CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 25188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'espulsione disposta a suo carico dal Magistrato di sorveglianza in sede, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998, in quanto condannato in espiazione della pena irrogata con la sentenza, del 24 marzo 2021, del Tribunale di Bergamo. Ritenuto che il motivo dedotto (vizio di motivazione) devolve censura costituita da doglianza non scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione e, in ogni caso, inammissibile in quanto reiterativa dell'opposizione proposta. Rilevato, infatti, che nel testo del provvedimento censurato (cfr. pag. 1 e ss.), si fa riferimento, con ragionamento esauriente e non manifestamente illogico, a documentazione (nota del 6 maggio 2022 della Questura di Bergamo) con la quale il ricorso non si confronta in alcuna parte. Considerato, quanto all'esistenza di parenti stabilmente radicati sul territorio italiano, che si tratta di circostanza già rimessa, con l'opposizione, alla valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha risposto a tale rilievo con ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, non smentito da documentazione in senso contrario. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]