CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 2025
Cassazione n. 27917/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3851/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale indicato dal difensore. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale indicato dai difensori. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Numero registro generale 3851/2023 Numero sezionale 1551/2025 Numero di raccolta generale 27917/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 895/2022 depositata il 05/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver stipulato in data 8 ottobre 2001 con i coniugi Coppola-[OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare di compravendita, mai trascritto, avente ad oggetto alcuni immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], alla via Terrazzani, e di aver versato, a fronte del prezzo pattuito, la somma di € 186.772,50. Dedusse che, nelle more della stipulazione del contratto definitivo, i promittenti venditori avevano alienato i medesimi beni, con atto pubblico del 12 settembre 2008 regolarmente trascritto, a [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato in precedenza incaricato dagli stessi venditori di eseguire lavori di completamento degli immobili. Chiese, pertanto, in via principale, la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare, con condanna dei promittenti venditori alla restituzione delle somme versate, e, per quanto qui ancora rileva, l'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. al fine di sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di compravendita stipulato tra i Coppola-[OSCURATO:PERSONA] e il Giorgio. I convenuti si costituirono in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] eccepì la propria estraneità ai rapporti tra il Frigenti e i coniugi Coppola-[OSCURATO:PERSONA], negando di essere a conoscenza di un preesistente vincolo contrattuale e della dazione di somme. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1865/2017, accolse la domanda di risoluzione contrattuale e condannò i coniugi Coppola-[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di € 186.772,50 in favore del Frigenti. Rigettò, tuttavia, la domanda revocatoria, ritenendo che, essendo l'atto dispositivo anteriore al sorgere del credito restitutorio (sorto con la pronuncia di risoluzione), non fosse stata raggiunta la prova della dolosa preordinazione del Numero registro generale 3851/2023 Numero sezionale 1551/2025 Numero di raccolta generale 27917/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 terzo acquirente, né della sua collusione con i venditori, ai fini di pregiudicare le ragioni del futuro creditore. Rigettò, altresì, la domanda di risarcimento di danni ulteriori per difetto di allegazione e prova. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasero contumaci. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 895/2022, ha rigettato l'appello e confermato integralmente la pronuncia di primo grado. Quanto alla domanda revocatoria, la Corte territoriale ha ribadito che, trattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, era necessario provare la participatio fraudis del terzo acquirente, intesa come conoscenza della dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore. Pur ritenendo "verosimile" che il Giorgio fosse consapevole dell'esistenza del contratto preliminare, la Corte ha concluso che tale elemento non fosse sufficiente a dimostrare la sua partecipazione al disegno fraudolento dei venditori. Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte d'Appello ha confermato il rigetto, rilevando che l'appellante non aveva allegato né provato l'esistenza di un danno ulteriore rispetto alla restituzione delle somme già disposta, e che non era ammissibile un risarcimento in re ipsa, che si tradurrebbe in un danno punitivo non previsto dalla legge per la fattispecie. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3) e n. 5)". Il ricorrente contesta la statuizione della Corte d'Appello circa la mancata prova dell'elemento soggettivo richiesto per l'azione revocatoria. Sostiene, in primo luogo, che il divieto di ricorso per cassazione per il vizio di cui al n. 5 dell'art. Numero registro generale 3851/2023 Numero sezionale 1551/2025 Numero di raccolta generale 27917/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 360 c.p.c., in caso di cd. "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non opererebbe nella specie, in quanto le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado sarebbero diverse. In secondo luogo, lamenta che la Corte territoriale abbia errato nel non desumere per presunzioni la prova della dolosa preordinazione del terzo acquirente, pur avendo ammesso la verosimiglianza della sua conoscenza del precedente contratto preliminare. Il motivo è inammissibile con riguardo ad entrambe le censure prospettate. Quanto alla censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., essa è preclusa dalla previsione dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., essendosi in presenza di una doppia statuizione di merito conforme. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non sussiste una diversità nelle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Entrambi i giudici di merito, infatti, pur con accenti argomentativi parzialmente differenti, hanno fondato il rigetto della domanda revocatoria sul medesimo iter logico-giuridico e sulla medesima ratio decidendi: l'accertamento negativo circa la sussistenza della prova della participatio fraudis del terzo acquirente, intesa come sua consapevole partecipazione alla dolosa preordinazione dell'atto dispositivo in danno del futuro creditore. La circostanza che il giudice di primo grado abbia posto l'accento sulla mancata prova della conoscenza, da parte del terzo, del versamento del prezzo, mentre il giudice d'appello abbia ritenuto verosimile la conoscenza del preliminare, non integra quella diversità del fatto principale che sola può scongiurare l'operatività del filtro di cui all'art. 348-ter c.p.c. Ricorre, infatti, l'ipotesi di "doppia conforme" non solo quando la decisione di secondo grado è interamente sovrapponibile a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo percorso argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (cfr. Cass., 1, n. 26774 del 22/12/2016; Cass., 3, n. 5947 del 28/02/2023; Cass., 3, n. 26934 del 20/09/2023). Il ricorrente non ha dimostrato che le due sentenze si fondino su una ricostruzione dei fatti principali radicalmente diversa, limitandosi a Numero registro generale 3851/2023 Numero sezionale 1551/2025 Numero di raccolta generale 27917/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 evidenziare sfumature valutative che non alterano il nucleo centrale dell'accertamento fattuale, ovvero la non raggiunta prova della collusione fraudolenta. Quanto alla censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la stessa si rivela inammissibile. In primo luogo, per difetto di specificità, in quanto il ricorrente, pur lamentando un error in iudicando, non individua una erronea ricognizione, da parte del giudice di merito, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge, ma si limita a criticare, in modo generico, la valutazione del materiale probatorio e a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, in particolare circa l'idoneità degli elementi presuntivi a dimostrare l'elemento soggettivo del terzo. In tal modo, la censura si traduce in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, che è estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Cass., S.U. n. 24148 del 25/10/2013). Spetta, infatti, in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla domanda di risarcimento del danno". Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia erroneamente rigettato la sua domanda di risarcimento del danno ulteriore rispetto alla restituzione del prezzo, affermando che gravasse su di lui l'onere di fornire la prova specifica di tale danno. Sostiene che, al contrario, la giurisprudenza di questa Corte ha consolidato il principio secondo cui, in caso di risoluzione di un contratto preliminare di vendita immobiliare per inadempimento del promittente Numero registro generale 3851/2023 Numero sezionale 1551/2025 Numero di raccolta generale 27917/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 venditore, il danno, sub specie di lucro cessante, è rappresentato dalla differenza tra il valore commerciale del bene al momento della proposizione della domanda di risoluzione e il prezzo pattuito. Il motivo è inammissibile. La censura del ricorrente si infrange contro la specifica ratio decidendi dell’impugnata sentenza a fondamento del rigetto da parte della corte di merito del motivo di gravame secondo cui "il FRIGENTI non ha né allegato, né tampoco dimostrato l'esistenza di un danno ulteriore rispetto alla restituzione delle somme versate". La corte di merito ha rilevato una carenza originaria di allegazione da parte del Frigenti di tale danno. Ha cioè accertato che nei gradi di merito, a fondamento della dedotta pretesa risarcitoria, l’odierno ricorrente non ha mai specificamente argomentato in odine alla circostanza che il valore commerciale dell'immobile fosse superiore al prezzo pattuito, né ha mai formulato domanda di condanna basata su tale differenziale. La corte di merito ha ulteriormente posto in rilievo la mancata allegazione di elementi probatori a sostegno di tale eventuale (ma non allegato) danno. La censura del ricorrente, così come formulata, si concentra esclusivamente sul secondo aspetto (il profilo probatorio), sostenendo che il danno in questione non necessiterebbe di specifica prova. In tal modo, però, essa non scalfisce in alcun modo la prima e autonoma ratio decidendi, quella basata sul difetto di allegazione. Va al riguardo osservato che l’accertamento compiuto dalla corte d'appello circa il contenuto degli atti di parte, e la conseguente mancata allegazione di una specifica posta di danno costituisce un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità se non attraverso la denuncia di un vizio revocatorio o di un'omessa valutazione di un fatto decisivo (nei limiti già esposti). Il ricorrente, invece, tenta di aggirare tale accertamento di fatto invocando una violazione di legge che, tuttavia, presuppone proprio ciò che il giudice di Numero registro generale 3851/2023 Numero sezionale 1551/2025 Numero di raccolta generale 27917/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 merito ha escluso: l'avvenuta rituale allegazione di quel danno. Orbene, la censura al riguardo mossa dal ricorrente risulta invero formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. Ove intenda contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa il contenuto di un atto processuale (nella specie, l'atto di citazione e l'atto di appello) il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di riportare debitamente nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a base della mossa censura, fornendo altresì puntuali indicazioni necessarie alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la S.C., al fine di renderne possibile l'esame, precisandone la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la relativa acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469 ). Orbene, nella specie il ricorrente, per poter utilmente sostenere che la Corte d'Appello avesse errato nel ritenere non allegato il danno da lucro cessante (differenza valore/prezzo), avrebbe dovuto trascrivere nel proprio ricorso per cassazione i passaggi specifici dell'atto di citazione di primo grado nonché la censura formulata nell’atto di appello avverso la statuizione al riguardo del giudice di prime cure. L’esame del ricorso rivela che tale onere non è stato in alcun modo assolto. Il ricorrente si è limitato a citare la giurisprudenza di legittimità, omettendo completamente di dimostrare, attraverso la riproduzione degli atti pertinenti, di avere allegato i fatti costitutivi della pretesa in argomento, nonché di porre questa Corte in condizione di verificare la correttezza o erroneità dell’accertamento al riguardo operato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza. Con conseguente irrilevanza altresì di ogni disamina in ordine ai criteri di prova Numero registro generale 3851/2023 Numero sezionale 1551/2025 Numero di raccolta generale 27917/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 e quantificazione del danno. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 aprile 2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3851/2023 Numero sezionale 1551/2025 Numero di raccolta generale 27917/2025 Data pubblicazione 20/10/2025