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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04926/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 684 / 20 2 1 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione -intimata- avverso la sentenza n. 3331/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina , depositata il 19 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il 26 aprile 2012,[OSCURATO:SOCIETA]. – Agente della riscossione per la provincia di Messina –notificò alla società consortile [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione (d’innanzi: «[OSCURATO:PERSONA]») una cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo di un credito tributario, a sua volta originata dal rilievo di omessi o ritardati versamenti di ritenute alla fonte per l’anno di imposta 2008, sulla base di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.

La contribuente impugnò la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, deducendo di aver sanato la propria posizione mediante ravvedimento.

I giudici adìti accolsero il ricorso.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia – sezione staccata di Messina –respinse il successivo appello erariale.

I giudici regionali disattesero l’eccezione di tardività del ravvedimento sollevata dall’Ufficio; osservarono, al riguardo, che era stata fornita la prova del fatto che due versamenti erano stati effettuati in ritardo, mentre sarebbe stato necessario dimostrare la tardività di tutti i versamenti.

3. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società contribuente è rimasta intimata.

Considerato che:1.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

La ricorrente osserva che, a fronte dell’iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di omesso o ritardato versamento di ritenute, era onere del contribuente fornire la prova dei puntuali versamenti; la sentenza d’appello sarebbedunque errata nella parte in cui ritiene sussistere un onere erariale in tal senso, ancorché riferito al ravvedimento dedotto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’affermata estinzione del suo debito tributario.

2. Il secondo motivo, formulato in via di subordine, denunzia la violazione degli artt. 1, 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, numm. 3) e 4), cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe errato nel non procedere allo scrutinio nel merito della pretesa impositiva, una volta accertato che alcuni versamenti erano stati effettuati in ritardo; infatti, «trattandosi del giudice del rapporto e non dell’atto, essa avrebbe dovuto rideterminare autonomamente le ritenute omesse e versate in ritardo, utilizzando gli elementi probatori acquisiti in giudizio e, se del caso, anche pervenendo a un risultato diverso rispetto agli importi iscritti a ruolo dall’Ufficio».

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Questa Corte ha più volte affermato che « nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, spetta al contribuente che “ritratta”la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., del fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria» (così Cass. n. 28105/2024; Cass. 6239/2020; Cass. n. 5728/2018, confermando l’orientamento interpretativo già illustrato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13378/2016, in particolare ai §31 e 32).

Pertanto, la possibilità del contribuente di contrastare la pretesa tributaria mediante dichiarazione integrativa, ed anche mediante ricorso giurisdizionale, non lo esime dall’onere di provare l’esattezza della propria prospettazione relativa alla corretta imposizione che deve essergli applicata, ed è compito innanzitutto del giudice del merito verificare se detta prova sia stata assicurata.

3.2. Nel ritenere che spettasse all’Ufficio dimostrare la tardività di tutti i versamenti asseritamente effettuati da [OSCURATO:PERSONA] in forma di ravvedimento operoso, la sentenza impugnata ha sovvertito il richiamato principio in punto al criterio di attribuzione dell’onere della prova.

Ne deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del restante, formulato in via di subordine; la sentenza impugnatava conseguentemente cassata con rinvio al giudice a quo , per il riesame della controversia alla luce del principio indicato e la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsoin relazione al primo motivo, assorbito il restante,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 684 / 20 2 1 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione -intimata- avverso la sentenza n. 3331/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina , depositata il 19 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il 26 aprile 2012,[OSCURATO:SOCIETA]. – Agente della riscossione per la provincia di Messina –notificò alla società consortile [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione (d’innanzi: «[OSCURATO:PERSONA]») una cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo di un credito tributario, a sua volta originata dal rilievo di omessi o ritardati versamenti di ritenute alla fonte per l’anno di imposta 2008, sulla base di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La contribuente impugnò la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, deducendo di aver sanato la propria posizione mediante ravvedimento. I giudici adìti accolsero il ricorso. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia – sezione staccata di Messina –respinse il successivo appello erariale. I giudici regionali disattesero l’eccezione di tardività del ravvedimento sollevata dall’Ufficio; osservarono, al riguardo, che era stata fornita la prova del fatto che due versamenti erano stati effettuati in ritardo, mentre sarebbe stato necessario dimostrare la tardività di tutti i versamenti. 3. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente è rimasta intimata. Considerato che:1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente osserva che, a fronte dell’iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di omesso o ritardato versamento di ritenute, era onere del contribuente fornire la prova dei puntuali versamenti; la sentenza d’appello sarebbedunque errata nella parte in cui ritiene sussistere un onere erariale in tal senso, ancorché riferito al ravvedimento dedotto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’affermata estinzione del suo debito tributario. 2. Il secondo motivo, formulato in via di subordine, denunzia la violazione degli artt. 1, 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, numm. 3) e 4), cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe errato nel non procedere allo scrutinio nel merito della pretesa impositiva, una volta accertato che alcuni versamenti erano stati effettuati in ritardo; infatti, «trattandosi del giudice del rapporto e non dell’atto, essa avrebbe dovuto rideterminare autonomamente le ritenute omesse e versate in ritardo, utilizzando gli elementi probatori acquisiti in giudizio e, se del caso, anche pervenendo a un risultato diverso rispetto agli importi iscritti a ruolo dall’Ufficio». 3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Questa Corte ha più volte affermato che « nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, spetta al contribuente che “ritratta”la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., del fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria» (così Cass. n. 28105/2024; Cass. 6239/2020; Cass. n. 5728/2018, confermando l’orientamento interpretativo già illustrato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13378/2016, in particolare ai §31 e 32). Pertanto, la possibilità del contribuente di contrastare la pretesa tributaria mediante dichiarazione integrativa, ed anche mediante ricorso giurisdizionale, non lo esime dall’onere di provare l’esattezza della propria prospettazione relativa alla corretta imposizione che deve essergli applicata, ed è compito innanzitutto del giudice del merito verificare se detta prova sia stata assicurata. 3.2. Nel ritenere che spettasse all’Ufficio dimostrare la tardività di tutti i versamenti asseritamente effettuati da [OSCURATO:PERSONA] in forma di ravvedimento operoso, la sentenza impugnata ha sovvertito il richiamato principio in punto al criterio di attribuzione dell’onere della prova. Ne deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del restante, formulato in via di subordine; la sentenza impugnatava conseguentemente cassata con rinvio al giudice a quo , per il riesame della controversia alla luce del principio indicato e la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsoin relazione al primo motivo, assorbito il restante,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di second
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