CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15577/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40792/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di impugnazione aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati dal momento che la Corte ha fatto riferimento alla considerevole gravità del fatto in ragione della presenza in un locale pubblico protrattasi per un lasso di tempo indeterminato; ciò basta ad escludere la rilevanza (in termini di motivazione) della memoria difensiva con cui si allegava una ordinanza di liberazione anticipata relativa ad altri reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0