CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 2-42_. 6tt CL-Ctih-OSOJtLf 011 (\hit-fo-e -444. n v9 12 Li ',Q oe-e.? Le-,0_7(2>-,3 (21-1 .n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 9 dicembre 2020 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 15 febbraio 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], applicando, oltre alla pena - sospesa - di mesi quattro di reclusione, quella pecuniaria di euro 800 di multa. È stata confermata nel resto la condanna del Simonetti per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, consistito nella illegale detenzione di un fucile calibro 12, accertato il 24 marzo 2015 in Offida. Risulta applicata al Simonetti la circostanza attenuante di cui all'art. 5 della medesima legge, nonché le circostanze attenuanti generiche. L' arma, secondo la ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito, era stata rinvenuta nell'immobile costituente l'abitazione di residenza dell'imputato, che non aveva adempiuto all'obbligo di ripetere la denuncia della detenzione del fucile all'Autorità competente dopo la morte del padre, avvenuta nel 2006; la Corte territoriale riteneva provata la consapevolezza della presenza dell' arma in capo al Simonetti, che aveva condotto i carabinieri sul posto, giudicando irrilevante e inescusabile l'eventuale ignoranza dell'obbligo di denuncia da parte dell'imputato - peraltro detentore di altre due armi regolarmente denunciate -, essendo il delitto punibile a titolo di dolo generico. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è illogica sia nella ricostruzione dei fatti che nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, essendosi la Corte di merito limitata a mere asserzioni di principio, di natura astratta, che non si sono confrontate con le allegazioni difensive, in particolare facendo discendere la ritenuta disponibilità dell' arma dalla sua presenza in un armadio. Si contesta che la disponibilità del fucile potesse evincersi dalla mera relazione di fatto della res con l'agente, in assenza dell'animus, rilevando che dopo il decesso del padre dell'imputato l'arma era sempre rimasta nel medesimo armadio, nascosta in una delle numerose stanze dell'ampio casolare. Si ribadisce che la denuncia della detenzione dell'arma, nello stesso luogo, era già stata effettuata dal padre defunto e si censura la ritenuta sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo del reato, non equivalendo la mera consapevolezza della presenza delle armi, in qualità di erede, alla disponibilità concreta. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis, comma 4 , cod. pen. Si rappresenta che la riduzione di un solo giorno della pena, in applicazione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 5, ha reso inapplicabile la causa di non punibilità, vanificando la ratio della norma, in quanto la diminuzione di un giorno non porterebbe mai alcun reato, pur attenuato, sotto la soglia di applicazione prevista dalla suddetta causa di non punibilità. Si rammenta la sussistenza, nel caso di specie, degli ulteriori presupposti positivi, già riconosciuti dal giudice di primo grado: non gravità della condotta, occasionalità della stessa e mancanza di precedenti penali in capo al ricorrente. 2.3 Al terzo motivo si ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 bis cod. pen. in riferimento agli artt. 3,13,25 e 27 Cost. . La questione afferisce alla mancata estensione di applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. all'ipotesi attenuata di cui all'art. 5 legge 895/1967, in ragione del limite massimo della pena astrattamente superiore ai cinque anni. Ciò, in tesi, determinerebbe un ingiustificabile e irragionevole diverso trattamento rispetto alle altre ipotesi di reato rientranti nella norma, pur astrattamente configurabili come di particolare tenuità. 2.4 Con memoria aggiuntiva il ricorrente ha chiesto di sospendere il procedimento in ragione della approvazione della legge delega n.134 del 2021, contenente criteri direttivi relativi all'accesso alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in termini più ampi rispetto a quelli attualmente vigenti (criteri che consentirebbero l'applicazione della causa di non punibilità). 3. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II primo motivo è inammissibile perché non consentito, trattandosi di richiesta di rivalutazione del fatto.Nessun vizio logico è riscontrabile nel percorso argomentativo delle decisioni in atti, posto che il rapporto di signoria di fatto con l'arma è stato desunto in modo del tutto congruo dalla ubicazione della medesima e dalla avvenuta indicazione del luogo di deposito fornita agli operanti in sede di accesso. Gli indicatori fattuali del dolo generico risultano solidamente ancorati alla circostanza per cui il ricorrente risulta possessore di altri armi, aspetto che rafforza la conoscenza dell'obbligo di denunzia. 3.2 Gli ulteriori motivi sono infondati. La circostanza attrenuante di cui all'articolo 5 della legge n.895 del 1967, pur essendo ad effetto speciale, non indica il minimo della riduzione di pena conseguente alla sua applicazione (la pena è ridotta in misura..non eccedente i due terzi). Da ciò deriva che ai fini della determinazione del quantum di pena massima, idoneo a rendere applicabile la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., pur trattandosi di circostanza ad effetto speciale (valutabile ai sensi del comma 4 della medesima disposizione) , l'abbattimento di pena (in astratto) va limitato ad un giorno di reclusione (in caso analogo v. Sez. III n. 35591 del 11.5.2016, rv 267647). Non vi è dubbio, pertanto, che nel caso in esame la pena massima resta - in tale calcolo astratto - superiore ai cinque anni di reclusione e ciò rende nYon applicabile l'istituto della particolare tenuità del fatto, come si è ritenuto in sede di merito. 3.3. Ciò non determina alcun sospetto di illegittimità costitizionale, trattandosi di opzione legislativa (quella di prevedere l'applicabilità della disposizione di favore solo in ipotesi di fatti punibili con pena massima non superiore a cinque anni) tesa a selezionare le fattispecie di reato secondo un criterio oggettivo correlato a limiti edittali della sanzione, in quanto tale non irragionevole e soprattutto univoco. Non può, inoltre, adottarsi alcun provvedimento di sospensione del giudizio in ragione del contenuto della legge delega n.134 del 2021. Se è vero che il diverso criterio di computo delineato nella delega potrebbe giovare, sotto tale profilo, al ricorrente (dato che il criterio di accessibilità viene modellato, in prospettiva, sulla entità del minimo edittale) è altrettanto inn6abile che la disposizione di delega - indicando un criterio, seppur dettagliato - non ha alcuna vigenza immediata e l'emissione dei decreti legislativi è fatto che non può dirsi certo, dipendendo conmunque da un atto di esercizio di volontà politica di effettiva attuazione dei contenuti della delega.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos