CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39069/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, in cui si deducono i seguenti motivi di doglianza: I) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 75 d.P.R. 309/90; travisamento dei fatti e delle risultanze processuali; mancanza della motivazione; motivazione apparente ed incongrua. II) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; motivazione apparente e incongrua; III) errato calcolo nella riduzione operata per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; IV) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Vista la memoria di replica depositata in atti, in cui la difesa, richiamandosi ai motivi di ricorso insiste per il loro accoglimento. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Ritenuto, quanto al primo motivo che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e che i rilievi proposti sono del tutto generici, tendenti a sollecitare una non consentita rivalutazione del fatto, a fronte a fronte di un corretto ed esaustivo apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui i giudici di merito, in maniera logica e coerente, hanno provveduto ad una attenta disamina del caso, offrendo adeguata motivazione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione. Ritenuto, quanto alla invocata riqualificazione, che i giudici di merito hanno provveduto a rigettare la richiesta sulla base di argomentazioni in fatto del tutto coerenti, rispettose dei principi stabiliti in questa sede n materia. Ritenuto, quanto al lamentato erroneo calcolo della pena, che la doglianza è manifestamente infondata, essendo la pena detentiva e quella pecuniaria del tutto indipendenti secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 27779 del 28/01/2016, Rv. 267051 - 01). Ritenuto, quanto all'entità della pena irrogata, che la sua determinazione è sorretta da conferente apparato argomentativo. Invero, la Corte di merito nell'individuare la pena base in misura superiore al minimo edittale, ha posto in rilievo la gravità del fatto. Deve in proposito rilevarsi come la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientri nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza non ricorrente nel presente caso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere est