CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 34456/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso e più favorevole giudizio di merito in ordine al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati, continuazione che la Corte ha non illogicamente escluso, ritenendo che non fosse configurabile una deliberazione iniziale coinvolgente sia il furto sia le successive condotte di resistenza e lesioni in danno degli operanti, Ritenuto che il secondo motivo è genericamente formulato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla parziale capacità rappresentativa delle fotografie prodotte, dato non idoneamente smentito in questa sede se non sulla base di apodittiche asserzioni; Ritenuto che il terzo motivo riproduce deduzioni già formulate e non illogicamente esaminate dalla Corte con motivazione che dà conto dei rilievi difensivi, proponendo una ricostruzione che sfugge alle censure formulate in ordine alla consapevolezza della veste degli inseguitori nonché in ordine alle rispettive posizioni e alle manovre compiute dalle vetture; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]