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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23605/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 14 luglio 2014 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di peculato continuato (da giugno 2010 a settembre 2012), previsto dagli artt. 81 cpv. e 314 cod. pen., perché, nella qualità di consigliere regionale della Regione Piemonte, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], anch'egli consigliere regionale e a capo del gruppo consiliare "Popolo della Libertà", si era appropriato delle somme di denaro erogate dal Consiglio regionale come contributo per il funzionamento del gruppo di appartenenza, per complessivi euro 63.770,50, utilizzando indebitamente tali somme per finalità estranee alle previsioni normative, e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, nonché interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena inflitta.

2. La Corte d'appello di Torino, pur confermando la responsabilità dell'imputato, lo assolveva dalle condotte contestate fino al 25 luglio 2010, in quanto Pedrale (con il quale risponde in concorso) veniva nominato capogruppo dal 26 luglio 2010, essendo prima di allora presidente [OSCURATO:PERSONA].

Cattaneo era altresì assolto per tre episodi (spese sostenute rispettivamente presso i ristoranti "[OSCURATO:PERSONA]" di Verbania il 20 giugno 2012,, "0 Sole mio" di Ghiffa il 22 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] di Stresa il 22 dicembre 2010) in quanto tali spese erano ricomprese nell'alveo delle spese di rappresentanza, nonché per gli importi di alcuni scontrini addebitati in eccesso, con conseguente rideterminazione della pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione (p.b. anni 3 e mesi 6 di reclusione, ridotta ad anni 2 e mesi 4 per l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., ulteriormente diminuita per le attenuanti generiche ad anni 1 e mesi 8, aumentata per la continuazione interna ad anni 2 di reclusione, infine ridotta di un terzo per il rito) e rapportando l'interdizione dai pubblici uffici alla durata della pena rimodulata.

L'enunciato di accusa, confermato nei giudizi di merito, assume che la destinazione effettiva delle somme percepite da Cattaneo sarebbe stata inconferente rispetto alla attività political e istituzionale del gruppo di appartenenza.

Non risultava documentato che i contributi destinati al gruppo consiliare PDL fossero stati utilizzati per l'organizzazione, l'attività, gli studi, le consulenze e gli aggiornamenti, gli eventi e incontri conviviali, i viaggi e le missioni riferibili agli interessi del medesimo gruppo, al soddisfacimento dei quali era esclusivamente mirata l'erogazione.

Cattaneo aveva in realtà destinato larga parte di quelle somme alla promozione dell'attività individuale, alla conoscibilità personale e al rafforzamento del suo prestigio politico.

I Giudici del merito hanno escluso che tali spese - come pure quelle inerenti all'uso della propria autovettura per trasferte e viaggi di tipo politico o quelle per acquisto di beni e servizi informatici, cancelleria, abbigliamento, alimenti, ecc. - fossero giustificate o potessero qualificarsi "di rappresentanza", in assenza di un collegamento funzionale con gli interessi del gruppo di appartenenza.Sussisteva un obbligo costituzionale di giustificazione delle spese, quale indicazione puntuale e coeva della destinazione nell'ambito delle finalità connesse alle specifiche competenze.

Sicché, l'eventuale esistenza di una pur diffusa prassi illegittima non esimeva Cattaneo dal corretto utilizzo delle risorse percepite.

L'incensuratezza, il complessivo comportamento processuale e la restituzione dell'indebito nella misura delle condotte appropriative accertate, maggiorata di una percentuale del 30%, consentivano tuttavia il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3.

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la suindicata decisione per i seguenti profili.

3.1. Con il primo motivo, articolato in più punti, si denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza per il delitto di peculato, in relazione alla individuazione e all'erronea interpretazione della norma extrapenale integratrice del precetto penale, circa la disciplina dettata per lo speciale contributo riservato ai gruppi consiliari della Regione Piemonte, nonché con riferimento all'erronea inversione dell'onere probatorio e al travisamento delle prove.

Pur avendo i giudici di merito riconosciuto che la previsione dell'art. 4 I.r. 10 novembre 1972, n. 12 non aveva carattere tassativo nella tipizzazione delle spese ammissibili e ammetteva la funzionalizzazione delle spese non soltanto con riferimento ai lavori del Consiglio Regionale ma anche alle iniziative dei gruppi, hanno ritenuto sussistente la condotta appropriativa introducendo limitazioni alla ammissibilità delle spese non previste dalla legge regionale all'epoca vigente.

Viceversa, avrebbero dovuto essere riconosciute le spese sostenute per i compiti e le facoltà di tipo eminentemente politico riconosciute ai gruppi nel mantenimento delle relazioni con le istituzioni e i territori di riferimento.

Al momento dei fatti non era previsto alcun obbligo di giustificazione della spesa sostenuta, né è ammissibile pretendere una giustificazione postuma di ogni singola voce.

Si rappresenta inoltre che l'onere probatorio è stato assolto dal ricorrente, che ha chiarito il collegamento funzionale esistente fra le spese sostenute - singolarmente considerate ovvero per gruppi omogenei- e le iniziative del gruppo consiliare di appartenenza, mentre la Corte territoriale si è soffermata in modo esemplificativo su alcune delle voci di spesa evidenziandone la mancanza di prova della liceità.

L'imputato è stato assolto solo in relazione alle spese per le quali è stato ritenuto che le produzioni difensive avessero dimostrato la loro inerenza alle finalità del gruppo e condannate) in relazione a tutte le altre perché la difesa non avrebbe adeguatamente assolto all'onere di fornire prova dell'oggetto e della causa sottostanti.

La Corte territoriale fa derivare il giudizio sulla illiceità penale delle spese dalla violazione dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza o dalla pretesa copertura della spesa in forza di altra disposizione normativa regionale, per la diaria o per rimborsi diretti da parte della Regione, mutuando i principi dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, così sovrapponendci la responsabilità contabile a quella penale.

3.2. Con il secondo motivo si censura l'illogicità e l'apparenza della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità concorsuale - quale extraneus - per il delitto di peculato con il capogruppo, pubblico ufficiale nel momento in cui autorizza le richieste di rimborso.

Non è stato individuato il contributo causalmente efficiente di Cattaneo, così come manca la prova della consapevolezza del consigliere circa l'uso privato dei fondi richiesti in rimborso e di quella del capogruppo circa l'illiceità delle richieste di rimborso da lui autorizzate.

Pur avendo la Corte evidenziato l'assenza di prova di un previo accordo fra il consigliere e il capogruppo, non si può ritenere sufficiente il riferimento alla presentazione delle richieste di rimborso. [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di Presidente del Consiglio regionale, e in quanto tale non aveva mai partecipato a riunioni del gruppo sul tenia, né aveva contribuito alla predisposizione di atti, regolamenti o elenchi sulle spese.

Non soltanto è carente la motivazione della sentenza quanto alla individuazione del contributo causale atipico, ma essa è viziata quanto alla prova del dolo concorsuale e al dolo del capogruppo, essendo l'approvazione delle spese un elemento neutro.

3.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e l'omessa o apparente motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, con riguardo alle richieste di rimborso avvenute nella certezza dell'assenza di finalità privatistiche e personali delle spese.

La Corte territoriale non si è confrontata con l'attività svolta da Cattaneo nel Consiglio regionale, quale Presidente, e quale unico consigliere del gruppo per il territorio del Verbano-Cusio-Ossola (VCO), né con il costante impegno del ricorrente alla riduzione dei costi del Consiglio, tanto da avere rimborsato nel 2012, ancor prima dell'avvio delle indagini, alcune spese di rappresentanza.

3.4. Con successivi "motivi nuovi", il difensore dell'imputato ribadisce la censura di indebita inversione dell'onere probatorio in punto di interversione del possesso nel reato di peculato, con particolare riguardo all'analisi delle giustificazioni per le singole tipologie di spesa oggetto di rimborso.

Fra esse: le spese per eventi e incontri conviviali; la spesa per l'acquisto della macchina da caffè Nespresso; le spese di viaggio e pernottamento.

La documentazione fornita, copiosa anche se non esaustiva, comprovava per tali spese la destinazione istituzionale all'assolvimento di impegni politici all'interno del Gruppo di appartenenza, che, siccome ritenute pertinenti e rirnborsabili, avevano sempre superato il vaglio amministrativo-contabile di congruità da parte dei competenti organi regionali.

Essa non è stata adeguatamente valutata dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Preliminarmente vanno rimarcati, in estrema sintesi, i più recenti approdi giurisprudenziali in tema di natura giuridica dei gruppi consiliari e di vincolo di destinazione delle somme ad essi erogate, rilevanti ai fini della corretta definizione delle finalità per le quali è lecito fare uso delle somme messe a disposizione dei gruppi consiliari regionali.

Secondo la Corte costituzionale (sentenze n. 1130 del 1988; n. 187 del 1990; n. 39 del 2014; n. 107 del 2015) i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale al cui interno esprimono i partiti o le correnti che hanno presentato liste di candidati e ogni consigliere deve essere messo in condizione di concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale, contribuendo così al funzionamento dell'attività assembleare mediante l'elaborazione di proposte e realizzando, nel confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica.

Sicché risulta valorizzata la connotazione pubblicistica delle funzioni svolte dai gruppi, definiti organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici nell'assemblea regionale, ma anche uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio, in quanto funzionalmente inerenti all'istituzione regionale.

Si tratta di principi recepiti dal Consiglio di Stato (sentenza n. 8145 del 2010) e dalla giurisprudenza elaborata dalle Sezioni Unite civili (n. 23257/2014; nn. 8077 e 8622/2015; n. 6895/2016; n. 21927/2018; n. 32618/2018; nn. 1034 e 1035/2019), riguardo alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei Consigli regionali ed alla ritenuta giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità erariale del componente del gruppo, autore di "spese di rappresentanza" prive di giustificativi.

Si è affermato che: a) i contributi pubblici sono erogati ai gruppi consiliari con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge, dettagliatamente predefiniti con esplicito ed esclusivo asservimento a finalità istituzionali del Consiglio regionale e non a quelle delle associazioni partitiche o, tantomeno, alle esigenze personali di ciascun componente; b) il presidente del gruppo, nel suo ruolo, partecipa alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale,, nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo.

In questo contesto assume speciale rilievo la sentenza delle Sez.

Un. civili, n. 10772/2019, in cui la Corte ha ulteriormente chiarito che la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale a-i funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo.

Nell'occasione, le Sezioni unite, richiamando Corte cost. n. 235 del 2015, hanno precisato i profili rilevanti, e cioè: 1) un collegamento teleologico tra spese e finalità di preminente interesse pubblico da verificare in termini di congruità; 2) una verifica che non attiene al merito delle scelte ovvero all'attività politica, ma alla conformità alla legge dell'azione amministrativa, in cui l'astratta riconducibilità delle spese a determinate categorie, pur teoricamente previste, non esclude che le stesse siano non inerenti rispetto all'attività del gruppo; 3) una verifica che si realizza anche attraverso il parametro di ragionevolezza, in relazione all'entità, alla proporzionalità, alla effettività delle spese, alla veridicità della relativa documentazione e che può condurre alla manifesta difformità della spesa rispetto al perseguimento delle finalità sottese al funzionamento dei gruppi consiliari.

Un denaro, quello attribuito ai gruppi, pubblico, gestito da pubblici ufficiali, funzionalmente vincolato nel senso indicato, perché il gruppo non è un'appendice del partito politico a cui appartiene il singolo consigliere.

Il tema, decisivo rispetto ai fatti oggetto del processo, attiene dunque al se e in che limiti l'attività del singolo consigliere componente di un gruppo consiliare, esterna rispetto alla diretta partecipazione ai lavori dell'assemblea regionale, debba essere scandita da nessi di collegamento funzionale con la vita e le esigenze del gruppo, nel senso indicato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza richiamata.

La questione è quella di definire la portata del vincolo di destinazione impresso ai contributi erogati dall'ente al gruppo e, quindi, i limiti entro cui di quei contributi è possibile fare uso legittimo da parte del singolo consigliere.

Limiti in relazione ai quali divenga possibile tracciare, con criteri compatibili con il principio di determinatezza delle condotte penalmente rilevanti, la pertinenzialità e la congruità dell'avvenuto impiego dei contributi da parte del gruppo (e per esso del suo presidente e dei singoli consiglieri) con riguardo agli scopi e agli obiettivi che di essi contributi costituiscono causa.

3. Il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti per la Regione Piemonte, in materia di rimborsi ai gruppi consiliari, è stato correttamente ricostruito dai giudici di merito.

Secondo la legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 le somme erano destinate al funzionamento dei gruppi che in maniera autonoma le destinavano alle finalità del gruppo medesimo.

A sua volta la legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 disciplinava le indennità di carica, il rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato e il trattamento di missione comprensivo dell'indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio.

Nelle sentenze di primo e secondo grado si sottolinea come il legislatore avesse introdotto da un lato una normativa concernente il trattamento economico dei vari consiglieri in forza del mandato elettorale e dall'altro una riguardante il trattamento economico da destinare ai gruppi e all'attività degli stessi.

Nell'enunciare le modifiche normative concernenti i rimborsi ai gruppi consiliari successivamente intervenute si segnalava la più dettagliata destinazione dei contributi erogati in favore dei gruppi operata dall'art. 3 I.r. 9 dicembre 1980, n. 77 che sostituiva l'art. 4 della citata I.r. n. 12/1972.

Non solo i fondi erogati dovevano essere utilizzati per le finalità del gruppo e funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei gruppi stessi, ma la stessa elencazione delle spese, ancorché non tassativa, si riferiva a spese finalizzate allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei gruppi.

Ulteriori interventi normativi a livello regionale erano adottati con I.r. 3 ottobre 2012, n. 12, nel senso che era incontrovertibile la stretta correlazione tra lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite ai Gruppi consiliari e l'erogazione in favore degli stessi di somme di denaro destinate a garantirne il funzionamento.

Dunque, ai sensi della regolamentazione regionale vigente al momento in cui i fatti furono commessi, le spese di cui i consiglieri chiedevano il rimborso potevano essere imputate al fondo per il funzionamento dei gruppi solo se connesse alle funzioni istituzionali - intesi quali organi o articolazioni strumentali rispetto all'operatività del Consiglio regionale e non come appendici dei partiti di appartenenza - e alle iniziative in senso lato politiche dei medesimi gruppi, attingendo ai fondi pubblici in modo conforme alle iniziative individuate dal gruppo per le finalità istituzionali dello stesso.

Viceversa, si desume a contrario che non potevano essere imputate: a) le spese connesse all'attività politica dei partiti, di cui i consiglieri erano espressione, che non fossero connesse a specifiche iniziative decise dal gruppo e mirate al funzionamento del gruppo; b) le spese che i singoli consiglieri sostenevano per la personale attività politica o per la cura e l'incremento del personale consenso politico e delle relazioni personali sul territorio, ma del tutto scissi da puntuali iniziative del gruppo; c) le spese che i consiglieri avevano per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovassero nel gruppo la fonte di riferimento; d) le spese connesse alle esigenze private del consigliere.

4. Ciò posto, risultano infondati tutti i motivi di ricorso che, pur analiticamente distinti, sono strettamente connessi nell'enuniciazione delle linee di fondo che postulano una diversa ricostruzione sistematica dei principi giuridici affermati in materia e che mirano a diseignare il senso e la portata della "inerenza" del potere di spesa rispetto allo scopo istituzionale in modo ingiustificatamente estensivo, al punto da farvi ricomprendere qualunque spesa e qualunque attività latamente politica del singolo consigliere, pur se in realtà slegata dal funzionamento dei gruppi, perché volta al perseguimento di personali o private finalità.

Affermare che anche il singolo consigliere potesse dare attuazione alle iniziative del gruppo di appartenenza non c:onsente affatto di ritenere che le spese derivanti da ogni atto, comportamento, partecipazione del singolo consigliere a un evento fosse espressione dell'iniziativa del gruppo e che quindi ogni spesa - in quanto di per sé legata all'attività politica del singolo consigliere - fosse imputabile al fondo.

Il tema non è quello, prospettato dal ricorrente, se l'iniziativa del gruppo potesse essere attuata dal singolo consigliere, quanto, piuttosto, se esistesse una iniziativa del gruppo in ragione delle spese, ad esempio di rappresentanza, di cui il consigliere chiedeva il rimborso.

Le somme con cui veniva formato il fondo per il funzionamento dei gruppi non costituivano una sorta di elargizione liberale di denaro da parte della Regione che i singoli consiglieri potevano "modellare" liberamente, in ragione del loro status di consigliere e del personale attivismo politico, non costituendo somme di cui si poteva disporre per gestire il consenso politico del singolo o per tessere relazioni personali in prospettiva di utilità della propria carriera politica, all'interno o all'esterno del partito di appartenenza.

Non sono spese legittimamente rimborsabili quelle prive di uno specifico collegamento con il gruppo, quelle cioè noin imputabili a iniziative o attività facenti capo al gruppo, bensì giustificate in ragione dell'attività politica della sola persona del consigliere o della remunerazione dovuta ai propri collaboratori; quelle cioè non destinate all'accrescimento della capacità operativa del gruppo all'interno del Consiglio, ma connesse solo alla proiezione esterna del singolo consigliere o del partito di appartenenza, quali la cura del proprio consenso, l'incremento della personale visibilità, le relazioni personali sul territorio, con l'informazione e con gli elettori (Sez. 6, n. 16465 del 23/3/2021, Milia, non mass.; Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418-04).

5. Una volta precisati i termini del thema decidendum, la tesi difensiva non coglie nel segno e rivela la sua infondatezza perché si è accertato nel giudizio di merito che le spese, per le quali, nella specie, è stato chiesto e ottenuto il rimborso, non erano inerenti alle finalità istituzionali del gruppo.

L'imputazione assume che la destinazione effettiva delle somme percepite da Cattaneo sarebbe stata inconferente rispetto all'attività politica e istituzionale del gruppo di appartenenza.

Non risultava documentato che i contributi destinati al gruppo consiliare PDL fossero stati effettivamente utilizzati per l'organizzazione, la rappresentanza, l'attività, gli studi, le consulenze e gli aggiornamenti, gli eventi e incontri conviviali, i viaggi e le missioni, decisi dal gruppo o comunque riferibili esclusivamente agli interessi dello stesso, ad eccezione delle spese analiticamente individuate alle pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata, che la Corte ha ritenuto, alla luce delle testimonianze e della documentazione presentata (leggi e disegni di legge presentati e approvati) finalisticamente dirette al funzionamento del gruppo consiliare.

Cattaneo avrebbe in realtà destinato la restante e maggior parte di quelle somme alla promozione dell'attività politica individuale, al rafforzamento del personale prestigio nella zona ovvero a spese che, per continuità e assenza di correlazione con eventi di rilievo politico istituzionale, non potevano definirsi "di rappresentanza" (come per gli incontri cui partecipava il collaboratore e non lo stesso Cattaneo, o per i servizi offerti a beneficio di soggetti interni all'ente o nello svolgimento di normali e consuetudinari rapporti istituzionali).

I giudici del merito hanno escluso che tali spese - come pure quelle inerenti all'uso della propria autovettura per trasferte e viaggi di tipo politico o quelle relative ad omaggi in occasione di festività natalizie o di ricorrenze, di abbigliamento, di ristorazione quotidiana (spesso individuali o per due persone, anche presso la residenza) - fossero giustificate o potessero qualificarsi "di rappresentanza", in assenza di un comprovato collegamento funzionale di esse con gli interessi del gruppo di appartenenza.

Di ciò nella sentenza si offre ampiamente conto con analisi specifiche delle destinazioni allegate dal ricorrente rispetto ad attività latannente politiche, senza alcuna connessione con la finalità istituzionale per cui le somme sono state erogate.

Ciò vale anche con riguardo alle spese legali per le quali la Corte ha rappresentato che la I.r. 18 aprile 1989, n. 21 prevedeva la possibilità per la Regione di accollarsi le spese di rappresentanza e difesa solo nel caso di apertura di un procedimento per responsabilità civile nei confronti dei dipendenti per fatti commessi nell'espletamento del loro incarico.

In tale prospettiva dette spese non erano ammissibili, in quanto relative alla sfera personale del consigliere, trattandosi dell'assistenza prestata da un legale in favore di Cattaneo (come di altri membri del medesimo gruppo) nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale innestatosi in seno al contenzioso elettorale amministrativo promosso da due gruppi ricorrenti al fine di ottenere l'annullamento delle elezioni regionali del 2010.

D'altra parte, l'eventuale esistenza di una pur diffusa prassi illegittima non esimeva affatto Cattaneo dal corretto utilizzo delle risorse percepite, escludendo la rilevanza penale dell'illecita interversione del possesso del denaro (Sez. 6, n. 10020 del 03/10/1996, Pravisani, Rv. 206365).

Deve ribadirsi, in proposito, l'insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 22523 del 20/03/2018, Aliberti, Rv. 273102), secondo cui nessuna valenza scriminante può attribuirsi a un comportamento contra legem alla cui formazione lo stesso pubblico ufficiale abbia contribuito: grava, infatti, su chi è professionalmente inserito in un settore collegato alla materia disciplinata dalla norma integratrice del precetto penale, un dovere di diligenza "rafforzato" di informazione e di rispettare la legge ed i regolamenti che ne contemplano l'attività.

Là dove le risultanze pongano in esplicita evidenza la sostanziale inesistenza di una iniziativa del gruppo consiliare a sostegno della documentazione originaria o di quella successivamente offerta, non può non desumersene il significato sul piano probatorio dell'interversione del possesso e della condotta appropriativa, penalmente rilevante.

Ad esempio, con riferimento alle c.d.

"spese di rappresentanza" dei consiglieri regionali, si è affermato che rientrano in quelle legittimamente rimborsabili soltanto quelle che rivestono rilievo esterno per l'istituzione, perciò destinate a soddisfare un'esigenza funzionale del gruppo consiliare, strumentale all'operatività dell'assemblea regionale, e non un bisogno o un'esigenza personale, seppure lato sensu politica, del consigliere (Sez. 6, n. 11001 del 15/11/2019, dep. 2020, Valenti, Rv. 278809).

Attengono alla funzione di rappresentanza dell'ente quelle spese che,, per consuetudine o per motivi di reciprocità, sono sostenute in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del gruppo e soggetti esterni, appartenenti ad altri enti o rappresentativi della società civile, nonché le spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, sempre che tali esborsi siano rivolti a beneficio di soggetti esterni all'ente e che ne sia data giustificazione causale, con indicazione dell'interesse perseguito, dell'occasione e del destinatario (Sez. 6, n. 16465 del 23/3/2021, cit.; Sez. 6, n. 16765/2020, cit., Ry. 279418-06).6.

Sono dunque infondati tutti i motivi che ruotano sull'assunto secondo cui la prova della condotta appropriativa sarebbe stata raggiunta sulla base di una non consentita inversione dell'onere della prova.

Nella specie, la prova del fatto reato è stata raggiunta in forza di un corretto ragionamento indiziario.

Appare infatti lecito affermare - senza con questo legittimare un'inamnnissibile inversione dell'onere probatorio - che la documentazione giustificativa prodotta, in mancanza di ogni indicazione sintomatica di un qualche collegamento con l'esercizio delle funzioni politiche riconducibili a iniziative del gruppo di appartenenza, sia inidonea a riscontrare la pretesa valenza pubblicistica di spese non destinate alla realizzazione del fine istituzionale per il quale erano assegnate.

In effetti, esse non risultavano strumentali a soddisfare la funzione politica e rappresentativa all'esterno del gruppo di appartenenza del singolo consigliere, da cui erano impiegate, e perciò a riscontrare la concreta esistenza di un plausibile collegamento funzionale con il ruolo, i compiti e le finalità di natura pubblicistica per cui erano assegnate al gruppo consiliare, al precipuo scopo di accrescerne il prestigio dell'immagine nel contesto sociale in cui si collocava (Sez. 6, n. 53331 del 19/09/2017, Piredda, Rv. 271654).

Con speciale riguardo alle giustificazioni fornite, alla prova della condotta appropriativa, al dolo e alla buona fede dell'imputato, i motivi di ricorso si rivelano strutturati facendo riferimento a un diverso e non condivisibile quadro generale di riferimento, sia normativo che giurisprudenziale.

La Corte di appello ha spiegato che le spese, per le quali l'imputato ha indebitamente chiesto ed ottenuto il rimborso, non corrispondevano affatto a dichiarate e accertate attività istituzionali facenti capo al gruppo consiliare di appartenenza.

Un ragionamento che ha conne punto di riferimento un dato obiettivo, e cioè che l'imputato chiese ed ottenne il rimborso facendo riferimento alla mera, formale riconducibilità della spesa alle categorie e voci previste a tal fine; un ragionamento che si sviluppa attraverso la valutazione dì risultanze investigative chiare ed univoche nella loro valenza accusatoria in ordine alle ragioni per cui quella documentazione rivelerebbe un uso delle somme del fondo di funzionamento dei gruppi consiliari del tutto scisso dalle finalità pubbliche perseguite.

A fronte di tale quadro accusatorio, nel senso della incongruità probatoria del pur rilevante numero di giustificativi delle spese presentati, quel che rileva è che nel corso del processo non è stata prospettata una adeguata spiegazione in ordine alle iniziative facenti capo al gruppo per le quali quelle spese furono sostenute, alle finalità istituzionali perseguite, al di là della cura di personali relazioni politiche nel territorio di riferimento.

Rispetto alla documentazione prodotta, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'imputato, in realtà, non ha fornito una valida alternativa all'assunto accusatorio, avendo fatto generico riferimento ad attività lato sensu politiche dettate dal legame politico con il territorio, senza tuttavia indicare compiutamente quali sarebbero state le iniziative del gruppo a cui stava dando ,attuazione, così da generare l'onere di un approfondimento dell'accusa sulla diversa destinazione.

Dunque, una illecita interversione del possesso del denaro che, lungi dall'essere desunta da mere irregolarità o inconnpletezze nella formazione di documenti giustificativi delle relative spese, risulta indirettamente provata alla stregua di una "situazione altamente significativa", quale la mancanza di concrete allegazioni che permettano di collegare l'impiego del denaro alle specifiche funzioni istituzionali di pertinenza del gruppo consiliare di appartenenza, essendo chiaro che dette spese non erano strumentali al funzionamento o all'immagine esterna del gruppo, quanto legate piuttosto alla visibilità individuale e al consenso personale del consigliere, in quanto tale e non come rappresentante del gruppo, se non addirittura relative alla sfera degli interessi eminentemente personali.

Nel caso di specie, non si è in presenza di giustificazioni incomplete che, doverosamente, imporrebbero di ricercare la prova della colpevolezza aliunde, ma di giustificazioni che finiscono per assumere una valenza sostanzialmente ammissiva.

Si ribadisce, quindi, che il giudizio di colpevolezza è stato formulato non sulla base di una non consentita inversione dell'onere della prova, ma attraverso un ragionamento probatorio coerente e logico, anche in ordine alla configurabilità del dolo del reato contestato e della prospettata buona fede, considerata l'evidente estraneità di quelle spese alle finalità del gruppo.

Né può seriamente dubitarsi che l'imputato, Presidente del Consiglio regionale, fosse consapevole del fatto che i fondi consiliari erogati al gruppo di appartenenza, e a lui pro quota, costituissero erogazioni pubbliche finalizzate all'espletamento delle funzioni istituzionali del gruppo medesimo di cui faceva parte come consigliere e quindi pubblico ufficiale, e che dovesse puntualmente giustificarne l'utilizzo.

7. Su tali snodi essenziali, oggetto del corretto e adeguato percorso argonnentativo delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito, il ricorso rivela la sua genericità strutturale, nel richiamare una differente - e per le considerazioni già esposte - non condivisa ricostruzione del quadro di riferimento e del perimetro entro il quale i fatti oggetto del processo devono essere valutati.

Un percorso motivazionale, quello di entrambi i giudici di merito, che fa leva su un ragionamento indiziario che, prendendo le mosse dalla documentazione contabile, ha ricostruito analiticamente il contesto sistematico e le risultanze di indagini ed è giunto, attraverso la corretta applicazione del quadro normativo esistente al momento in cui furono commessi i fatti, all'affermazione della responsabilità penale, anche in ragione delle allegazioni e giustificazioni a discarico fornite dall'interessato, considerate nel contesto della corretta cornice normativa di riferimento.

Per contro, a ben vedere, l'apparato critico dei motivi di ricorso si fonda su un assunto implicito, per cui, in considerazione del mero status di consigliere regionale, all'imputato fosse consentito fare un uso indifferente e totalizzante del denaro pubblico purché in astratto riconducibile alla sua attività latamente politica.

Si tratta di un assunto giuridicamente non apprezzabile, anche per i profili riguardanti il dolo, l'errore sul fatto, la buona fede o l'ignoranza scusabile, oltre che smentito dalla presenza di uno specifico divieto di utilizzazione di tali fondi per finanziare il partito, contenuto nell'art. 7

I. 2 maggio 1974, n. 195.

Del tutto coerente con il quadro di principi delineato da questa Corte deve conseguentemente ritenersi, per il metodo impiegato nella valutazione delle prove offerte dal processo, l'impostazione ricostruttiva della sentenza impugnata.

Sono legittime e rimborsabili solo quelle spese destinate - secondo le precisazioni definitorie della disciplina normativa e della giurisprudenza di legittimità - alla realizzazione di un fine istituzionale, per essere strumentali a soddisfare la funzione politica e rappresentativa all'esterno del gruppo di appartenenza del singolo consigliere da cui esse sono impiegate e perciò a riscontrare la concreta esistenza di un plausibile collegamento funzionale con il ruolo, i compiti e le finalità di natura pubblicistica facenti capo al gruppo, quale reale beneficiario.

La Corte ha rappresentato che, fatta esclusione per le spese per le quali è intervenuta assoluzione, vi è prova della condotta appropriativa o perché già ricomprese nella indennità di carica di cui alla I.r. 10/1972 (e quindi illegittimamente duplicate) ovvero perché eccentriche rispetto al perseguimento degli scopi per cui erano state erogate o ancora perché prive di giustificazione del concreto impiego per finalità corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del gruppo.

Per contro, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati dalla difesa maggiormente plausibili: si tratta infatti di censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità.8.

Infine, va rilevata l'infondatezza del motivo di ricorso col quale si censura la ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato - quale extraneus - per il delitto di peculato commesso dal capogruppo, pubblico ufficiale cui soltanto spettava autorizzare le richieste di rimborso.

I giudici del merito hanno ritenuto provato il concorso di Cattaneo nella distrazione dei fondi con il capogruppo, che aveva avallato con indiscriminate autorizzazioni di rimborso la indebita distrazione del denaro verso finalità non consentite, alla stregua di un esplicito e solido apparato argonnentativo.

Premesso che il concorso dell'extraneus nel reato proprio è configurabile qualora da parte del soggetto sprovvisto della qualifica richiesta dalla norma incriminatrice venga fornito un contributo apprezzabile rispetto alla realizzazione della condotta tipica, con coscienza e volontà dell'apporto recato alla realizzazione del reato, entrambi i giudici di merito hanno rappresentato come la prassi adottata in palese e consapevole violazione dei limiti di spesa consentititi, in cui le somme erano rimborsate ai consiglieri regionali con la mera presentazione di una autodichiarazione corredata da documentazione, senza un controllo nel merito delle singole richieste, con elaborazione di un regolamento interno che aveva allargato l'ambito delle spese rimborsabili, consentiva al consigliere di conseguire materialmente la disponibilità del denaro di sua spettanza.

La prassi, diffusa e ripetuta nel tempo, ingenerava il convincimento di poter contare sulla collaborazione del capogruppo, che avrebbe comunque posto in pagamento il richiesto rimborso senza effettuare qualsivoglia controllo.

In tal senso i giudici del merito hanno argomentato che, senza la previa presentazione delle richieste di rimborso, da parte del singolo consigliere, il capogruppo non avrebbe posto in essere le condotte di peculato, trattandosi di erogazione di somme destinate ai consiglieri e non allo stesso capogruppo.

L'affermazione appare sicuramente condivisibile siccome coerente col principio giurisprudenziale per cui, in tema di peculato, è configurabile il concorso dell' extraneus a condizione che questi, prima dell'appropriazione dei beni, ponga in essere una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell' intraneus, con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dal concorrente e con la volontà di contribuire alla realizzazione della condotta illecita tipica (Sez. 6, n. 17503 del 24/01/2018, Schauer, Rv. 272908).

