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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 agosto 2024

Cassazione n. 22384/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6759/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 5/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 24/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AREZZO n.804/2023 depositata il 19/09/2023.

Rilevato che a seguito della comunicazione della proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha chiesto nel termine di legge la decisione sui di esso, onde il ricorso si intende rinunciato; ritenuto che il giudizio di cassazione dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, che si liquidano in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate – previa compensazione della metà –in € 700,00 oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 04/08/2024.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6759/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 5/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 24/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AREZZO n.804/2023 depositata il 19/09/2023. Rilevato che a seguito della comunicazione della proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha chiesto nel termine di legge la decisione sui di esso, onde il ricorso si intende rinunciato; ritenuto che il giudizio di cassazione dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, che si liquidano in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate – previa compensazione della metà –in € 700,00 oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 04/08/2024. Il
Decreto Cassazione n. 22384/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris