CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 06035/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Gela, ha riqualificato di fatti ascritti all'imputata [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. rideterminandone la pena e ha confermato nel resto la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe per il reato di tentato furto in abitazione aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose (artt. 110, 56, 624-bis, 625 n. 2 cod. peri.). Letta la memoria pervenuta in data 2 gennaio 2025 a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] in data 2 gennaio 2025. Considerato che con il primo ed unico motivo - con cui i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurazione della privata dimora necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. - è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (S.U. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) e con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, avendo ritenuto che il luogo del tentato furto fosse una privata dimora, ancorché un'abitazione rurale, rimanendo irrilevante la circostanza di fatto che essa non fosse in quel momento abitata. Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge in ordine alla riqualificazione - è manifestamente infondato atteso che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata senza preventivamente renderne edotte le parti non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, ove non avvenga a sorpresa, allorché l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione» (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817-03); la Corte territoriale, pertanto, con congrua motivazione del principio di diritto su richiamato ha operato una qualificazione in senso favorevole all'imputata (si veda pag. 6).Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge in ordine all'art. 597 cod. proc. pen. in relazione alla pena in concreto inflitta - è manifestamente infondato perché, nel lamentare una "pronuncia meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata", la difesa ha mancato di confrontarsi con le emergenze processuali, essendo stata ridotta la pena inflitta in primo grado da mesi quattro di reclusione a mesi due e giorni venti di reclusione in appello. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 )