CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RELLI; RG 7550/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di cui agli artt. 216 co. 1 nn. 1 e 2 e 219 co. 2 n. 1 L.F.; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e letta la richiesta di trattazione orale del procedimento proveniente dal medesimo difensore; Premesso che, per i procedimenti assegnati alla settima sezione, che seguono il modello procedimentale di cui all'art. 611 cod. proc. pen., non è prevista la possibilità di chiedere la trattazione in pubblica udienza; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità deducendo l'omessa valutazione di risultanze istruttorie e probatorie - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, con cui il ricorrente tenta di ottenere una nuova valutazione probatoria riportando stralci di deposizioni, ma senza denunziare un travisamento della prova. Quanto a quest'ultimo, in particolare, giova ricordare che esso consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché, devono ritenersi inammissibili i motivi — come quello sub iudice — contenenti trascrizioni parziali di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro visione atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 34 e 498 cod. proc. pen. - è generico in quanto non chiarisce quali sarebbero stati gli specifici momenti dell'istruttoria dibattimentale in cui sarebbe stato un intervento poco corretto del Presidente del Collegio; Rilevato che il terzo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. è completamente generico siccome composto di sole proposizioni teoriche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere est