CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] L'" avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta . 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità con riferimento alla negata assoluzione dell'imputato per il mancato raggiungimento della prova circa l'occultamento, la distruzione o la carenza ab origine delle scritture contabili. In particolare, non risultano accertate né le modalità del fatto né il dolo specifico richiesto dalla fattispecie in argomento. Il mancato rinvenimento delle scritture contabili non costituisce automatica integrazione del reato contestato. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione con riferimento al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 I.f. e alla mancata riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale. 2.3.Col terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio argomentativo con riferimento alla eccessiva quantificazione della pena detentiva e pecuniaria. Uj l 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso quesl:a Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di censure già poste genericamente in appello rispetto alle quali la corte territoriale aveva fornito risposte adeguate e logiche. 1.1.11 primo motivo di ricorso è aspecifico. Il ricorrente, amministratore unico della società fallita dal 23.9.2014 (essendo stata costituita la società il 12.2.2014) al 14.7.2017 (data di dichiarazione del fallimento), è stato ritenuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale per avere omesso la consegna, agli organi fallimentari, dei libri e delle scritture contabili, "allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto", in guisa da non rendere possibile la corretta ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari, con l'aggravante di avere cagionato un danno di rilevante gravità. Come reiteratamente chiarito da codesta Corte, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: a)quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (alla quale è equiparata l'omessa tenuta), che richiede il dolo specifico; b) quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso in esame, è stata contestata e ritenuta dai giudici di merito la prima ipotesi, vale a dire quella relativa alla sottrazione, distruzione o all'omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori; in particolare, come precisato dalla corte di appello, nel caso di specie deve ritenersi che i libri contabili non consegnati e non rinvenuti o siano stati assenti sin dall'inizio o non siano stati tenuti nell'arco di tempo in cui l'imputato ricoprì la carica di amministratore o ancora pur tenuti siano stati consapevolmente e volontariamente distrutti e sottratti, con lo scopo di occultare le vicende societarie e di recare pregiudizi ai creditori; sicchè - si conclude nella sentenza impugnata - il dubbio al riguardo non è scioglibile in quanto non è stata prospettata alcuna plausibile ragione della mancata consegna delle scritture contabili da parte dell'imputato, d'altronde l'appellante non adduce né l'esistenza di scritture non consegnate, nè adombra l'omessa tenuta. Sicchè correttamente la corte di appello ha concluso che la mancata consegna delle scritture contabili - di là della specifica ragione sottostante - dovesse imputarsi al dolo specifico dell'imputato, inferendolo da una pluralità di elementi. Ha in particolare evidenziato il giudice dell'appello il lungo periodo di tempo in cui si sarelbbe protratta l'omissione (i bilanci non sono mai stati presentati), travalicante i limiti della colpevole inerzia e anche della stessa condotta meramente volontaria, denotando piuttosto una siffatta circostanza già di per sé l'intento fraudolento, ove peraltro accompagnata, come nel caso di specie, anche da comportamenti concludenti che ne hanno avvalorato la finalizzazione (la corte territoriale ha fatto altresì riferimento al mancato reperimento di qualsiasi posta attiva oltre che alla mancata attivazione per esigere i crediti, primo tra tutti quello nei confronti dei soci che sono stati pertanto avvantaggiati a discapito dei creditori; nonché alla risalenza nel tempo dell'insolvenza). Non ha peraltro, la corte territoriale, mancato di evidenziare come l'imputato non avesse fornito alcun aiuto al curatore per reperire beni o documentazione utile a ricostruire il percorso di vita economico della società, la cui gestione era a lui riferibile. Eguale mancato apporto di conoscenze è stato poi riscontrato nella fase procedimentale e in quella processuale vera e propria. Il tutto a fronte di una società che era stata operativa sino alla metà del 2015 allorquando aveva licenziato tutti i lavoratori, che nel 2014 aveva 90 dipendenti e nel 2015 ne aveva 72, e che aveva maturato un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate pari a circa euro 469.000,00 e nei confronti di ex dipendenti per circa euro 100.000, e che ciò nonostante non aveva mai presentato bilanci. Da questi elementi, complessivamente considerati, la corte territoriale fa logicamente discendere la prova di una condotta omissiva preordinata a "occultare" le vicende societarie, al deliberato fine di arrecare nocumento ai creditori. A fronte di tali argomenti specifici il primo motivo si è limitato a contestare genericamente la motivazione della sentenza impugnata, oltre che sulla base di affermazioni di principio afferenti la cd. doppia conforme — comunque ravvisabile nel caso di specie - , mediante affermazioni astratte e aspecifiche, meramente reiterative del dubbio sulla sussistenza del dolo specifico; dubbio che nella sentenza impugnata era stato in realtà già sciolto con argomentazioni anche di tipo logico con le quali in definitiva il ricorso non si è minimamente confrontato. 1.2. Il secondo motivo è anch'esso generico. Il ricorrente, reiterando l'identica censura proposta in appello, lamenta la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo B d'imputazione (avere cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il dissesto dalla società, ex art. 223 co. 1 e 2 I.fall.) ai sensi dell'art. 216 comma 3 I. fall. (bancarotta preferenziale), in quanto la decisione di non assolvere le obbligazioni verso l'erario sarebbe stata sorretta dalla scelta di "tentare di assolvere i debiti" nei confronti dei dipendenti e dei fornitori strategici. Il motivo di ricorso è affetto da genericità intrinseca ma anche estrinseca, perché da un lato si traduce in una generica lagnanza circa l'assenza di "alcun elemento concreto" a carico dell'imputato e dall'altro non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che correttamente evidenzia come l'assunto difensivo che mira in buona sostanza ad introdurre un'ipotesi alternativa si fondi però su mera congettura non evincendosi dalle risultanze processuali alcun elemento a supporto degli asseriti pagamenti preferenziali in favore dei lavoratori (che risultano piuttosto essersi insinuati al passivo lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni). Parimenti generico si palesa il motivo di ricorso nella parte in cui investe il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 I. fall. (a fronte della contestazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità), stante l'adeguata motivazione offerta dalla corte territoriale con la quale (nuovamente) è omesso qualsiasi specifico confronto.1.3.11 terzo motivo, con il quale si lamenta (promiscuamente) la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche, è aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato. Come noto, la determinazione della pena costituisce, ex art. 132 c.p., esercizio del potere discrezionale spettante al giudice del merito che, in quanto adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Come efficacemente osserva il Procuratore Generale nella requisitoria scritta — in perfetta assonanza con la giurisprudenza di questa Corte - l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena è adempiuto allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice del merito tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, essendo sufficiente, in una visione globale del caso, l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi. Nella specie, premesso che, per giurisprudenza consolidata, la pena irrogata in misura non superiore alla media edittale non impone specifici obblighi motivazionali, e pure in presenza di una doglianza volta genericamente a lamentare l'eccessività della pena (irrogata in misura prossima al mimino edittale), la corte d'appello ha compiutamente assolto l'obbligo motivazionale avendo espresso un giudizio di adeguatezza della pena avuto riguardo agli elementi di cui all'art. 133 c.p. , esplicitando una serie di ragioni per le quali la pena dovesse nel suo complesso ritenersi congrua (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). A fronte della generica richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la corte d'appello ha parimenti, correttamente, motivato il diniego evidenziando l'insussistenza di qualsivoglia elemento specifico volto a sorreggere l'istanza, positivamente valutabile (né, in questa sede, sono stati indicati gli specifici elementi che la corte territoriale avrebbe immotivatamente disatteso). Ed invero, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (per tutte, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al