Orbene, la preliminare richiesta di rimborso è all'evidenza qualificabile in termini di contributo essenziale e necessario per la concreta integrazione della fattispecie criminosa, sì che non può sostenersi realisticamente la buona fede del richiedente in ragione della aderenza a una consolidata prassi, viceversa dimostrativa della consapevolezza che le richieste inoltrate con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 14 luglio 2014 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di peculato continuato (da giugno 2010 a settembre 2012), previsto dagli artt. 81 cpv. e 314 cod. pen., perché, nella qualità di consigliere regionale della Regione Piemonte, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], anch'egli consigliere regionale e a capo del gruppo consiliare "Popolo della Libertà", si era appropriato delle somme di denaro erogate dal Consiglio regionale come contributo per il funzionamento del gruppo di appartenenza, per complessivi euro 63.770,50, utilizzando indebitamente tali somme per finalità estranee alle previsioni normative, e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, nonché interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena inflitta. 2. La Corte d'appello di Torino, pur confermando la responsabilità dell'imputato, lo assolveva dalle condotte contestate fino al 25 luglio 2010, in quanto Pedrale (con il quale risponde in concorso) veniva nominato capogruppo dal 26 luglio 2010, essendo prima di allora presidente [OSCURATO:PERSONA]. Cattaneo era altresì assolto per tre episodi (spese sostenute rispettivamente presso i ristoranti "[OSCURATO:PERSONA]" di Verbania il 20 giugno 2012,, "0 Sole mio" di Ghiffa il 22 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] di Stresa il 22 dicembre 2010) in quanto tali spese erano ricomprese nell'alveo delle spese di rappresentanza, nonché per gli importi di alcuni scontrini addebitati in eccesso, con conseguente rideterminazione della pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione (p.b. anni 3 e mesi 6 di reclusione, ridotta ad anni 2 e mesi 4 per l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., ulteriormente diminuita per le attenuanti generiche ad anni 1 e mesi 8, aumentata per la continuazione interna ad anni 2 di reclusione, infine ridotta di un terzo per il rito) e rapportando l'interdizione dai pubblici uffici alla durata della pena rimodulata. L'enunciato di accusa, confermato nei giudizi di merito, assume che la destinazione effettiva delle somme percepite da Cattaneo sarebbe stata inconferente rispetto alla attività political e istituzionale del gruppo di appartenenza. Non risultava documentato che i contributi destinati al gruppo consiliare PDL fossero stati utilizzati per l'organizzazione, l'attività, gli studi, le consulenze e gli aggiornamenti, gli eventi e incontri conviviali, i viaggi e le missioni riferibili agli interessi del medesimo gruppo, al soddisfacimento dei quali era esclusivamente mirata l'erogazione. Cattaneo aveva in realtà destinato larga parte di quelle somme alla promozione dell'attività individuale, alla conoscibilità personale e al rafforzamento del suo prestigio politico. I Giudici del merito hanno escluso che tali spese - come pure quelle inerenti all'uso della propria autovettura per trasferte e viaggi di tipo politico o quelle per acquisto di beni e servizi informatici, cancelleria, abbigliamento, alimenti, ecc. - fossero giustificate o potessero qualificarsi "di rappresentanza", in assenza di un collegamento funzionale con gli interessi del gruppo di appartenenza.Sussisteva un obbligo costituzionale di giustificazione delle spese, quale indicazione puntuale e coeva della destinazione nell'ambito delle finalità connesse alle specifiche competenze. Sicché, l'eventuale esistenza di una pur diffusa prassi illegittima non esimeva Cattaneo dal corretto utilizzo delle risorse percepite. L'incensuratezza, il complessivo comportamento processuale e la restituzione dell'indebito nella misura delle condotte appropriative accertate, maggiorata di una percentuale del 30%, consentivano tuttavia il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la suindicata decisione per i seguenti profili. 3.1. Con il primo motivo, articolato in più punti, si denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza per il delitto di peculato, in relazione alla individuazione e all'erronea interpretazione della norma extrapenale integratrice del precetto penale, circa la disciplina dettata per lo speciale contributo riservato ai gruppi consiliari della Regione Piemonte, nonché con riferimento all'erronea inversione dell'onere probatorio e al travisamento delle prove. Pur avendo i giudici di merito riconosciuto che la previsione dell'art. 4 I.r. 10 novembre 1972, n. 12 non aveva carattere tassativo nella tipizzazione delle spese ammissibili e ammetteva la funzionalizzazione delle spese non soltanto con riferimento ai lavori del Consiglio Regionale ma anche alle iniziative dei gruppi, hanno ritenuto sussistente la condotta appropriativa introducendo limitazioni alla ammissibilità delle spese non previste dalla legge regionale all'epoca vigente. Viceversa, avrebbero dovuto essere riconosciute le spese sostenute per i compiti e le facoltà di tipo eminentemente politico riconosciute ai gruppi nel mantenimento delle relazioni con le istituzioni e i territori di riferimento. Al momento dei fatti non era previsto alcun obbligo di giustificazione della spesa sostenuta, né è ammissibile pretendere una giustificazione postuma di ogni singola voce. Si rappresenta inoltre che l'onere probatorio è stato assolto dal ricorrente, che ha chiarito il collegamento funzionale esistente fra le spese sostenute - singolarmente considerate ovvero per gruppi omogenei- e le iniziative del gruppo consiliare di appartenenza, mentre la Corte territoriale si è soffermata in modo esemplificativo su alcune delle voci di spesa evidenziandone la mancanza di prova della liceità. L'imputato è stato assolto solo in relazione alle spese per le quali è stato ritenuto che le produzioni difensive avessero dimostrato la loro inerenza alle finalità del gruppo e condannate) in relazione a tutte le altre perché la difesa non avrebbe adeguatamente assolto all'onere di fornire prova dell'oggetto e della causa sottostanti. La Corte territoriale fa derivare il giudizio sulla illiceità penale delle spese dalla violazione dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza o dalla pretesa copertura della spesa in forza di altra disposizione normativa regionale, per la diaria o per rimborsi diretti da parte della Regione, mutuando i principi dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, così sovrapponendci la responsabilità contabile a quella penale. 3.2. Con il secondo motivo si censura l'illogicità e l'apparenza della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità concorsuale - quale extraneus - per il delitto di peculato con il capogruppo, pubblico ufficiale nel momento in cui autorizza le richieste di rimborso. Non è stato individuato il contributo causalmente efficiente di Cattaneo, così come manca la prova della consapevolezza del consigliere circa l'uso privato dei fondi richiesti in rimborso e di quella del capogruppo circa l'illiceità delle richieste di rimborso da lui autorizzate. Pur avendo la Corte evidenziato l'assenza di prova di un previo accordo fra il consigliere e il capogruppo, non si può ritenere sufficiente il riferimento alla presentazione delle richieste di rimborso. [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di Presidente del Consiglio regionale, e in quanto tale non aveva mai partecipato a riunioni del gruppo sul tenia, né aveva contribuito alla predisposizione di atti, regolamenti o elenchi sulle spese. Non soltanto è carente la motivazione della sentenza quanto alla individuazione del contributo causale atipico, ma essa è viziata quanto alla prova del dolo concorsuale e al dolo del capogruppo, essendo l'approvazione delle spese un elemento neutro. 3.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e l'omessa o apparente motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, con riguardo alle richieste di rimborso avvenute nella certezza dell'assenza di finalità privatistiche e personali delle spese. La Corte territoriale non si è confrontata con l'attività svolta da Cattaneo nel Consiglio regionale, quale Presidente, e quale unico consigliere del gruppo per il territorio del Verbano-Cusio-Ossola (VCO), né con il costante impegno del ricorrente alla riduzione dei costi del Consiglio, tanto da avere rimborsato nel 2012, ancor prima dell'avvio delle indagini, alcune spese di rappresentanza. 3.4. Con successivi "motivi nuovi", il difensore dell'imputato ribadisce la censura di indebita inversione dell'onere probatorio in punto di interversione del possesso nel reato di peculato, con particolare riguardo all'analisi delle giustificazioni per le singole tipologie di spesa oggetto di rimborso. Fra esse: le spese per eventi e incontri conviviali; la spesa per l'acquisto della macchina da caffè Nespresso; le spese di viaggio e pernottamento. La documentazione fornita, copiosa anche se non esaustiva, comprovava per tali spese la destinazione istituzionale all'assolvimento di impegni politici all'interno del Gruppo di appartenenza, che, siccome ritenute pertinenti e rirnborsabili, avevano sempre superato il vaglio amministrativo-contabile di congruità da parte dei competenti organi regionali. Essa non è stata adeguatamente valutata dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Preliminarmente vanno rimarcati, in estrema sintesi, i più recenti approdi giurisprudenziali in tema di natura giuridica dei gruppi consiliari e di vincolo di destinazione delle somme ad essi erogate, rilevanti ai fini della corretta definizione delle finalità per le quali è lecito fare uso delle somme messe a disposizione dei gruppi consiliari regionali. Secondo la Corte costituzionale (sentenze n. 1130 del 1988; n. 187 del 1990; n. 39 del 2014; n. 107 del 2015) i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale al cui interno esprimono i partiti o le correnti che hanno presentato liste di candidati e ogni consigliere deve essere messo in condizione di concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale, contribuendo così al funzionamento dell'attività assembleare mediante l'elaborazione di proposte e realizzando, nel confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica. Sicché risulta valorizzata la connotazione pubblicistica delle funzioni svolte dai gruppi, definiti organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici nell'assemblea regionale, ma anche uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio, in quanto funzionalmente inerenti all'istituzione regionale. Si tratta di principi recepiti dal Consiglio di Stato (sentenza n. 8145 del 2010) e dalla giurisprudenza elaborata dalle Sezioni Unite civili (n. 23257/2014; nn. 8077 e 8622/2015; n. 6895/2016; n. 21927/2018; n. 32618/2018; nn. 1034 e 1035/2019), riguardo alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei Consigli regionali ed alla ritenuta giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità erariale del componente del gruppo, autore di "spese di rappresentanza" prive di giustificativi. Si è affermato che: a) i contributi pubblici sono erogati ai gruppi consiliari con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge, dettagliatamente predefiniti con esplicito ed esclusivo asservimento a finalità istituzionali del Consiglio regionale e non a quelle delle associazioni partitiche o, tantomeno, alle esigenze personali di ciascun componente; b) il presidente del gruppo, nel suo ruolo, partecipa alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale,, nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo. In questo contesto assume speciale rilievo la sentenza delle Sez. Un. civili, n. 10772/2019, in cui la Corte ha ulteriormente chiarito che la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale a-i funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo. Nell'occasione, le Sezioni unite, richiamando Corte cost. n. 235 del 2015, hanno precisato i profili rilevanti, e cioè: 1) un collegamento teleologico tra spese e finalità di preminente interesse pubblico da verificare in termini di congruità; 2) una verifica che non attiene al merito delle scelte ovvero all'attività politica, ma alla conformità alla legge dell'azione amministrativa, in cui l'astratta riconducibilità delle spese a determinate categorie, pur teoricamente previste, non esclude che le stesse siano non inerenti rispetto all'attività del gruppo; 3) una verifica che si realizza anche attraverso il parametro di ragionevolezza, in relazione all'entità, alla proporzionalità, alla effettività delle spese, alla veridicità della relativa documentazione e che può condurre alla manifesta difformità della spesa rispetto al perseguimento delle finalità sottese al funzionamento dei gruppi consiliari. Un denaro, quello attribuito ai gruppi, pubblico, gestito da pubblici ufficiali, funzionalmente vincolato nel senso indicato, perché il gruppo non è un'appendice del partito politico a cui appartiene il singolo consigliere. Il tema, decisivo rispetto ai fatti oggetto del processo, attiene dunque al se e in che limiti l'attività del singolo consigliere componente di un gruppo consiliare, esterna rispetto alla diretta partecipazione ai lavori dell'assemblea regionale, debba essere scandita da nessi di collegamento funzionale con la vita e le esigenze del gruppo, nel senso indicato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza richiamata. La questione è quella di definire la portata del vincolo di destinazione impresso ai contributi erogati dall'ente al gruppo e, quindi, i limiti entro cui di quei contributi è possibile fare uso legittimo da parte del singolo consigliere. Limiti in relazione ai quali divenga possibile tracciare, con criteri compatibili con il principio di determinatezza delle condotte penalmente rilevanti, la pertinenzialità e la congruità dell'avvenuto impiego dei contributi da parte del gruppo (e per esso del suo presidente e dei singoli consiglieri) con riguardo agli scopi e agli obiettivi che di essi contributi costituiscono causa. 3. Il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti per la Regione Piemonte, in materia di rimborsi ai gruppi consiliari, è stato correttamente ricostruito dai giudici di merito. Secondo la legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 le somme erano destinate al funzionamento dei gruppi che in maniera autonoma le destinavano alle finalità del gruppo medesimo. A sua volta la legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 disciplinava le indennità di carica, il rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato e il trattamento di missione comprensivo dell'indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio. Nelle sentenze di primo e secondo grado si sottolinea come il legislatore avesse introdotto da un lato una normativa concernente il trattamento economico dei vari consiglieri in forza del mandato elettorale e dall'altro una riguardante il trattamento economico da destinare ai gruppi e all'attività degli stessi. Nell'enunciare le modifiche normative concernenti i rimborsi ai gruppi consiliari successivamente intervenute si segnalava la più dettagliata destinazione dei contributi erogati in favore dei gruppi operata dall'art. 3 I.r. 9 dicembre 1980, n. 77 che sostituiva l'art. 4 della citata I.r. n. 12/1972. Non solo i fondi erogati dovevano essere utilizzati per le finalità del gruppo e funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei gruppi stessi, ma la stessa elencazione delle spese, ancorché non tassativa, si riferiva a spese finalizzate allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei gruppi. Ulteriori interventi normativi a livello regionale erano adottati con I.r. 3 ottobre 2012, n. 12, nel senso che era incontrovertibile la stretta correlazione tra lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite ai Gruppi consiliari e l'erogazione in favore degli stessi di somme di denaro destinate a garantirne il funzionamento. Dunque, ai sensi della regolamentazione regionale vigente al momento in cui i fatti furono commessi, le spese di cui i consiglieri chiedevano il rimborso potevano essere imputate al fondo per il funzionamento dei gruppi solo se connesse alle funzioni istituzionali - intesi quali organi o articolazioni strumentali rispetto all'operatività del Consiglio regionale e non come appendici dei partiti di appartenenza - e alle iniziative in senso lato politiche dei medesimi gruppi, attingendo ai fondi pubblici in modo conforme alle iniziative individuate dal gruppo per le finalità istituzionali dello stesso. Viceversa, si desume a contrario che non potevano essere imputate: a) le spese connesse all'attività politica dei partiti, di cui i consiglieri erano espressione, che non fossero connesse a specifiche iniziative decise dal gruppo e mirate al funzionamento del gruppo; b) le spese che i singoli consiglieri sostenevano per la personale attività politica o per la cura e l'incremento del personale consenso politico e delle relazioni personali sul territorio, ma del tutto scissi da puntuali iniziative del gruppo; c) le spese che i consiglieri avevano per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovassero nel gruppo la fonte di riferimento; d) le spese connesse alle esigenze private del consigliere. 4. Ciò posto, risultano infondati tutti i motivi di ricorso che, pur analiticamente distinti, sono strettamente connessi nell'enuniciazione delle linee di fondo che postulano una diversa ricostruzione sistematica dei principi giuridici affermati in materia e che mirano a diseignare il senso e la portata della "inerenza" del potere di spesa rispetto allo scopo istituzionale in modo ingiustificatamente estensivo, al punto da farvi ricomprendere qualunque spesa e qualunque attività latamente politica del singolo consigliere, pur se in realtà slegata dal funzionamento dei gruppi, perché volta al perseguimento di personali o private finalità. Affermare che anche il singolo consigliere potesse dare attuazione alle iniziative del gruppo di appartenenza non c:onsente affatto di ritenere che le spese derivanti da ogni atto, comportamento, partecipazione del singolo consigliere a un evento fosse espressione dell'iniziativa del gruppo e che quindi ogni spesa - in quanto di per sé legata all'attività politica del singolo consigliere - fosse imputabile al fondo. Il tema non è quello, prospettato dal ricorrente, se l'iniziativa del gruppo potesse essere attuata dal singolo consigliere, quanto, piuttosto, se esistesse una iniziativa del gruppo in ragione delle spese, ad esempio di rappresentanza, di cui il consigliere chiedeva il rimborso. Le somme con cui veniva formato il fondo per il funzionamento dei gruppi non costituivano una sorta di elargizione liberale di denaro da parte della Regione che i singoli consiglieri potevano "modellare" liberamente, in ragione del loro status di consigliere e del personale attivismo politico, non costituendo somme di cui si poteva disporre per gestire il consenso politico del singolo o per tessere relazioni personali in prospettiva di utilità della propria carriera politica, all'interno o all'esterno del partito di appartenenza. Non sono spese legittimamente rimborsabili quelle prive di uno specifico collegamento con il gruppo, quelle cioè noin imputabili a iniziative o attività facenti capo al gruppo, bensì giustificate in ragione dell'attività politica della sola persona del consigliere o della remunerazione dovuta ai propri collaboratori; quelle cioè non destinate all'accrescimento della capacità operativa del gruppo all'interno del Consiglio, ma connesse solo alla proiezione esterna del singolo consigliere o del partito di appartenenza, quali la cura del proprio consenso, l'incremento della personale visibilità, le relazioni personali sul territorio, con l'informazione e con gli elettori (Sez. 6, n. 16465 del 23/3/2021, Milia, non mass.; Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418-04). 5. Una volta precisati i termini del thema decidendum, la tesi difensiva non coglie nel segno e rivela la sua infondatezza perché si è accertato nel giudizio di merito che le spese, per le quali, nella specie, è stato chiesto e ottenuto il rimborso, non erano inerenti alle finalità istituzionali del gruppo. L'imputazione assume che la destinazione effettiva delle somme percepite da Cattaneo sarebbe stata inconferente rispetto all'attività politica e istituzionale del gruppo di appartenenza. Non risultava documentato che i contributi destinati al gruppo consiliare PDL fossero stati effettivamente utilizzati per l'organizzazione, la rappresentanza, l'attività, gli studi, le consulenze e gli aggiornamenti, gli eventi e incontri conviviali, i viaggi e le missioni, decisi dal gruppo o comunque riferibili esclusivamente agli interessi dello stesso, ad eccezione delle spese analiticamente individuate alle pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata, che la Corte ha ritenuto, alla luce delle testimonianze e della documentazione presentata (leggi e disegni di legge presentati e approvati) finalisticamente dirette al funzionamento del gruppo consiliare. Cattaneo avrebbe in realtà destinato la restante e maggior parte di quelle somme alla promozione dell'attività politica individuale, al rafforzamento del personale prestigio nella zona ovvero a spese che, per continuità e assenza di correlazione con eventi di rilievo politico istituzionale, non potevano definirsi "di rappresentanza" (come per gli incontri cui partecipava il collaboratore e non lo stesso Cattaneo, o per i servizi offerti a beneficio di soggetti interni all'ente o nello svolgimento di normali e consuetudinari rapporti istituzionali). I giudici del merito hanno escluso che tali spese - come pure quelle inerenti all'uso della propria autovettura per trasferte e viaggi di tipo politico o quelle relative ad omaggi in occasione di festività natalizie o di ricorrenze, di abbigliamento, di ristorazione quotidiana (spesso individuali o per due persone, anche presso la residenza) - fossero giustificate o potessero qualificarsi "di rappresentanza", in assenza di un comprovato collegamento funzionale di esse con gli interessi del gruppo di appartenenza. Di ciò nella sentenza si offre ampiamente conto con analisi specifiche delle destinazioni allegate dal ricorrente rispetto ad attività latannente politiche, senza alcuna connessione con la finalità istituzionale per cui le somme sono state erogate. Ciò vale anche con riguardo alle spese legali per le quali la Corte ha rappresentato che la I.r. 18 aprile 1989, n. 21 prevedeva la possibilità per la Regione di accollarsi le spese di rappresentanza e difesa solo nel caso di apertura di un procedimento per responsabilità civile nei confronti dei dipendenti per fatti commessi nell'espletamento del loro incarico. In tale prospettiva dette spese non erano ammissibili, in quanto relative alla sfera personale del consigliere, trattandosi dell'assistenza prestata da un legale in favore di Cattaneo (come di altri membri del medesimo gruppo) nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale innestatosi in seno al contenzioso elettorale amministrativo promosso da due gruppi ricorrenti al fine di ottenere l'annullamento delle elezioni regionali del 2010. D'altra parte, l'eventuale esistenza di una pur diffusa prassi illegittima non esimeva affatto Cattaneo dal corretto utilizzo delle risorse percepite, escludendo la rilevanza penale dell'illecita interversione del possesso del denaro (Sez. 6, n. 10020 del 03/10/1996, Pravisani, Rv. 206365). Deve ribadirsi, in proposito, l'insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 22523 del 20/03/2018, Aliberti, Rv. 273102), secondo cui nessuna valenza scriminante può attribuirsi a un comportamento contra legem alla cui formazione lo stesso pubblico ufficiale abbia contribuito: grava, infatti, su chi è professionalmente inserito in un settore collegato alla materia disciplinata dalla norma integratrice del precetto penale, un dovere di diligenza "rafforzato" di informazione e di rispettare la legge ed i regolamenti che ne contemplano l'attività. Là dove le risultanze pongano in esplicita evidenza la sostanziale inesistenza di una iniziativa del gruppo consiliare a sostegno della documentazione originaria o di quella successivamente offerta, non può non desumersene il significato sul piano probatorio dell'interversione del possesso e della condotta appropriativa, penalmente rilevante. Ad esempio, con riferimento alle c.d. "spese di rappresentanza" dei consiglieri regionali, si è affermato che rientrano in quelle legittimamente rimborsabili soltanto quelle che rivestono rilievo esterno per l'istituzione, perciò destinate a soddisfare un'esigenza funzionale del gruppo consiliare, strumentale all'operatività dell'assemblea regionale, e non un bisogno o un'esigenza personale, seppure lato sensu politica, del consigliere (Sez. 6, n. 11001 del 15/11/2019, dep. 2020, Valenti, Rv. 278809). Attengono alla funzione di rappresentanza dell'ente quelle spese che,, per consuetudine o per motivi di reciprocità, sono sostenute in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del gruppo e soggetti esterni, appartenenti ad altri enti o rappresentativi della società civile, nonché le spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, sempre che tali esborsi siano rivolti a beneficio di soggetti esterni all'ente e che ne sia data giustificazione causale, con indicazione dell'interesse perseguito, dell'occasione e del destinatario (Sez. 6, n. 16465 del 23/3/2021, cit.; Sez. 6, n. 16765/2020, cit., Ry. 279418-06).6. Sono dunque infondati tutti i motivi che ruotano sull'assunto secondo cui la prova della condotta appropriativa sarebbe stata raggiunta sulla base di una non consentita inversione dell'onere della prova. Nella specie, la prova del fatto reato è stata raggiunta in forza di un corretto ragionamento indiziario. Appare infatti lecito affermare - senza con questo legittimare un'inamnnissibile inversione dell'onere probatorio - che la documentazione giustificativa prodotta, in mancanza di ogni indicazione sintomatica di un qualche collegamento con l'esercizio delle funzioni politiche riconducibili a iniziative del gruppo di appartenenza, sia inidonea a riscontrare la pretesa valenza pubblicistica di spese non destinate alla realizzazione del fine istituzionale per il quale erano assegnate. In effetti, esse non risultavano strumentali a soddisfare la funzione politica e rappresentativa all'esterno del gruppo di appartenenza del singolo consigliere, da cui erano impiegate, e perciò a riscontrare la concreta esistenza di un plausibile collegamento funzionale con il ruolo, i compiti e le finalità di natura pubblicistica per cui erano assegnate al gruppo consiliare, al precipuo scopo di accrescerne il prestigio dell'immagine nel contesto sociale in cui si collocava (Sez. 6, n. 53331 del 19/09/2017, Piredda, Rv. 271654). Con speciale riguardo alle giustificazioni fornite, alla prova della condotta appropriativa, al dolo e alla buona fede dell'imputato, i motivi di ricorso si rivelano strutturati facendo riferimento a un diverso e non condivisibile quadro generale di riferimento, sia normativo che giurisprudenziale. La Corte di appello ha spiegato che le spese, per le quali l'imputato ha indebitamente chiesto ed ottenuto il rimborso, non corrispondevano affatto a dichiarate e accertate attività istituzionali facenti capo al gruppo consiliare di appartenenza. Un ragionamento che ha conne punto di riferimento un dato obiettivo, e cioè che l'imputato chiese ed ottenne il rimborso facendo riferimento alla mera, formale riconducibilità della spesa alle categorie e voci previste a tal fine; un ragionamento che si sviluppa attraverso la valutazione dì risultanze investigative chiare ed univoche nella loro valenza accusatoria in ordine alle ragioni per cui quella documentazione rivelerebbe un uso delle somme del fondo di funzionamento dei gruppi consiliari del tutto scisso dalle finalità pubbliche perseguite. A fronte di tale quadro accusatorio, nel senso della incongruità probatoria del pur rilevante numero di giustificativi delle spese presentati, quel che rileva è che nel corso del processo non è stata prospettata una adeguata spiegazione in ordine alle iniziative facenti capo al gruppo per le quali quelle spese furono sostenute, alle finalità istituzionali perseguite, al di là della cura di personali relazioni politiche nel territorio di riferimento. Rispetto alla documentazione prodotta, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'imputato, in realtà, non ha fornito una valida alternativa all'assunto accusatorio, avendo fatto generico riferimento ad attività lato sensu politiche dettate dal legame politico con il territorio, senza tuttavia indicare compiutamente quali sarebbero state le iniziative del gruppo a cui stava dando ,attuazione, così da generare l'onere di un approfondimento dell'accusa sulla diversa destinazione. Dunque, una illecita interversione del possesso del denaro che, lungi dall'essere desunta da mere irregolarità o inconnpletezze nella formazione di documenti giustificativi delle relative spese, risulta indirettamente provata alla stregua di una "situazione altamente significativa", quale la mancanza di concrete allegazioni che permettano di collegare l'impiego del denaro alle specifiche funzioni istituzionali di pertinenza del gruppo consiliare di appartenenza, essendo chiaro che dette spese non erano strumentali al funzionamento o all'immagine esterna del gruppo, quanto legate piuttosto alla visibilità individuale e al consenso personale del consigliere, in quanto tale e non come rappresentante del gruppo, se non addirittura relative alla sfera degli interessi eminentemente personali. Nel caso di specie, non si è in presenza di giustificazioni incomplete che, doverosamente, imporrebbero di ricercare la prova della colpevolezza aliunde, ma di giustificazioni che finiscono per assumere una valenza sostanzialmente ammissiva. Si ribadisce, quindi, che il giudizio di colpevolezza è stato formulato non sulla base di una non consentita inversione dell'onere della prova, ma attraverso un ragionamento probatorio coerente e logico, anche in ordine alla configurabilità del dolo del reato contestato e della prospettata buona fede, considerata l'evidente estraneità di quelle spese alle finalità del gruppo. Né può seriamente dubitarsi che l'imputato, Presidente del Consiglio regionale, fosse consapevole del fatto che i fondi consiliari erogati al gruppo di appartenenza, e a lui pro quota, costituissero erogazioni pubbliche finalizzate all'espletamento delle funzioni istituzionali del gruppo medesimo di cui faceva parte come consigliere e quindi pubblico ufficiale, e che dovesse puntualmente giustificarne l'utilizzo. 7. Su tali snodi essenziali, oggetto del corretto e adeguato percorso argonnentativo delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito, il ricorso rivela la sua genericità strutturale, nel richiamare una differente - e per le considerazioni già esposte - non condivisa ricostruzione del quadro di riferimento e del perimetro entro il quale i fatti oggetto del processo devono essere valutati. Un percorso motivazionale, quello di entrambi i giudici di merito, che fa leva su un ragionamento indiziario che, prendendo le mosse dalla documentazione contabile, ha ricostruito analiticamente il contesto sistematico e le risultanze di indagini ed è giunto, attraverso la corretta applicazione del quadro normativo esistente al momento in cui furono commessi i fatti, all'affermazione della responsabilità penale, anche in ragione delle allegazioni e giustificazioni a discarico fornite dall'interessato, considerate nel contesto della corretta cornice normativa di riferimento. Per contro, a ben vedere, l'apparato critico dei motivi di ricorso si fonda su un assunto implicito, per cui, in considerazione del mero status di consigliere regionale, all'imputato fosse consentito fare un uso indifferente e totalizzante del denaro pubblico purché in astratto riconducibile alla sua attività latamente politica. Si tratta di un assunto giuridicamente non apprezzabile, anche per i profili riguardanti il dolo, l'errore sul fatto, la buona fede o l'ignoranza scusabile, oltre che smentito dalla presenza di uno specifico divieto di utilizzazione di tali fondi per finanziare il partito, contenuto nell'art. 7 I. 2 maggio 1974, n. 195. Del tutto coerente con il quadro di principi delineato da questa Corte deve conseguentemente ritenersi, per il metodo impiegato nella valutazione delle prove offerte dal processo, l'impostazione ricostruttiva della sentenza impugnata. Sono legittime e rimborsabili solo quelle spese destinate - secondo le precisazioni definitorie della disciplina normativa e della giurisprudenza di legittimità - alla realizzazione di un fine istituzionale, per essere strumentali a soddisfare la funzione politica e rappresentativa all'esterno del gruppo di appartenenza del singolo consigliere da cui esse sono impiegate e perciò a riscontrare la concreta esistenza di un plausibile collegamento funzionale con il ruolo, i compiti e le finalità di natura pubblicistica facenti capo al gruppo, quale reale beneficiario. La Corte ha rappresentato che, fatta esclusione per le spese per le quali è intervenuta assoluzione, vi è prova della condotta appropriativa o perché già ricomprese nella indennità di carica di cui alla I.r. 10/1972 (e quindi illegittimamente duplicate) ovvero perché eccentriche rispetto al perseguimento degli scopi per cui erano state erogate o ancora perché prive di giustificazione del concreto impiego per finalità corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del gruppo. Per contro, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati dalla difesa maggiormente plausibili: si tratta infatti di censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità.8. Infine, va rilevata l'infondatezza del motivo di ricorso col quale si censura la ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato - quale extraneus - per il delitto di peculato commesso dal capogruppo, pubblico ufficiale cui soltanto spettava autorizzare le richieste di rimborso. I giudici del merito hanno ritenuto provato il concorso di Cattaneo nella distrazione dei fondi con il capogruppo, che aveva avallato con indiscriminate autorizzazioni di rimborso la indebita distrazione del denaro verso finalità non consentite, alla stregua di un esplicito e solido apparato argonnentativo. Premesso che il concorso dell'extraneus nel reato proprio è configurabile qualora da parte del soggetto sprovvisto della qualifica richiesta dalla norma incriminatrice venga fornito un contributo apprezzabile rispetto alla realizzazione della condotta tipica, con coscienza e volontà dell'apporto recato alla realizzazione del reato, entrambi i giudici di merito hanno rappresentato come la prassi adottata in palese e consapevole violazione dei limiti di spesa consentititi, in cui le somme erano rimborsate ai consiglieri regionali con la mera presentazione di una autodichiarazione corredata da documentazione, senza un controllo nel merito delle singole richieste, con elaborazione di un regolamento interno che aveva allargato l'ambito delle spese rimborsabili, consentiva al consigliere di conseguire materialmente la disponibilità del denaro di sua spettanza. La prassi, diffusa e ripetuta nel tempo, ingenerava il convincimento di poter contare sulla collaborazione del capogruppo, che avrebbe comunque posto in pagamento il richiesto rimborso senza effettuare qualsivoglia controllo. In tal senso i giudici del merito hanno argomentato che, senza la previa presentazione delle richieste di rimborso, da parte del singolo consigliere, il capogruppo non avrebbe posto in essere le condotte di peculato, trattandosi di erogazione di somme destinate ai consiglieri e non allo stesso capogruppo. L'affermazione appare sicuramente condivisibile siccome coerente col principio giurisprudenziale per cui, in tema di peculato, è configurabile il concorso dell' extraneus a condizione che questi, prima dell'appropriazione dei beni, ponga in essere una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell' intraneus, con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dal concorrente e con la volontà di contribuire alla realizzazione della condotta illecita tipica (Sez. 6, n. 17503 del 24/01/2018, Schauer, Rv. 272908). Orbene, la preliminare richiesta di rimborso è all'evidenza qualificabile in termini di contributo essenziale e necessario per la concreta integrazione della fattispecie criminosa, sì che non può sostenersi realisticamente la buona fede del richiedente in ragione della aderenza a una consolidata prassi, viceversa dimostrativa della consapevolezza che le richieste inoltrate con
Sentenza Cassazione n. 23605/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris