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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2026

Cassazione n. 25790/2026

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llitti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 5,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ribaldone-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 612/2022 depositatail 07/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/20261. [OSCURATO:PERSONA], quale condomino, impugnò dinanzi al Tribunale diAlessandria la delibera assembleare assunta in data 29.03.2017 dalCondominio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (AL), via [OSCURATO:PERSONA] n. 5,avente a oggetto l’installazione di un ascensore nell’androne condominiale.In particolare, l’attore sostenne che la delibera era nulla perindeterminatezza dell’oggetto e che, comunque, si trattava di innovazionelesiva del decoro architettonico, della stabilità e della sicurezzadell’edificio, con conseguente sua annullabilità.Nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di primo grado, ilTribunale, rilevato che la delibera impugnata era stata revocata esostituita dall’assemblea in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarò cessata la materiadel contendere e condannò il convenuto al pagamento delle speseprocessuali secondo il criterio della soccombenza virtuale.2.

A seguito di impugnazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 612/2022,pubblicata il 07.06.2022, ferma la pronuncia di cessazione della materiadel contendere, in riforma della decisione di primo grado, ha condannatol’appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio inmisura di due terzi, compensando il restante terzo delle stesse.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto, in primo luogo, che la delibera assembleare non potesse essereritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto, come si evinceva dallaformulazione di motivate obiezioni al progetto da parte del condomino,obiezioni suffragate da un parere tecnico di parte, nonché dall’esame dellarelazione tecnica allegata, dal mancato rilievo dell’indeterminatezzadell’oggetto nel corso della riunione assembleare e, infine, dalla presenzafisica in assemblea del progettista al fine di fornire eventuali chiarimenti.La Corte territoriale, poi, ha ritenuto di non esaminare, in quanto copertaNumero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/2026dal giudicato, la questione dell’eventuale annullabilità della delibera, per ilfatto che nelle conclusioni rassegnate in appello, il condomino si eralimitato a richiedere la conferma della sentenza di primo grado, senzaformulare alcuna richiesta di nuovo esame della domanda di eventualeannullamento ai sensi dell’art. 1120 c.c.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve rilevarsi che il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente hareiterato in questa sede l’eccezione, disattesa dal giudice di merito,concernente la pretesa insussistenza in capo al condomino di un concretointeresse all’impugnazione della delibera per cui è causa.A parte ogni considerazione circa l’ammissibilità o meno della questioneper non avere essa costituito oggetto di ricorso incidentale condizionato(cfr.: Cass. n. 15362/2008; Cass. n. 19747/2025), la stessa è infondata,visto che costituisce principio consolidato, in tema di azione diannullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, quellosecondo cui la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. aicondomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed allaprova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'attoimpugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. comecondizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito propriodall'accertamento dei vizi di cui sono affette le deliberazioni, ovverol'interesse alla caducazione o alla modifica della portata organizzativa delladeliberazione impugnata (cfr.: Cass. n. 16654/2024; n. 1367/2023; Cass.n. 9387/2023).Numero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/20262.

Passando, dunque, all’esame dei motivi di impugnazione, il primo diessi è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione di legge, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazione agli artt. 1324,1325, 1346 e 1418 c.c., per erronea interpretazione della fattispecienormativa della indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto delladelibera assembleare assunta dal Cond. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, il ricorrente sostiene che, dovendo il verbale di deliberaassembleare essere redatto per iscritto a pena di nullità, ladeterminatezza e la determinabilità del suo oggetto avrebbero dovutoessere desunte dal contenuto oggettivo dell’atto e non da elementiestrinseci, quali, ad esempio, la comprensione soggettiva dei partecipantiall’assemblea ovvero la presenza fisica del progettista al fine di fornirechiarimenti, come avvenuto nella sentenza impugnata.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione di legge, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazione all’art. 1421 c.c. in ordinealla mancata contestazione della determinatezza del deliberato da partedel Sig. [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della proposizionedella domanda per la prima volta in sede giudiziale.Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nell’attribuirerilevanza alla mancata contestazione dell’indeterminatezza della deliberada parte del soggetto in questione già nel corso della riunione, visto chel’eventuale nullità è rilevabile d’ufficio e che la successiva proposizionedell’eccezione in giudizio obbligava comunque il giudice a esaminarla.Il terzo motivo è rubricato come segue: omessa motivazione circa unfatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., inrelazione al progetto approvato dall’assemblea del condominio [OSCURATO:PERSONA] straordinaria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenzaimpugnata sia da considerarsi meramente apparente nella parte in cuierano stati citati genericamente i documenti sul cui esame si fondavaNumero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/2026l’accertamento della determinatezza dell’oggetto della delibera, visto che,alla data della sua adozione, non tutta la documentazione tecnica prodottanel fascicolo era ancora esistente; a dire della parte, ciò non avrebbepermesso di comprendere quali documenti fossero stati ritenuti rilevanti aifini della decisione.Il quarto motivo è rubricato come segue: omessa motivazione circa unfatto decisivo per il giudizio, a sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. inrelazione alla delibera assunta dal Cond. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], conla quale è stata revocata la delibera in data 29.3.2017.Il ricorrente, in sostanza, assume che la successiva delibera del09.01.2018, di revoca di quella impugnata, integrerebbe gli estremidell’acquiescenza alla domanda giudiziale proposta e costituirebbe unindizio dotato dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. in ordine alla nullità delladelibera impugnata, sicché, se essa fosse stata esaminata dalla Corteterritoriale, l’esito della causa sarebbe stato differente.Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione di legge, a sensidell’art. 360 n. 3) c.p.c., in relazione all’art. 346 c.p.c., per omessapronuncia sulla domanda proposta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], in via subordinata, inrelazione alla declaratoria, nel merito, della nullità o annullabilità delladelibera a sensi dell’art. 1120, u.c., c.c.In particolare, il ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della Corteterritoriale, delle ulteriori ragioni di impugnazione della deliberaassembleare, ritenute assorbite dal giudice di primo grado, sostenendo diaverle riproposte in appello.

Lo stesso, in proposito, evidenzia che, nondeterminando il loro eventuale accoglimento alcuna modifica dellasentenza del Tribunale, le conclusioni rassegnate non dovevano esseremodificate, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata.I motivi di cui innanzi, vanno esaminati congiuntamente, in quantoaccomunati da un comune profilo di inammissibilità ex art. 366, primocomma, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/2026In proposito, deve osservarsi che, come affermato da questa Corte intema di impugnazione di deliberazione condominiale, quando la deliberaviene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identicocontenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, il giudicedichiara la cessazione della materia del contendere; ne consegue che,contro tale pronunzia, la parte può dolersi, in sede di gravame, solo percontestare l'esistenza del presupposto per emetterla o laregolamentazione delle spese di lite, mentre è precluso, per difetto diinteresse, ogni altro motivo di censura, e, in particolare, quelli attinenti almerito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione(cfr.: Cass. n. 16397/2025).Nella motivazione dell’ordinanza da ultimo menzionata, è stato precisatoche, nell’ipotesi in cui, come avvenuto nel caso di specie, non sia stataimpugnata la pronuncia di cessazione della materia del contendere,essendo detta statuizione sottratta all'ambito del devoluto in sede diappello - e conseguentemente, a maggior ragione, all'ambito del devolutoin sede di legittimità, sicché essa è coperta da giudicato interno formatosiai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c. - spetta al giudice del merito chedichiari cessata la materia del contendere di delibare, appunto, ilfondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principiodella soccombenza virtuale, decidere, cioè, se la domanda avrebbe dovutoessere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta lacessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cuimotivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanzeprobatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a suagiustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici ogiuridicamente erronei.In concreto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non èstata oggetto di impugnazione e la delibazione relativa alla soccombenzaNumero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/2026virtuale è avvenuta, il tutto sulla scorta di un ragionamento che risultaimmune da vizi logici o giuridici.Sotto tale profilo, si osserva, in particolare, che: la valutazione della Corteterritoriale circa la determinatezza dell’oggetto della delibera si è fondatasulle risultanze del verbale dell’assemblea, redatto per iscritto, nonchésull’esame della documentazione tecnica allegata; la mancatacontestazione in assemblea dell’indeterminatezza dell’oggetto delladelibera è circostanza utilizzata nella motivazione della sentenzaimpugnata non già al fine di dedurne una decadenza dal potere di eccepireciò in sede giudiziale, ma semplicemente quale ulteriore confermadell’infondatezza nel merito dell’eccezione della parte; le indicazioni fornitedalla Corte d’appello circa la documentazione esaminata ai fini delladecisione sono idonee a far conoscere il percorso logico compiuto dalgiudice del merito al fine di provvedere sulla domanda proposta, senzariferirsi solo complessivamente alle produzioni in atti; la decisione delCondominio di revocare la delibera impugnata e di sostituirla, all’esitodell’ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale, «ferma restando laposizione assunta nella causa in oggetto» (cfr.: ricorso, a pag. 6), noncostituisce di per sé un’ammissione di responsabilità o una manifestazionedi acquiescenza alla domanda dell’attore.Infine, sebbene la Corte di merito si sia soffermata sugli aspetticoncernenti la questione dell’asserita nullità della delibera assembleareper indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto, lamotivazione della sentenza impugnata non può essere oggetto di censuraper il solo fatto di non aver preso in esame tutti i profili di invalidità delladelibera sostituita e, in particolare, la questione relativa all’asserita lesionedel decoro architettonico e della sicurezza del fabbricato, non potendosiritenere che una delibazione funzionale alla sola pronuncia sulle spese inbase al criterio della soccombenza virtuale debba essere intesa qualeNumero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/2026analitico esame del merito, la cui necessità è venuta meno proprio pereffetto della cessazione della materia del contendere.3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente arifondere al controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 6.000,00 percompensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori dilegge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 15 settembre 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llitti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 5,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ribaldone-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 612/2022 depositatail 07/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/20261. [OSCURATO:PERSONA], quale condomino, impugnò dinanzi al Tribunale diAlessandria la delibera assembleare assunta in data 29.03.2017 dalCondominio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (AL), via [OSCURATO:PERSONA] n. 5,avente a oggetto l’installazione di un ascensore nell’androne condominiale.In particolare, l’attore sostenne che la delibera era nulla perindeterminatezza dell’oggetto e che, comunque, si trattava di innovazionelesiva del decoro architettonico, della stabilità e della sicurezzadell’edificio, con conseguente sua annullabilità.Nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di primo grado, ilTribunale, rilevato che la delibera impugnata era stata revocata esostituita dall’assemblea in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarò cessata la materiadel contendere e condannò il convenuto al pagamento delle speseprocessuali secondo il criterio della soccombenza virtuale.2. A seguito di impugnazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 612/2022,pubblicata il 07.06.2022, ferma la pronuncia di cessazione della materiadel contendere, in riforma della decisione di primo grado, ha condannatol’appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio inmisura di due terzi, compensando il restante terzo delle stesse.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto, in primo luogo, che la delibera assembleare non potesse essereritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto, come si evinceva dallaformulazione di motivate obiezioni al progetto da parte del condomino,obiezioni suffragate da un parere tecnico di parte, nonché dall’esame dellarelazione tecnica allegata, dal mancato rilievo dell’indeterminatezzadell’oggetto nel corso della riunione assembleare e, infine, dalla presenzafisica in assemblea del progettista al fine di fornire eventuali chiarimenti.La Corte territoriale, poi, ha ritenuto di non esaminare, in quanto copertaNumero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/2026dal giudicato, la questione dell’eventuale annullabilità della delibera, per ilfatto che nelle conclusioni rassegnate in appello, il condomino si eralimitato a richiedere la conferma della sentenza di primo grado, senzaformulare alcuna richiesta di nuovo esame della domanda di eventualeannullamento ai sensi dell’art. 1120 c.c.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente hareiterato in questa sede l’eccezione, disattesa dal giudice di merito,concernente la pretesa insussistenza in capo al condomino di un concretointeresse all’impugnazione della delibera per cui è causa.A parte ogni considerazione circa l’ammissibilità o meno della questioneper non avere essa costituito oggetto di ricorso incidentale condizionato(cfr.: Cass. n. 15362/2008; Cass. n. 19747/2025), la stessa è infondata,visto che costituisce principio consolidato, in tema di azione diannullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, quellosecondo cui la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. aicondomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed allaprova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'attoimpugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. comecondizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito propriodall'accertamento dei vizi di cui sono affette le deliberazioni, ovverol'interesse alla caducazione o alla modifica della portata organizzativa delladeliberazione impugnata (cfr.: Cass. n. 16654/2024; n. 1367/2023; Cass.n. 9387/2023).Numero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/20262. Passando, dunque, all’esame dei motivi di impugnazione, il primo diessi è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione di legge, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazione agli artt. 1324,1325, 1346 e 1418 c.c., per erronea interpretazione della fattispecienormativa della indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto delladelibera assembleare assunta dal Cond. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, il ricorrente sostiene che, dovendo il verbale di deliberaassembleare essere redatto per iscritto a pena di nullità, ladeterminatezza e la determinabilità del suo oggetto avrebbero dovutoessere desunte dal contenuto oggettivo dell’atto e non da elementiestrinseci, quali, ad esempio, la comprensione soggettiva dei partecipantiall’assemblea ovvero la presenza fisica del progettista al fine di fornirechiarimenti, come avvenuto nella sentenza impugnata.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione di legge, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazione all’art. 1421 c.c. in ordinealla mancata contestazione della determinatezza del deliberato da partedel Sig. [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della proposizionedella domanda per la prima volta in sede giudiziale.Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nell’attribuirerilevanza alla mancata contestazione dell’indeterminatezza della deliberada parte del soggetto in questione già nel corso della riunione, visto chel’eventuale nullità è rilevabile d’ufficio e che la successiva proposizionedell’eccezione in giudizio obbligava comunque il giudice a esaminarla.Il terzo motivo è rubricato come segue: omessa motivazione circa unfatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., inrelazione al progetto approvato dall’assemblea del condominio [OSCURATO:PERSONA] straordinaria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenzaimpugnata sia da considerarsi meramente apparente nella parte in cuierano stati citati genericamente i documenti sul cui esame si fondavaNumero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/2026l’accertamento della determinatezza dell’oggetto della delibera, visto che,alla data della sua adozione, non tutta la documentazione tecnica prodottanel fascicolo era ancora esistente; a dire della parte, ciò non avrebbepermesso di comprendere quali documenti fossero stati ritenuti rilevanti aifini della decisione.Il quarto motivo è rubricato come segue: omessa motivazione circa unfatto decisivo per il giudizio, a sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. inrelazione alla delibera assunta dal Cond. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], conla quale è stata revocata la delibera in data 29.3.2017.Il ricorrente, in sostanza, assume che la successiva delibera del09.01.2018, di revoca di quella impugnata, integrerebbe gli estremidell’acquiescenza alla domanda giudiziale proposta e costituirebbe unindizio dotato dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. in ordine alla nullità delladelibera impugnata, sicché, se essa fosse stata esaminata dalla Corteterritoriale, l’esito della causa sarebbe stato differente.Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione di legge, a sensidell’art. 360 n. 3) c.p.c., in relazione all’art. 346 c.p.c., per omessapronuncia sulla domanda proposta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], in via subordinata, inrelazione alla declaratoria, nel merito, della nullità o annullabilità delladelibera a sensi dell’art. 1120, u.c., c.c.In particolare, il ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della Corteterritoriale, delle ulteriori ragioni di impugnazione della deliberaassembleare, ritenute assorbite dal giudice di primo grado, sostenendo diaverle riproposte in appello. Lo stesso, in proposito, evidenzia che, nondeterminando il loro eventuale accoglimento alcuna modifica dellasentenza del Tribunale, le conclusioni rassegnate non dovevano esseremodificate, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata.I motivi di cui innanzi, vanno esaminati congiuntamente, in quantoaccomunati da un comune profilo di inammissibilità ex art. 366, primocomma, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/2026In proposito, deve osservarsi che, come affermato da questa Corte intema di impugnazione di deliberazione condominiale, quando la deliberaviene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identicocontenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, il giudicedichiara la cessazione della materia del contendere; ne consegue che,contro tale pronunzia, la parte può dolersi, in sede di gravame, solo percontestare l'esistenza del presupposto per emetterla o laregolamentazione delle spese di lite, mentre è precluso, per difetto diinteresse, ogni altro motivo di censura, e, in particolare, quelli attinenti almerito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione(cfr.: Cass. n. 16397/2025).Nella motivazione dell’ordinanza da ultimo menzionata, è stato precisatoche, nell’ipotesi in cui, come avvenuto nel caso di specie, non sia stataimpugnata la pronuncia di cessazione della materia del contendere,essendo detta statuizione sottratta all'ambito del devoluto in sede diappello - e conseguentemente, a maggior ragione, all'ambito del devolutoin sede di legittimità, sicché essa è coperta da giudicato interno formatosiai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c. - spetta al giudice del merito chedichiari cessata la materia del contendere di delibare, appunto, ilfondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principiodella soccombenza virtuale, decidere, cioè, se la domanda avrebbe dovutoessere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta lacessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cuimotivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanzeprobatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a suagiustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici ogiuridicamente erronei.In concreto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non èstata oggetto di impugnazione e la delibazione relativa alla soccombenzaNumero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/2026virtuale è avvenuta, il tutto sulla scorta di un ragionamento che risultaimmune da vizi logici o giuridici.Sotto tale profilo, si osserva, in particolare, che: la valutazione della Corteterritoriale circa la determinatezza dell’oggetto della delibera si è fondatasulle risultanze del verbale dell’assemblea, redatto per iscritto, nonchésull’esame della documentazione tecnica allegata; la mancatacontestazione in assemblea dell’indeterminatezza dell’oggetto delladelibera è circostanza utilizzata nella motivazione della sentenzaimpugnata non già al fine di dedurne una decadenza dal potere di eccepireciò in sede giudiziale, ma semplicemente quale ulteriore confermadell’infondatezza nel merito dell’eccezione della parte; le indicazioni fornitedalla Corte d’appello circa la documentazione esaminata ai fini delladecisione sono idonee a far conoscere il percorso logico compiuto dalgiudice del merito al fine di provvedere sulla domanda proposta, senzariferirsi solo complessivamente alle produzioni in atti; la decisione delCondominio di revocare la delibera impugnata e di sostituirla, all’esitodell’ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale, «ferma restando laposizione assunta nella causa in oggetto» (cfr.: ricorso, a pag. 6), noncostituisce di per sé un’ammissione di responsabilità o una manifestazionedi acquiescenza alla domanda dell’attore.Infine, sebbene la Corte di merito si sia soffermata sugli aspetticoncernenti la questione dell’asserita nullità della delibera assembleareper indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto, lamotivazione della sentenza impugnata non può essere oggetto di censuraper il solo fatto di non aver preso in esame tutti i profili di invalidità delladelibera sostituita e, in particolare, la questione relativa all’asserita lesionedel decoro architettonico e della sicurezza del fabbricato, non potendosiritenere che una delibazione funzionale alla sola pronuncia sulle spese inbase al criterio della soccombenza virtuale debba essere intesa qualeNumero registro generale 19485/2022Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 25790/2026Data pubblicazione 25/09/2026analitico esame del merito, la cui necessità è venuta meno proprio pereffetto della cessazione della materia del contendere.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente arifondere al controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 6.000,00 percompensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori dilegge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 15 settembre 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Sentenza Cassazione n. 25790/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris