CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 49565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di SIENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020, con la quale si chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria trasmessa in via telematica dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIENA, nella quale si chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. fr [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace di Siena dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, D. Lgs. 286 del 1998, perché non ottemperava al decreto di espulsione dal territorio dello Stato, intimato dal Prefetto di Siena e notificato al Tafili in data 5/8/2016, trattenendosi senza giustificato motivo nel territorio italiano. [OSCURATO:PERSONA], il giorno 12 agosto 2017 (data dell'accertamento). L'imputato veniva quindi condannato alla pena di € 10.000,00 di multa, nonché alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 604, comma 5-bis, e 420-quater cod. proc. pen., per non avere il giudice di pace accertato che il Tafili avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento, come da pedissequa eccezione difensiva. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'affermazione di responsabilità per il contestato reato ex art. 14, comma 5-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa pronuncia ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, per la dedotta particolare tenuità del fatto. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, assorbente di tutti gli altri. 1.1. È noto che, già prima dell'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 279420- 01). Tale principio è stato successivamente positivizzato nell'art. 162, comma 4- bis, cod. proc. pen., al fine di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte del soggetto assistito dal difensore d'ufficio in dipendenza della designazione operata dall'autorità giudiziaria o di polizia che procede e che, non derivando da una scelta fiduciaria dell'interessato, di cui il legale sia consapevole, non assicura quei contatti e quelle comunicazioni che sono necessari per garantire il pieno dispiegamento della difesa. 1.2. Il caso di specie, come puntualizzato nella memoria difensiva, evidenzia che il tempus commissi delitti è collocabile nell'agosto del 2016, quando il citato principio era ancora di esclusiva matrice giurisprudenziale; ciononostante la relativa eccezione, provata dall'allegazione del verbale di udienza del 9/10/2020, è stata illegittimamente disattesa, così dando luogo ad un vizio rilevante in punto di accertamento della regolare costituzione del contraddittorio processuale. Ciò vizia ab imis il rapporto processuale, rendendo necessario annullare l'impugnata sentenza, con rinvio all'Ufficio del giudice di pace di Siena affinché il processo sia iniziato ex novo da altro giudice, previo controllo della regolare instaurazione del contraddittorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Siena, in diversa persona fisica. Così deciso il giorno 20 ottobre 20