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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 02731/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 17 gennaio 2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano dell'Il gennaio 2023.

Rilevato che l'odierno ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dalla parte interessata e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Richiamata l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010), secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli art. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Ribadito altresì il principio (cfr. Sez. 2, n. 8803 del 02/02/2024, Rv. 285938), secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.

Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 17 gennaio 2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano dell'Il gennaio 2023. Rilevato che l'odierno ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dalla parte interessata e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Richiamata l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010), secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli art. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ribadito altresì il principio (cfr. Sez. 2, n. 8803 del 02/02/2024, Rv. 285938), secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione. Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris