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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 23783/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa in primo grado e ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di tentato furto aggravato in concorso; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, afferente alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato giacché la pena edittale massima prevista preclude l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità; - che il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 .glier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa in primo grado e ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di tentato furto aggravato in concorso; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, afferente alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato giacché la pena edittale massima prevista preclude l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità; - che il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 .glier
Sentenza Cassazione n. 23783/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris