CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17145/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola che lo dichiarava colpevole del delitto previsto dagli artt. 61 n.1, 612, commi 2 e 3, 339 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione del reato della legittima difesa, quantomeno nella sua forma putativa o nelle forme dell'accesso colposo di cui all'art. 55 c.p. - come formulato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché la doglianza è fondata su una ricostruzione alternativa dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, a pag. 5). La Corte territoriale ha correttamente motivato circa la mancanza del presupposto della necessità della legittima difesa, avendo il ricorrente reagito solo all'ingiuria del Carbone, con parole tali da provocare un malore v fatale nella persona offesa, minacciandola, inoltre, con un oggetto potenzialmente lesivo dell'incolumità del Carbone. Per altro anche la ricostruzione alternativa quanto al richiamo della disponibilità della pistola - non consentita in questa 'Sede - non scaturisce da una corretta deduzione dì travisamento, non confrontandosi per altro il ricorrente con i testi, terzi presenti, citati in sentenza. In sostanza senza manifeste illogicità la Corte di appello esclude la sussistenza di una reale situazione di pericolo determinata dalla condotta della persona offesa. Quanto al profilo di doglianza che sollecita l'applicazione dell'art. 55 cod. pen., l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344 - 02; mass. conf. N. 2505 del 2009 Rv. 242349 - 01, N. 26172 del 2010 Rv. 247898 - 01, N. 45425 del 2005 Rv. 233352 - 01, N. 18926 del 2013 Rv. 256017 - 01); Considerato che il secondo motivo dì ricorso - che deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione ex art. 62, n.2. cod. pen. o del fatto doloso della persona offesa che abbia concorso a determinare l'evento ex art. 62, n.5, cod. pen. - non è così deducibile in sede dì legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale ha esplicitato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, gli argomenti a sostegno della decisione. Nel caso di specie i Giudici di appello hanno ritenuto non ravvisabile l'attenuante del fatto ingiusto altrui ex art. 62 n.2 cod. pen., valutando che l'invito a non gettare il mozzicone di sigaretta sulla spiaggia non possa costituire neanche astrattamente una ingiustizia obiettiva, tale da giustificare il forte stato d'ira altrui. Inedita è, infine, la doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.5 cod. pen., atteso che la stessa è preclusa, perché non risulta essere stata prevìamente dedotta come motivo dì appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va richiamato quanto affermato costantemente da questa Corte: «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9