CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 06176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111/09/1992 avverso il provvedimento del 29/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata telematicamente in data 29.12.2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] manno Gorpia, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto alla cancelleria di questa Corte di trasmettere alla Procura Generale presso la Corte d'appello di Milano l'estratto esecutivo, limitatamente ai fatti già coperti da giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione n. 40320/2021, trasmissione invocata in applicazione del c.d. giudicato progressivo, atteso che dall'esecuzione parziale della sentenza potrebbe derivare la scarcerazione dello Scirocco. Precisa la difesa che la già men- zionata scarcerazione è stata richiesta alla Corte d'appello di Milano che, tuttavia, con provvedimento del 23.12.2022, allegato all'istanza, ha rilevato di aver pro- nunciato sentenza, in sede di rinvio, limitatamente al capo 25) della contestazione (reato associativo di cui all'art. 74, TU Stup.), affermando che la competenza alla trasmissione dell'estratto sarebbe da ritenersi in capo alla Procura Generale della Corte di cassazione. 2. Il Presidente titolare, qualificata l'istanza a norma dell'art. 624, cod. proc. pen., ha provveduto pertanto a fissare l'udienza "de plano" per il 16 gennaio 2023. 3. È stata, infine, acquisita copia della sentenza 27.04.2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano in sede di rinvio disposto da questa Sezione con la richia- mata sentenza, in quanto necessario al fine di valutare l'istanza, apprendendosi che avverso la predetta sentenza pende ricorso per cassazione avanti alla Quarta sezione penale di questa Corte (r.g. 36469/2022), fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'istanza in esame, la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] ha pre- messo che, con sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Milano in data 16.06.2020, era stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal GUP/Tribunale di Milano 28.02.2019, relativa ai capi 25), reato di cui all'art. 74, TU Stup., e 27), reato di cui all'art. 73, TU Stup., riqualificando giuridicamente i fatti sub 25) nel delitto di cui all'art. 74, co. 2, TU Stup., in luogo dell'originaria condanna, pronunciata per il delitto di cui all'art. 74, co. 1, TU Stup.2. La predetta sentenza, nel confermare il giudizio del GUP, aveva ricono- sciuto l'esistenza del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati ai capi 25) e 27) e quello oggetto di giudizio della sentenza n. 1735/17 del Tribunale di Milano, passata in giudicato in data 09.10.2017. 3. La Corte di cassazione, a seguito di ricorso del PG presso la Corte d'ap- pello avverso la sentenza 16.06.2020 riguardante la sola qualificazione giuridica del fatto sub 25), da riqualificarsi a norma del co. 1 dell'art. 74, TU Stup., in accoglimento di tale ricorso, con sentenza n. 40320/2021, disponeva l'annulla- mento di tale sentenza limitatamente al mancato riconoscimento del ruolo apicale dello Scirocco, rinviando alla Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto, così confermando quindi implicitamente la statuizione di irrevocabilità della sentenza relativamente al residuo reato ascritto allo [OSCURATO:PERSONA] (capo 27) ed ai reati ritenuti in continuazione. 4. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 27.04.2022, oggetto di impu- gnazione dinanzi alla Quarta sezione penale di questa Corte con udienza fissata in data 23.02.2023, ha confermato la qualificazione giuridica originariamente og- getto della sentenza di condanna emessa dal primo giudice (art. 74, co. 1, TU Stup.), così statuendo in punto di pena: "Circostanze attenuanti generiche equi- valenti alle contestate aggravanti, recidiva già esclusa dal primo giudice, pena base per il reato di cui al Capo 25, prossima anche se non pari al minimo edittale, data la gravità del fatto e la presenza di rilevanti e numerosi precedenti penali anche specifici che l'imputato presenta, di anni 21 reclusione; aumentata per la continuazione con il capo 27) anni 22 di reclusione; aumentata per la continua- zione con i fatti di cui alla sentenza n. 1735/17 del Tribunale di Milano di comples- sivi anni I e mesi I di reclusione (mesi 9 di reclusione per la detenzione dei 367 Gr di cocaina e di mesi 3 per gli ulteriori 54 grammi), anni 23 e mesi 1 di reclusione; pena finale di anni 15, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, così ridotta per il rito". 5. Tanto premesso, l'istanza in esame deve essere valutata alla luce di quanto dispone l'art. 624, cod. proc. pen., secondo cui "1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. 2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordi- nanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice compe- tente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità. 3. La corte di cassa- zione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127". 6. Nel caso di specie, la sentenza in relazione alla quale si pone l'esigenza di dichiarare quali parti diventano irrevocabili è rappresentata dalla sentenza n. 40320/2021 di questa Sezione che, come anticipato, aveva annullato parzialmente la sentenza della Corte d'appello di Milano 16.06.2020, limitatamente alla qualifi- cazione giuridica del reato sub 25), ossia del reato associativo. 7. Orbene, in relazione al caso di specie, occorre tener conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della cer- tezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cogni- zione e non attraverso ragionamenti ipotetici (Sez. U, sentenza n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 27/01/2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 03). 8. La sentenza n. 40320/2021, come detto, aveva disposto l'annullamento parziale limitatamente al reato di cui al capo 25), determinando, quindi, l'interve- nuta irrevocabilità di quelle parti della sentenza d'appello 16.06.2020 relativa alla condanna inflitta per il reato sub 27), anche nella parte in cui aveva riconosciuto l'esistenza del vincolo della continuazione con i fatti già giudicati ed oggetto della sentenza irrevocabile n. 1735/2017 emessa dal tribunale di Milano. 9. Proprio esaminando la sentenza della Corte territoriale, emessa in sede di rinvio in data 27.04.2022, e tenendo in considerazione la decisione di questa Corte n. 40320/2021, divenuta irrevocabile per il capo 27), non può tuttavia rite- nersi soddisfatta, ai fini di quanto stabilito dalle richiamate Sezioni Unite Gialluisi, la condizione richiesta per poter porre in esecuzione la pena inflitta in relazione al capo divenuto irrevocabile, ossia che "sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rin- vio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici". 10. Ed infatti, ciò che risulta pacificamente nel caso in esame, è che non è stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, alla luce della sentenza di annullamento parziale di questa Corte che aveva disposto l'annullamento solo per il capo 25), riqualificato giuridicamente dalla sentenza della Corte d'appello 27.04.2022 nell'ipotesi del comma primo dell'art. 74 TU Stup., con ridetermina- zione del complessivo trattamento sanzionatorio (che ha investito anche la pena inflitta con la sentenza irrevocabile n. 1735/2017, la cui pena era stata determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la continuazione dalla sentenza 16.06.2020 in mesi 8 e gg. 20 di reclusione, laddove il giudice di rinvio con la sentenza 27.04.2022 l'ha rideterminata in anni 1 e mesi 1 di reclusione), non presentando quindi la pena per i capi divenuti irrevocabili i caratteri della completezza, avendo, come visto, la stessa subito modifiche in sede di giudizio di rinvio, non essendo peraltro ancora divenuta irrevocabile la richiamata sentenza 27.04.2022, pendendo infatti ricorso per cassazione con udienza fissata per il 23.02.2023. 11. Alla luce di quanto sopra, non può quindi essere favorevolmente accolta l'istanza proposta nell'interesse dello Scirocco, dovendosi attendere la decisione della Quarta Sezione di questa Corte sul ricorso pendente avverso la sentenza 27.04.2022 già citata. P.Q.M. Rigetta l'istanza e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento d