CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12180/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
31/2024 della [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 2 agosto 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 10marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel corso di un procedimento penale, nel giugno 2013 la Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Roma dispose in danno di GinaNumero registro generale 5797/2025Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 12180/2026Data pubblicazione 01/05/2026Tralicci il sequestro probatorio di numerosi beni, tra cui due assegnicircolari (degli importi, rispettivamente, di euro 841,81 ed euro731,97); il 26 gennaio 2015, venute meno le esigenze probatorie,l’assegno di euro 731,97 fu dissequestrato e riconsegnato all’aventediritto; nel frattempo, tuttavia, l’istituto bancario emittente avevaintestato al [OSCURATO:PERSONA] la provvista dell’assegno circolare,ottenendo lo svincolo della somma soltanto il 16 marzo 2015, data dallaquale l’assegno era divenuto nuovamente incassabile dal beneficiariounicamente presso lo sportello emittente l’assegno stesso.2. Ascrivendo ai [OSCURATO:PERSONA] titolari del procedimento «ovveroal personale di segreteria/cancelleria» l’omissione degli adempimentinecessari all’incasso dei titoli (e, in specie, l’omesso invio del «modelloC» al F.U.G. e all’avente diritto), [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente,con atto notificato nel luglio 2015, la condanna della Presidenza delConsiglio dei Ministri (se accertata la responsabilità dei magistrati)oppure, in via alternativa, del Ministero della Giustizia (se accertata laresponsabilità del personale amministrativo) al risarcimento dei dannisofferti in conseguenza dell’occorso.Nel costituirsi, le [OSCURATO:PERSONA] convenute, oltre alrigetto della istanza attorea, formularono domanda riconvenzionale perla condanna dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, primocomma, cod. proc. civ., per responsabilità processuale aggravata.3. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Perugiarigettò la domanda attorea e quella riconvenzionale e condannò l’attricealla refusione delle spese processuali nonché al pagamento di unasomma, equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, del codice di rito.4. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interpostodall’originaria attrice.5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.r.g. n. 5797/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5797/2025Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 12180/2026Data pubblicazione 01/05/2026Resistono, con unitario controricorso, la Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e il Ministro della Giustizia.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 210cod. proc. civ. e degli artt. 1175 e 2697 cod. civ., censura la sentenzaper l’omessa valutazione «di più d’una circostanza determinante».A suffragio della doglianza, svolge le seguenti argomentazioni:-) «dal 13/02/15 sino al 16/03/2015, all’istante era stato resoimpossibile l’incasso dei titoli oggetto di causa – post dissequestro - acausa di un errore della banca traente che aveva rimesso le somme al16/03/2015 ma aveva pregiudicato, in ogni caso, la monetizzazionedell’assegno n.6065504568 che sarebbe stata possibile solodirettamente allo sportello che “aveva emesso il titolo”»;- ) «l’istante, dopo avere avuto notizia del dissequestro, a febbraio2015 non aveva potuto monetizzare i titoli de quis (sic) per un erroredell’istituto traente così rimanendo nella convinzione, in buona fede,dell’impossibilità all’incasso»;- ) «il possesso degli assegni per euro 731,97 ed euro 4.573,10 daparte di [OSCURATO:PERSONA] alla data 18-19/02/15 ed il rifiuto allamonetizzazione degli stessi implica l’inadempimento di entrambi iresistenti [...] pacifica la circostanza che in data 18-19/02/15 non fossemai stato notificato a MPS il mod. C di cui all’art. 150, comma 4, TUrisulta oggettivamente verosimile che la notifica dello stesso a MPS siaavvenuta solo dopo la notifica dell’atto di citazione ai resistenti».In breve, ravvisa nella vicenda un «illecito aquiliano che transitaper la violazione dell’art. 150 del testo unico sulle spese di giustiziar.g. n. 5797/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5797/2025Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 12180/2026Data pubblicazione 01/05/2026nonché delle circolari ministeriali del Ministero della Giustizia del23.12.2008 e 30.7.2009», in specie per non aver «la Procura di Romanotificato all’istituto di credito un regolare “Modello C” predisposto perle finalità dell’art. 150 T.U citato e redatto secondo i modelli approvatidalle circolari indicate».1.1. La doglianza è inammissibile.La reiezione della domanda risarcitoria dell’odierna ricorrente èstata giustificata dai giudici di merito con l’ascrivere ad esclusivaresponsabilità dell’istituto bancario emittente l’erroneo riversamento alIn dettaglio, la colpa della banca è stata individuata nell’aver maleinterpretato il provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] avente adoggetto gli assegni, inteso come sequestro preventivo e non già nellasua effettiva natura di sequestro probatorio, così erroneamenteintestando la provvista del titolo al F.U.G.: per contro, la misura delsequestro probatorio non determina la trasmissione delle sommevincolate al F.U.G. : esse, in caso di dissequestro, vanno restituiteall’avente diritto dalla banca stessa, senza necessità di provvedimentodell’A.G. o adempimento di cancelleria dell’Ufficio giudiziario.La riassunta ratio decidendi non risulta attinta da considerazionecritica (tampoco precisa, puntuale e pertinente, come invece prescrittodall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) nella doglianza inesame, la quale, in particolare, non rivolge censura alla ritenuta nonnecessità del c.d. «modello C» ai fini dello svincolo delle sommerappresentate dal titolo sequestrato.Il motivo si risolve invece in una – tanto pletorica quanto soggettivae disarticolata - narrazione dell’andamento fattuale della vicenda, dicui, in buona sostanza, sollecita una diversa ricostruzione ad opera diquesta Corte, finendo così con l’invocare un’attività del tutto estranea,per natura e per funzione, al giudizio di legittimità.r.g. n. 5797/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5797/2025Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 12180/2026Data pubblicazione 01/05/2026Nel lungo discorso condotto non risulta infine nemmeno adombratoil profilo soggettivo del dolo o della colpa grave ipoteticamenteconnotante l’operato dei magistrati coinvolti, presupposto indefettibileper l’affermazione di responsabilità ai sensi della legge n. 117 del 1988.2. Il secondo motivo, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.civ., censura il rigetto dell’appello nella parte in cui aveva contestatola condanna alla refusione delle spese di prime cure.Si sostiene che, atteso il rigetto in primo grado tanto della domandaera illegittima la condanna dell’attrice (odierna ricorrente) all’integralerefusione delle spese del giudizio in favore delle convenute, dovendosiinvece disporre la compensazione (almeno parziale) delle stesse.2.1. Il motivo non supera lo scrutinio di ammissibilità impostodall’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ..Come emerge dagli atti di causa, la domanda riconvenzionaleavanzata dalle convenute PP.AA. (e disattesa dal giudice di prime cure)era diretta alla condanna dell’attrice per responsabilità processualeaggravata ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ..Orbene, l’omessa considerazione della pronuncia su tale domandaai fini del regolamento delle spese di lite è conforme al consolidatoorientamento di nomofilachia - che parte ricorrente non dà mostra diconoscere - secondo cui il rigetto della domanda di condanna ex art.96 cod. proc. civ., in quanto avente natura accessoria, non incide sulladeterminazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza: nonconfigura cioè un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza e non puòquindi giustificare la compensazione (neanche parziale) delle spese dilite ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. 27/09/2025,n. 26286; Cass. 06/06/2022, n. 18036; Cass. 28/02/2020, n. 5466).3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.r.g. n. 5797/2025 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5797/2025Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 12180/2026Data pubblicazione 01/05/2026Poiché la parte vittoriosa è costituita da amministrazioni delloStato, per le quali vige il sistema della prenotazione a debitodell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario con iscrizione in un registro di cancelleria dellesomme dovute a tale titolo, la condanna alla rifusione delle spese vivedeve essere limitata al rimborso delle spese eventualmente prenotatea debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v., ex aliis, Cass.11/09/2018, n. 22014; Cass. 18/04/2000).5. Va altresì disposta condanna del ricorrente per responsabilitàprocessuale aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..La proposizione di un’impugnazione in tutta evidenza inammissibileha realizzato un uso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo adeterminare un ingiustificato sviamento del sistema processuale daisuoi fini istituzionali, ponendosi in chiara incompatibilità con un quadroordinamentale che, da un lato, deve universalmente garantire l’accessoalla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, d’altro canto, devetenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispettoad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.Tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazionein esame (da ultimo, Cass. 28/12/2023, n. 36308; Cass. 04/08/2021,n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) el’irrogazione della condanna della ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, di una somma equitativamente determinata exart. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale «configura una sanzionedi carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elementosoggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello dellasua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito oresistito pretestuosamente» (così, ex plurimis, Cass. 13/02/2023, n.4300; Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 18/11/2019, n. 29812).r.g. n. 5797/2025 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5797/2025Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 12180/2026Data pubblicazione 01/05/2026In applicazione della citata norma, si emette condanna la ricorrenteal pagamento, in favore di parte controricorrente, per responsabilitàprocessuale aggravata, dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo.6. A mente dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., la ricorrenteva altresì condannata al pagamento di un’ulteriore somma in favoredella Cassa delle ammende, liquidata in dispositivo.7. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da partedella ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.000,00 (cinquemila) per compensi professionali, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Condanna parte ricorrente al pagamento, a titolo di responsabilitàprocessuale aggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore di partecontroricorrente.Condanna parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96,quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 3.000,00(tremila) in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 5797/2025 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5797/2025Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 12180/2026Data pubblicazione 01/05/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 5797/2025 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]