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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 10352/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della conferma della responsabilità, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice dì legittimità; nel caso in esame, con motivazione che non si presta a censure, la Corte di appello confermava la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione rilevando che era emerso che era stato sorpreso alla guida dell'auto provento di furto e che non aveva fornito alcuna giustificazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché la concessione del beneficio invocato richiede elementi dì segno positivo, ritenuto assenti nel caso di specie (tar le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della conferma della responsabilità, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice dì legittimità; nel caso in esame, con motivazione che non si presta a censure, la Corte di appello confermava la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione rilevando che era emerso che era stato sorpreso alla guida dell'auto provento di furto e che non aveva fornito alcuna giustificazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché la concessione del beneficio invocato richiede elementi dì segno positivo, ritenuto assenti nel caso di specie (tar le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10352/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris