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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21337/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A' 4...cs_,.3.1.e.~70 .e.« / udito il dil‘ nsore d_ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 12 aprile 2022 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui all'art.14 d.lgs. n.286 del 1998 (fatto accertato il 1 ottobre 2021).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si evidenzia in particolare che la mancanza di un documento valido per l'espatrio rendeva illegittimo l'ordine di allontanamento, dovendosi in simili casi eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera.

Da qui la impossibilità di ritenere penalmente rilevante la violazione dell'ordine di allontanamento.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La giurisprudenza di questa Corte si è espressa sui temi oggetto di ricorso nel modo che segue.

Si è ritenuto che non osti alla emissione dell'ordine di allontanamento la incertezza sulla identità del soggetto privo di titolo abilitante il soggiorno : il mancato accompagnamento alla frontiera, e quindi, l'emissione dell'ordine di allontanamento (art. 14, comma quinto L. 286 del 1998) è legittimo nel caso in cui sia giustificato dalla circostanza, risultante dal provvedimento esecutivo di espulsione, della mancata identificazione dello straniero che determina un'ipotesi di incertezza sull'identità (Sez.

I n. 20368 del 21.2.2006, rv 234277).

Si è, pertanto, affermato in un posteriore arresto che : non integra il giustificato motivo, che scrimina l'inosservanza dell'ordine impartito dal questore allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, la mancanza di un documento valido per l'espatrio, quando lo straniero stesso non riesca a provare di essersi attivato per ottenere un documento sostitutivo. (Sez.

I n.9754 del 18 febbraio 2010) .

Detti orientamenti interpretativi, condivisi dal Collegio, conducono al rigetto del ricorso, essendo stato emesso un legittimo ordine di allontanamento dal territorio dello Stato e non essendo stata dimostrata in sede di merito l'attivazione dell'imputato al fine di rendere possibile l'attuazione del provvedimento amministrativo.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A' 4...cs_,.3.1.e.~70 .e.« / udito il dil‘ nsore d_ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 12 aprile 2022 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui all'art.14 d.lgs. n.286 del 1998 (fatto accertato il 1 ottobre 2021). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si evidenzia in particolare che la mancanza di un documento valido per l'espatrio rendeva illegittimo l'ordine di allontanamento, dovendosi in simili casi eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. Da qui la impossibilità di ritenere penalmente rilevante la violazione dell'ordine di allontanamento. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La giurisprudenza di questa Corte si è espressa sui temi oggetto di ricorso nel modo che segue. Si è ritenuto che non osti alla emissione dell'ordine di allontanamento la incertezza sulla identità del soggetto privo di titolo abilitante il soggiorno : il mancato accompagnamento alla frontiera, e quindi, l'emissione dell'ordine di allontanamento (art. 14, comma quinto L. 286 del 1998) è legittimo nel caso in cui sia giustificato dalla circostanza, risultante dal provvedimento esecutivo di espulsione, della mancata identificazione dello straniero che determina un'ipotesi di incertezza sull'identità (Sez. I n. 20368 del 21.2.2006, rv 234277). Si è, pertanto, affermato in un posteriore arresto che : non integra il giustificato motivo, che scrimina l'inosservanza dell'ordine impartito dal questore allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, la mancanza di un documento valido per l'espatrio, quando lo straniero stesso non riesca a provare di essersi attivato per ottenere un documento sostitutivo. (Sez. I n.9754 del 18 febbraio 2010) . Detti orientamenti interpretativi, condivisi dal Collegio, conducono al rigetto del ricorso, essendo stato emesso un legittimo ordine di allontanamento dal territorio dello Stato e non essendo stata dimostrata in sede di merito l'attivazione dell'imputato al fine di rendere possibile l'attuazione del provvedimento amministrativo. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 ge