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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07258/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese.

Udite le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Barbara FROIO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Catanzaro, in data 8 luglio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro in data 22 novembre 2016, ha condannato la ricorrente alla pena di anni 1, mesi 9 e giorni 20 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. e dichiarato prescritti i reati di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 481 e 640 cod. pen. contestati ai co-imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e SURACE Francesco. 2.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 640 e 648-bis cod. pen. e l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei reati presupposti del reato di riciclaggio.

2.1. I giudici di merito non avrebbero adeguatamente confutato il primo motivo di appello con il quale la difesa aveva sostenuto che i titoli di credito incassati dalla ricorrente non potevano esser qualificati come provento illecito del reato di truffa, rappresentando l'adempimento al contenuto precettivo delle sentenze emesse nelle cause civili.

Il soggetto tratto in errore non sarebbe il Giudice ma la società [OSCURATO:SOCIETA] con conseguente insussistenza della truffa processuale, risultando mancante il nesso di derivazione dei titoli portati all'incasso da una precedente condotta delittuosa che ne avrebbe cagionato la produzione.

I giudici di merito avrebbero confuso l'illecita provenienza del denaro con la illiceità della operazione di cambio in valuta del titolo e non avrebbero tenuto in considerazione il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di riciclaggio, è necessario che la condotta di trasferimento o sostituzione del denaro riguardi somme in sé provenienti da delitto con conseguente vizio della motivazione.

2.2. Il Tribunale avrebbe ritenuto frutto di contraffazione soltanto i mandati conferiti dalle persone offese che hanno espressamente escluso l'esistenza di qualunque rapporto con i due coimputati della FROIO e, di conseguenza, avrebbe dichiarato la falsità delle procure alle liti rilasciate da NISTICO' Sostene, COSENTINO Nicola, ASCIUTTO [OSCURATO:PERSONA], ANDREANO Patrizia e AMATO Mario.

La sentenza di primo grado è, quindi, manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui condanna la FROIO per tutte le condotte contestate nonostante la mancata declaratoria di falsità delle procure rilasciate da BATTAGLIA Antonio, EPIFANI Andrea, PAPARO Rosa e VISCOMI Antonio.

2.3. La motivazione impugnata è illogica e lesiva dell'art. 521 cod. proc. pen. nella parte in cui afferma che l'elemento materiale del delitto di truffa non è rappresentato dalla falsificazione delle firme apposte sulle procure speciali e della conseguente induzione in errore della [OSCURATO:SOCIETA]. ma dalla fraudolenta induzione dei terzi a far sottoscrivere documenti senza spiegarne le finalità, condotta mai contestata agli imputati.2.4.

La Corte territoriale, con motivazione apodittica ed apparente, avrebbe ritenuto comprovata la falsità della sottoscrizione presente sulla procura alle liti intestata a NISTICO' Sostene nonostante la contraddittorietà delle sue dichiarazioni evidenziate nell'atto di appello (in particolare il NISTICO' nel corso del suo esame dibattimentale avrebbe negato di aver firmato documenti necessari per intestare una causa avverso la [OSCURATO:SOCIETA] a differenza di quanto dichiarato nel corso delle indagini allorquando aveva riferito di aver firmato e consegnato a NICOMEDE Vincenzo un atto per proporre azione contro la [OSCURATO:SOCIETA])

3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'idoneità della condotta contestata alla ricorrente ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni.

I giudici di appello non avrebbero motivato in ordine alla capacità delle operazioni di cambio in valuta effettuate dalla FROIO ad ostacolare l'identificazione della provenienza delle somme incorporate negli assegni portati all'incasso.

Secondo la difesa la natura dei titoli in questione (titoli postali circolari recanti la stampa del nominativo del beneficiario e dell'emittente), la necessaria registrazione telematica ed il conseguente irreversibile tracciamento descritti dal teste [OSCURATO:PERSONA] comproverebbe che la condotta posta in essere dalla ricorrente non era idonea ad ostacolare l'accertamento della provenienza dei titoli oggetto di giudizio.

4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio.

I giudici di merito, con motivazione apodittica, avrebbero desunto la sussistenza del dolo esclusivamente dalla circostanza che gli assegni sono stati negoziati da soggetti diversi dagli effettivi beneficiari previa consegna della sola fotocopia dei documenti di identità.

La Corte territoriale avrebbe affermato che la consapevolezza da parte della FROIO della provenienza illecita dei titoli di credito sarebbe desumibile dalla serialità delle operazioni in un ufficio postale di modeste dimensioni, affermazione erronea in quanto la contestazione ha ad oggetto esclusivamente 11 operazioni effettuate nel periodo ricompreso tra il 30 luglio 2018 ed il 18 ottobre 2008).4.1.

I giudici di appello non avrebbero tenuto in conto le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che l'ufficio postale diretto dall'imputata era molto frequentato, anche da soggetti non residenti in Guardavalle, con una media di 100/200 operazioni al giorno.

A giudizio della difesa l'istruttoria non avrebbe fornito elementi univoci da cui desumere la mala fede della FROIO, avendo il teste IRENI chiarito che nell'anno 2008 era possibile procedere all'incasso degli assegni previa acquisizione di copia dei documenti di identità del beneficiario ed il teste VERALDI affermato che le operazioni di cambio effettuate dall'imputata erano formalmente regolari.

4.2. La difesa ha, inoltre, evidenziato che le modalità di registrazione telematica dei titoli e la necessaria autorizzazione all'incasso da parte del sistema centrale potevano ragionevolmente indurre la FROIO ad escludere la provenienza delittuosa dei titoli in questione, valorizzando la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che l'operazione di incasso sarebbe stata bloccata dal sistema telematico in caso di tentato incasso di assegni bloccati o smarriti.

Nel ricorso viene, infine, evidenziata l'assenza di qualsivoglia elemento indiziario da cui desumere alcun rapporto di cointeressenza o di semplice conoscenza fra la FROIO e gli avvocati accusati dei reati presupposti di falso e truffa.

5. In data 2 novembre 2022 il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo di ricorso è reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

1.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna un ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non nnassimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

1.2. Peraltro, la Corte territoriale ha confutato le doglianze contenute nell'atto di appello, affermando, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, la provenienza illecita dei titoli di credito posti all'incasso presso l'ufficio postale diretto dalla FROIO.

In proposito, i giudici di appello hanno adeguatamente valorizzato le dichiarazioni delle persone offese le quali hanno confermato di esser ignari della conclusione a loro favorevole delle cause avviate a loro insaputa dal SURACE e dal [OSCURATO:PERSONA] e di non aver mai incassato i titoli dì credito in questione, dando piena dimostrazione della provenienza delittuosa degli stessi, trattandosi di profitto delle condotte truffaldine rubricate (vedi pagg. da 3 a 7 della sentenza impugnata).

1.3. Va, inoltre, sottolineata la carenza di interesse del ricorrente in ordine alla doglianza con cui viene eccepita la manifesta illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna la FROIO per tutte le condotte contestate nonostante la mancata declaratoria di falsità delle procure rilasciate da BATTAGLIA Antonio, EPIFANI Andrea, PAPARO Rosa e VISCOMI Antonio.Deve esser evidenziato, in proposito, che la sentenza impugnata ha correttamente fatto riferimento alla falsificazione della sola procura rilasciata dal NISTICO' con conseguente irrilevanza di quanto in precedenza affermato dal primo giudice.

1.4. Destituita di fondamento è l'eccepita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

La motivazione oggetto di ricorso, pur valorizzando modalità delle condotte non dettagliatamente descritte nel capo di imputazione, non è contraddistinta da alcuna violazione del principio di corrispondenza previsto dall'art. 521 cod. proc. pen. in quanto i giudici dell'appello si sono limitati ad una maggiore specificazione della complessa attività truffaldina posta in essere in danno delle persone offesa, indicando condotte desumibili dall'analisi delle dichiarazioni rese dalle persone offese e dai testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizione del giudizio di appello.

Va ricordato, in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie.

Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (vedi Sez. 5, n. 3330 del 06/20/2022, dep. 2023, Presotto, non massimata; Sez. 3, n. 18855 del 23/02/2022, Voce, non massimata).

Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è, infatti, funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto modo di difendersi (vedi Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955-01; Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477- 01).In definitiva, anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazione dell'imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussiste alcuna violazione del principio dell'art. 521 cod. proc. pen. allorquando i punti rilevanti della imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulteriore sviluppo in giudizio, risultando chiaro come indirizzare l'esercizio in concreto del diritto di difesa (vedi Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 - 01).

Applicando tali principi alla fattispecie in esame non vi è dubbio che la sentenza impugnata abbia individuato le condotte illecite di cui ai capi A) e B) dell'imputazione sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi già nel corso del giudizio di primo grado, ma al contempo può affermarsi che tale integrazione non ha comportato alcuna compressione dell'esercizio del diritto di difesa in considerazione del fatto che l'imputazione rubricata enunciava in termini chiari e sufficientemente completi, gli elementi essenziali degli addebiti.

1.5. La doglianza con cui il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa NISTICO', è articolata esclusivamente in fatto e, quindi, proposta al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dal NISTICO' e del fatto che è stata adeguata spiegazione dei motivi dell'apparente contraddizione segnalata dalla difesa (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

Le Sezioni Unite hanno, in proposito, statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), contraddizioni non ravvisabili nel caso di specie.

1.6. Deve esser, infine, ribadito che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500).

La motivazione inerente la sussistenza dell'elemento materiale del reato di riciclaggio contiene, pealtro, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici di appello.

2. Il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di riciclaggio, oltre ad essere reiterativo, è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui l'incasso e la conseguente monetizzazione di titoli di credito di provenienza delittuosa costituisce condotta idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio in quanto tali operazioni possono rendere più arduo l'accertamento della loro provenienza delittuosa (vedi Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, Roberti, Rv. 265988 - 01; Sez. 2, n. 30304 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazza, non massimata).

Si evince, infatti, dal dato testuale della norma (là dove si parla di «ostacolare») e dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che integra il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, cosicché neppure rileva che le operazioni realizzate siano tracciabili, in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183- 01; Sez. 2, n. 48026 del 18/10/2022, Trommacco, non massimata).

Nello stesso senso questa Corte ha affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista è provento di delitto, li giri a terzi precisando che è irrilevante la tracciabilità dell'operazione, atteso che la ricezione delle somme portate nell'assegno ed il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolare l'individuazione del provento delittuoso (Sez. 2, n. 46319 del 21/09/2016, Cipolla, Rv. 268316 - 01; Sez. 2, n. 43420 del 28/09/2022, Spalletta, non massimata).

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni che seguono.

3.1. La Corte territoriale ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio esclusivamente dai seguenti elementi logico-fattuali: reiterato incasso di assegni da parte di soggetti diversi dai beneficiari dei titoli di credito in un ufficio postale di ridotte dimensioni, identificazione dei soggetti mediante la mera acquisizione di fotocopia del documento di identità da parte della FROIO.

Appare evidente che detta motivazione non fornisce elementi logico- probatori idonei a comprovare che la FROIO avesse la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa dei titoli di credito posti all'incasso stante la natura generica ed ambigua delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici di merito.

La conclusione cui giungono i giudici di merito è simile, ad un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi sopravvalutati, in senso non conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Deve esser, quindi, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato.

Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di consistente verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale (vedi pag. 7 della sentenza impugnata).

3.2. La motivazione è, inoltre, del tutto carente in quanto non si confronta con le deduzioni con le quali la difesa aveva indicato elementi logico-probatori ritenuti idonei a dimostrare la buona fede dell'imputata e segnalato le incongruità del percorso argomentativo seguito dal primo giudice con conseguente vizio di motivazione.

La Corte di merito si è limitata a condividere l'impostazione del giudice di primo grado, senza lo sviluppo di un incedere argomentativo autonomo finalizzato a confutare le doglianze difensive dedotte nei motivi di appello.

In particolare, i giudici di appello non hanno affrontato in alcun modo quanto affermato dai testi IRENI e VERALDI in ordine all'elevato numero di operazioni giornaliere che venivano effettuate nell'ufficio postale diretto dall'imputata ed in relazione al fatto che, all'epoca delle condotte in esame, era possibile procedere all'incasso degli assegni previa acquisizione della sola copia dei documenti di identità del beneficiario.

Parimenti la motivazione non contiene alcuna valutazione in ordine a quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla procedura di automatico blocco delle operazioni di incasso di assegni denunciati smarriti o comunque bloccati per altra causa.

La Corte territoriale non si è confrontata, infine, con quanto eccepito nell'atto di appello in relazione all'assenza di elementi indiziari da cui desumere l'esistenza di un rapporto anche solo di semplice conoscenza fra la FROIO ed i due coimputati.

3.3. Le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato.

Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità del ricorrente, previa confutazione dei sopraindicati elementi probatori di segno contrario.

Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie.

In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato.

Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro, che si pronuncerà su tutte le criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. Udite le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Barbara FROIO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Catanzaro, in data 8 luglio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro in data 22 novembre 2016, ha condannato la ricorrente alla pena di anni 1, mesi 9 e giorni 20 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. e dichiarato prescritti i reati di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 481 e 640 cod. pen. contestati ai co-imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e SURACE Francesco. 2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 640 e 648-bis cod. pen. e l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei reati presupposti del reato di riciclaggio. 2.1. I giudici di merito non avrebbero adeguatamente confutato il primo motivo di appello con il quale la difesa aveva sostenuto che i titoli di credito incassati dalla ricorrente non potevano esser qualificati come provento illecito del reato di truffa, rappresentando l'adempimento al contenuto precettivo delle sentenze emesse nelle cause civili. Il soggetto tratto in errore non sarebbe il Giudice ma la società [OSCURATO:SOCIETA] con conseguente insussistenza della truffa processuale, risultando mancante il nesso di derivazione dei titoli portati all'incasso da una precedente condotta delittuosa che ne avrebbe cagionato la produzione. I giudici di merito avrebbero confuso l'illecita provenienza del denaro con la illiceità della operazione di cambio in valuta del titolo e non avrebbero tenuto in considerazione il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di riciclaggio, è necessario che la condotta di trasferimento o sostituzione del denaro riguardi somme in sé provenienti da delitto con conseguente vizio della motivazione. 2.2. Il Tribunale avrebbe ritenuto frutto di contraffazione soltanto i mandati conferiti dalle persone offese che hanno espressamente escluso l'esistenza di qualunque rapporto con i due coimputati della FROIO e, di conseguenza, avrebbe dichiarato la falsità delle procure alle liti rilasciate da NISTICO' Sostene, COSENTINO Nicola, ASCIUTTO [OSCURATO:PERSONA], ANDREANO Patrizia e AMATO Mario. La sentenza di primo grado è, quindi, manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui condanna la FROIO per tutte le condotte contestate nonostante la mancata declaratoria di falsità delle procure rilasciate da BATTAGLIA Antonio, EPIFANI Andrea, PAPARO Rosa e VISCOMI Antonio. 2.3. La motivazione impugnata è illogica e lesiva dell'art. 521 cod. proc. pen. nella parte in cui afferma che l'elemento materiale del delitto di truffa non è rappresentato dalla falsificazione delle firme apposte sulle procure speciali e della conseguente induzione in errore della [OSCURATO:SOCIETA]. ma dalla fraudolenta induzione dei terzi a far sottoscrivere documenti senza spiegarne le finalità, condotta mai contestata agli imputati.2.4. La Corte territoriale, con motivazione apodittica ed apparente, avrebbe ritenuto comprovata la falsità della sottoscrizione presente sulla procura alle liti intestata a NISTICO' Sostene nonostante la contraddittorietà delle sue dichiarazioni evidenziate nell'atto di appello (in particolare il NISTICO' nel corso del suo esame dibattimentale avrebbe negato di aver firmato documenti necessari per intestare una causa avverso la [OSCURATO:SOCIETA] a differenza di quanto dichiarato nel corso delle indagini allorquando aveva riferito di aver firmato e consegnato a NICOMEDE Vincenzo un atto per proporre azione contro la [OSCURATO:SOCIETA]) 3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'idoneità della condotta contestata alla ricorrente ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni. I giudici di appello non avrebbero motivato in ordine alla capacità delle operazioni di cambio in valuta effettuate dalla FROIO ad ostacolare l'identificazione della provenienza delle somme incorporate negli assegni portati all'incasso. Secondo la difesa la natura dei titoli in questione (titoli postali circolari recanti la stampa del nominativo del beneficiario e dell'emittente), la necessaria registrazione telematica ed il conseguente irreversibile tracciamento descritti dal teste [OSCURATO:PERSONA] comproverebbe che la condotta posta in essere dalla ricorrente non era idonea ad ostacolare l'accertamento della provenienza dei titoli oggetto di giudizio. 4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio. I giudici di merito, con motivazione apodittica, avrebbero desunto la sussistenza del dolo esclusivamente dalla circostanza che gli assegni sono stati negoziati da soggetti diversi dagli effettivi beneficiari previa consegna della sola fotocopia dei documenti di identità. La Corte territoriale avrebbe affermato che la consapevolezza da parte della FROIO della provenienza illecita dei titoli di credito sarebbe desumibile dalla serialità delle operazioni in un ufficio postale di modeste dimensioni, affermazione erronea in quanto la contestazione ha ad oggetto esclusivamente 11 operazioni effettuate nel periodo ricompreso tra il 30 luglio 2018 ed il 18 ottobre 2008).4.1. I giudici di appello non avrebbero tenuto in conto le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che l'ufficio postale diretto dall'imputata era molto frequentato, anche da soggetti non residenti in Guardavalle, con una media di 100/200 operazioni al giorno. A giudizio della difesa l'istruttoria non avrebbe fornito elementi univoci da cui desumere la mala fede della FROIO, avendo il teste IRENI chiarito che nell'anno 2008 era possibile procedere all'incasso degli assegni previa acquisizione di copia dei documenti di identità del beneficiario ed il teste VERALDI affermato che le operazioni di cambio effettuate dall'imputata erano formalmente regolari. 4.2. La difesa ha, inoltre, evidenziato che le modalità di registrazione telematica dei titoli e la necessaria autorizzazione all'incasso da parte del sistema centrale potevano ragionevolmente indurre la FROIO ad escludere la provenienza delittuosa dei titoli in questione, valorizzando la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che l'operazione di incasso sarebbe stata bloccata dal sistema telematico in caso di tentato incasso di assegni bloccati o smarriti. Nel ricorso viene, infine, evidenziata l'assenza di qualsivoglia elemento indiziario da cui desumere alcun rapporto di cointeressenza o di semplice conoscenza fra la FROIO e gli avvocati accusati dei reati presupposti di falso e truffa. 5. In data 2 novembre 2022 il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo di ricorso è reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna un ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non nnassimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.2. Peraltro, la Corte territoriale ha confutato le doglianze contenute nell'atto di appello, affermando, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, la provenienza illecita dei titoli di credito posti all'incasso presso l'ufficio postale diretto dalla FROIO. In proposito, i giudici di appello hanno adeguatamente valorizzato le dichiarazioni delle persone offese le quali hanno confermato di esser ignari della conclusione a loro favorevole delle cause avviate a loro insaputa dal SURACE e dal [OSCURATO:PERSONA] e di non aver mai incassato i titoli dì credito in questione, dando piena dimostrazione della provenienza delittuosa degli stessi, trattandosi di profitto delle condotte truffaldine rubricate (vedi pagg. da 3 a 7 della sentenza impugnata). 1.3. Va, inoltre, sottolineata la carenza di interesse del ricorrente in ordine alla doglianza con cui viene eccepita la manifesta illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna la FROIO per tutte le condotte contestate nonostante la mancata declaratoria di falsità delle procure rilasciate da BATTAGLIA Antonio, EPIFANI Andrea, PAPARO Rosa e VISCOMI Antonio.Deve esser evidenziato, in proposito, che la sentenza impugnata ha correttamente fatto riferimento alla falsificazione della sola procura rilasciata dal NISTICO' con conseguente irrilevanza di quanto in precedenza affermato dal primo giudice. 1.4. Destituita di fondamento è l'eccepita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La motivazione oggetto di ricorso, pur valorizzando modalità delle condotte non dettagliatamente descritte nel capo di imputazione, non è contraddistinta da alcuna violazione del principio di corrispondenza previsto dall'art. 521 cod. proc. pen. in quanto i giudici dell'appello si sono limitati ad una maggiore specificazione della complessa attività truffaldina posta in essere in danno delle persone offesa, indicando condotte desumibili dall'analisi delle dichiarazioni rese dalle persone offese e dai testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizione del giudizio di appello. Va ricordato, in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (vedi Sez. 5, n. 3330 del 06/20/2022, dep. 2023, Presotto, non massimata; Sez. 3, n. 18855 del 23/02/2022, Voce, non massimata). Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è, infatti, funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto modo di difendersi (vedi Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955-01; Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477- 01).In definitiva, anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazione dell'imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussiste alcuna violazione del principio dell'art. 521 cod. proc. pen. allorquando i punti rilevanti della imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulteriore sviluppo in giudizio, risultando chiaro come indirizzare l'esercizio in concreto del diritto di difesa (vedi Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 - 01). Applicando tali principi alla fattispecie in esame non vi è dubbio che la sentenza impugnata abbia individuato le condotte illecite di cui ai capi A) e B) dell'imputazione sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi già nel corso del giudizio di primo grado, ma al contempo può affermarsi che tale integrazione non ha comportato alcuna compressione dell'esercizio del diritto di difesa in considerazione del fatto che l'imputazione rubricata enunciava in termini chiari e sufficientemente completi, gli elementi essenziali degli addebiti. 1.5. La doglianza con cui il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa NISTICO', è articolata esclusivamente in fatto e, quindi, proposta al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dal NISTICO' e del fatto che è stata adeguata spiegazione dei motivi dell'apparente contraddizione segnalata dalla difesa (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Le Sezioni Unite hanno, in proposito, statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), contraddizioni non ravvisabili nel caso di specie. 1.6. Deve esser, infine, ribadito che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). La motivazione inerente la sussistenza dell'elemento materiale del reato di riciclaggio contiene, pealtro, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici di appello. 2. Il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di riciclaggio, oltre ad essere reiterativo, è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui l'incasso e la conseguente monetizzazione di titoli di credito di provenienza delittuosa costituisce condotta idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio in quanto tali operazioni possono rendere più arduo l'accertamento della loro provenienza delittuosa (vedi Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, Roberti, Rv. 265988 - 01; Sez. 2, n. 30304 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazza, non massimata). Si evince, infatti, dal dato testuale della norma (là dove si parla di «ostacolare») e dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che integra il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, cosicché neppure rileva che le operazioni realizzate siano tracciabili, in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183- 01; Sez. 2, n. 48026 del 18/10/2022, Trommacco, non massimata). Nello stesso senso questa Corte ha affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista è provento di delitto, li giri a terzi precisando che è irrilevante la tracciabilità dell'operazione, atteso che la ricezione delle somme portate nell'assegno ed il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolare l'individuazione del provento delittuoso (Sez. 2, n. 46319 del 21/09/2016, Cipolla, Rv. 268316 - 01; Sez. 2, n. 43420 del 28/09/2022, Spalletta, non massimata). 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni che seguono. 3.1. La Corte territoriale ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio esclusivamente dai seguenti elementi logico-fattuali: reiterato incasso di assegni da parte di soggetti diversi dai beneficiari dei titoli di credito in un ufficio postale di ridotte dimensioni, identificazione dei soggetti mediante la mera acquisizione di fotocopia del documento di identità da parte della FROIO. Appare evidente che detta motivazione non fornisce elementi logico- probatori idonei a comprovare che la FROIO avesse la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa dei titoli di credito posti all'incasso stante la natura generica ed ambigua delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici di merito. La conclusione cui giungono i giudici di merito è simile, ad un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi sopravvalutati, in senso non conforme alla giurisprudenza di legittimità. Deve esser, quindi, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato. Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di consistente verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). 3.2. La motivazione è, inoltre, del tutto carente in quanto non si confronta con le deduzioni con le quali la difesa aveva indicato elementi logico-probatori ritenuti idonei a dimostrare la buona fede dell'imputata e segnalato le incongruità del percorso argomentativo seguito dal primo giudice con conseguente vizio di motivazione. La Corte di merito si è limitata a condividere l'impostazione del giudice di primo grado, senza lo sviluppo di un incedere argomentativo autonomo finalizzato a confutare le doglianze difensive dedotte nei motivi di appello. In particolare, i giudici di appello non hanno affrontato in alcun modo quanto affermato dai testi IRENI e VERALDI in ordine all'elevato numero di operazioni giornaliere che venivano effettuate nell'ufficio postale diretto dall'imputata ed in relazione al fatto che, all'epoca delle condotte in esame, era possibile procedere all'incasso degli assegni previa acquisizione della sola copia dei documenti di identità del beneficiario. Parimenti la motivazione non contiene alcuna valutazione in ordine a quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla procedura di automatico blocco delle operazioni di incasso di assegni denunciati smarriti o comunque bloccati per altra causa. La Corte territoriale non si è confrontata, infine, con quanto eccepito nell'atto di appello in relazione all'assenza di elementi indiziari da cui desumere l'esistenza di un rapporto anche solo di semplice conoscenza fra la FROIO ed i due coimputati. 3.3. Le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità del ricorrente, previa confutazione dei sopraindicati elementi probatori di segno contrario. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato. Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro, che si pronuncerà su tutte le criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma co
Sentenza Cassazione n. 07258/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris