CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 30405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 906/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] LameI4,3 ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di rTh appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala, riducendo a mesi tre, giorni ventisei di reclusione e 117 euro di multa la pena per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 110 cod. pen. - nor è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. - è aspecifico in quanto la circostanza aggravante riconosciuta è quella della violenza sulle cose; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di confronto con le ragioni che avevano indotto la Corte di appello a ritenere che il fatto non fosse di particolare tenuità (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata ); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]