CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40831/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefs—gr—CtiR le conclusioni del PG lQi1 01,Ce2 e/k/iqQ_ 'ez -r [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza del medesimo Tribunale, in data 10 marzo 2021, ha rigettato l'istanza di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, disposta dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro, con provvedimento del 25 novembre 2014, eseguito in data 29 dicembre 2020. 1.1. Il provvedimento impugnato evidenzia che l'appello fonda sulla carenza di pericolosità sociale di Mancuso all'attualità e che l'esecuzione della misura di sicurezza, soltanto nel dicembre 2020, era derivata dalla sottoposizione del Mancuso, medio tempore, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dalla intervenuta carcerazione. 1.2. Si sottolinea che la sussistenza della pericolosità, al momento dell'applicazione della misura, era stata valutata dal Magistrato di sorveglianza e doveva essere rivalutata soltanto la permanenza della pericolosità ai fini di un'eventuale revoca anticipata, affermando però che, nella specie, non esistevano fatti sopravvenuti all'ordinanza applicativa, tali da superare il giudizio già svolto all'epoca del provvedimento che aveva disposto la misura. Si evidenzia l'assenza di un serio percorso di revisione critica, indicato dai preposti della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], nonché il divieto cui il Mancuso è stato sottoposto, in data 27 gennaio 2017, espressione di un percorso allarmante, anche a fronte dello svolgimento di attività lavorativa. Infine, si esclude che l'accertata estraneità alla articolazione locale di Limbadi dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, dal 2003, è elemento neutro rispetto al giudizio di pericolosità svolto all'epoca, non solo per l'appartenenza al clan, ma anche per l'assenza di rivisitazione critica, mai svolta, in presenza di un curriculum allarmante, pur tenendo conto del decorso di un tempo apprezzabile. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza, il condannato, per il tramite del difensore, deducendo due vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 679 cod. proc. pen., della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, art. 12 e vizio di motivazione. Le valutazioni poste a base del rigetto della revoca anticipata della misura, chiesta al magistrato di sorveglianza, fonderebbero sugli stessi argomenti di quella del 2014, anche se l'esecuzione era avvenuta sei anni dopo.Non si sarebbe tenuto conto della disposta revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, intervenuta in data 14 maggio 2019, stante l'accertata estraneità di Mancuso all'articolazione locale, dal 2003, della famiglia denominata gruppo Mancuso e la cessata pericolosità sociale. Inoltre, veniva disposta la carcerazione del condannato in data 18 maggio 2019, permanendo, questi, in stato di detenzione sino al 19 novembre 2020 quando gli veniva applicata la libertà vigilata, disposta nel 2014, senza alcuna specifica verifica dell'attualità della pericolosità. Si riportano precedenti di legittimità che implicano la necessità della verifica, all'attualità della pericolosità sociale, nel momento in cui deve essere applicata la misura di sicurezza. 2.2. Con il secondo motivo si censura la motivazione indicata come contraddittoria, mancante o manifestamente illogica. La possibilità che le misure di sicurezza possano essere ordinate con provvedimento successivo, in ogni tempo, non può trasformarsi, secondo il ricorrente, in una presunzione di pericolosità. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Marinelli, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile perché aspecifico. 4.1. Osserva il Collegio che, in tema di revoca della misura di sicurezza, occorre, ai sensi dell'art. 207 cod. pen., un accertamento adeguato del venir meno della pericolosità sociale, da accertare al momento dell'applicazione della misura stessa (Sez. 1, n. 46938 del 17/11/2004, Savoca, Rv. 230192; conf. n. 2095 del 1993). Infatti, la revoca anticipata di una misura di sicurezza presuppone la verifica attuale, in termini di assoluta certezza, della circostanza che la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, verifica che consenta di anticipare il giudizio di riesame della pericolosità che deve essere fatto al termine del periodo minimo ai sensi dell'art. 208 cod. pen. Questa Corte, poi, ha più recentemente specificato un principio che va in questa sede ribadito (Sez. 1. n. 40801 del 19/05/2021, Aiello, Rv. 282149, ove è stato ritenuto non significativa l'assenza di rilievi durante l'esecuzione della pena e della misura e l'assenza di sintomi esteriori di un attuale collegamento del condannato con la criminalità organizzata; n. 37843 del 2019, Rv. 276843; conf. Sez. 1, n. 295 del 1993, Rv. 195415) secondo il quale il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato riferita al momento di applicazione della misura, che può essere revocata in via anticipata solo se tale pericolosità sia cessata per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata con l'accertamento passato in giudicato. 5.Ciò posto, si osserva che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la parte della motivazione del provvedimento impugnato che valorizza, ai fini del pronunciato rigetto, l'assenza di un percorso di revisione critica rilevata, all'attualità (Mancuso è stato scarcerato nel 2020). Il Tribunale di Sorveglianza dì Catanzaro, infatti, con motivazione adeguata e congrua, ha espressamente indicato le ragioni per le quali doveva ritenersi sussistente, anche al momento della esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, la pericolosità sociale di Mancuso, pur a fronte di regolare condotta carceraria, dello svolgimento di attività lavorativa e dell'avvenuta revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Si valorizza, in particolare, come sottolineato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, l'assenza di elementi atti a provare l'effettiva resipiscenza rispetto ai reati commessi, con carente collaborazione rispetto all'attività trattamentale diretta alla rivisitazione del proprio vissuto in sede carceraria e nell'ambito della indagine psico-sociale condotta dall'UEPE competente. 5.1. Quindi si rileva la carente confutazione di una delle rationes decidendi del provvedimento e si richiama l'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 2952, del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Sidal, non massimata; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 6.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2022 Il consigliere estensore ";;UarptrtP