CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 03941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e, in particolare, che, dopo avere escluso la recidiva applicata con la sentenza di condanna in primo grado, la Corte di appello ha ridotto la pena rideterminandola in misura (nove mesi di reclusione e euro 300 di multa) largamente inferiore alla media edittale della pena prevista dall'art. 334, comma 2, cod. pen. (Sez. 6, n. 747 del 07/12/2021, Branca, non mass.; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]