CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 22200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo, investito della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. dello stesso Tribunale, in parziale accoglimento di detta richiesta, annullava quest'ultima ordinanza in relazione ai reati di cui ai capi 3), 5) e 6) dell'imputazione provvisoria e alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. contestata al capo 7) della stessa imputazione provvisoria, confermando, nel resto, l'ordinanza del G.i.p., anche in ordine all'adottata misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con il quale ha dedotto «[v]iolazione dell'art. 606 lett e) C.p.p. in relazione agli artt. 273 e 275 c.p.p., per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata». [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si deve rilevare che, il 21 aprile 2022, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, munito di procura speciale, posta in calce all'atto di rinuncia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.ifUD•nrzewitelg cod. proc. pen. Così deciso il 04/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] ente Serg