che sarebbe maturato prima della pronuncia della Corte di appello. 1.4 I difensori lamentano l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione al ritenuto concorso dell'imputato nei fatti contestati e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione. 1.5 I difensori eccepiscono la mancanza assoluta della motivazione in relazione alla applicazione della recidiva specifica infra-quinquennale da parte del giudice di primo grado e l'apparenza della motivazione sul punto da parte della Corte di appello. 1.6 I difensori eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen. in ordine alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita: come già rilevato in grado di appello, la palese infondatezza delle accuse escludeva che l'imputato potesse essere condannato al risarcimento del danno a favore della Regione Lazio, non essendo rinvenibile né un comportamento pregiudizievole ascrivibile all'imputato, né tantomeno un effettivo pregiudizio subìto dalla parte civile; sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risultava del tutto apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 E' noto che per la sussistenza del reato di truffa sono necessari un'induzione in errore del soggetto passivo, che deve compiere un atto dispositivo che porti conseguenzialmente al profitto dell'agente e al danno dell'offeso; nel caso in esame, è agevole rilevare come non si sia verificato alcuno dei requisiti sopra indicati. Nessuna induzione in errore vi è stata della Regione Lazio, proprietaria dei terreni e degli immobili oggetto del capo di imputazione, tanto che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che aveva iniziato gli atti preliminari al trasferimento dei suddetti beni alla Regione Lazio, una volta appurata l'esistenza di atti dispositivi sugli stessi, aveva avviato un giudizio innanzi al Tribunale civile di Civitavecchia; all'esito del giudizio, era stata accertata l'inesistenza del diritto di proprietà in capo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva poi alienato i beni alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , la quale a sua volta li aveva prima locati e poi ceduti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gestita dall'imputato, con conseguente nullità di tutti i suddetti atti. Pertanto, oltre a non esservi stato alcuna induzione in errore, neppure vi era stato un atto dispositivo dei beni, né da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], né da parte della Regione Lazio, visto che nessun valido atto traslativo dei beni era stato compiuto dai suddetti soggetti ma, come rilevato dalla difesa, vi era stata una iniziativa unilaterale di [OSCURATO:PERSONA] che, una volta accertata la nullità di cui sopra, era rimasta priva di qualsiasi effetto: si deve ribadire che il reato di truffa ricorre nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (vedi Sez. 4, n. 14609 del 22/2/2017, Piramide, Rv. 269537), in quanto solo quando l'apprensione della "res" deriva da un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e/o raggiri, si è in presenza di una condotta inscrivibile nella tipicità della fattispecie di truffa. Non essendovi stato alcun consenso della persona offesa nel senso sopra indicato, né alcun atto dispositivo da parte della stessa, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio non sussistendo il fatto contestato, con conseguente revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annull