CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 01838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale Giudice di appello avverso la decisione del Giudice di pace della stessa città, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], decisione confermata dal Giudice monocratico. 2. Ricorre per cassazione l'imputato con atto a firma del difensore di fiducia, che lamenta violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione da parte del Giudice di appello. Osserva, in particolare, il ricorrente che: - all'udienza del 4 ottobre 2012, il Giudice di pace avrebbe dovuto rinviare l'udienza ex art. 29 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per un periodo non superiore a due mesi, sicché non poteva considerarsi, come periodo di sospensione, tutto il periodo fino all'udienza di rinvio del 27 giugno 2013; - all'udienza del 13 febbraio 2014, era stata la persona offesa a chiedere rinvio per bonario componimento e la difesa dell'imputato si è limitata a non opporsi; - anche gli altri rinvii non avevano comportato la sospensione della prescrizione, trattandosi di richieste congiunte dei difensori della parte civile e dell'imputato. 3. il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. 4. Il difensore dell'imputato ha concluso per iscritto insistendo ed ulteriormente argomentando quanto all'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in quanto il termine prescrizionale non era maturato prima della sentenza di appello. Il termine di prescrizione massimo del delitto per cui si procede è pari ad anni sette e mesi sei, che, computato a far data dal commesso reato (31 agosto 2010) comporta che il termine massimo, qualora non vi fossero state sospensioni, sarebbe decorso il 28 febbraio 2018. A questo termine vanno aggiunte le sospensioni derivanti dai rinvii che il procedimento ha subito e che possono così riepilogarsi: - il 4 ottobre 2012 il processo è stato rinviato ex art. 29 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 al 27 giugno 2013 su richiesta congiunta delle parti il 27 giugno 2013, il processo è stato rinviato al 13 febbraio 2014 su richiesta delle parti per definire i dettagli del bonario componimento; - il 13 febbraio 2014, il processo è stato nuovamente rinviato al 22 gennaio 2015 per definire il bonario componimento su richiesta della parte civile cui si è associato l'imputato; "—ss - il 22 gennaio 2015, il processo è stato di nuovo rinviato per definire bonario componimento all'8 ottobre 2015 su richiesta congiunta delle parti. Inoltre, durante il periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 decorreva il termine per il deposito della sentenza, termine che era sospeso per la disciplina emergenziale, sicché doveva applicarsi la sospensione ex art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per un periodo di sessantaquattro giorni (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Ebbene, a prescindere dal primo rinvio per il tentativo di conciliazione ex art. 29 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, i successivi, richiesti dalle parti e non più giustificati dall'anzidetta disposizione, hanno. determinato una sospensione per un totale di 897 giorni, portando la prescrizione al 13 agosto 2020, data collocata dopo la sentenza di appello, che è stata pronunziata il 17 gennaio 2020. 2. Quanto alle questioni poste dal ricorrente circa l'inoperatività della sospensione, va osservato che i rinvii avvenuti su richiesta congiunta delle parti o anche sull'accordo tra le medesime determinano la sospensione del termine prescrizionale (Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irollo, Rv. 281243; Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271328;; Sez. 5, n. 26449 del 13/04/2017, Flammia e altro, Rv. 270539; Sez. 5, n. 14461 del 02/02/2011, Abbagnato e altri, Rv. 249847; Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Marchesini e altro, Rv. 237877). Lo stesso dicasi per le richieste di altre parti processuali cui la difesa dell'imputato abbia espressamente aderito, piuttosto che limitarsi ad una 'non opposizione' (Sez. 3, n. 1992 del 30/10/2017, dep. 2018, Marzialetti, Rv. 272094; Sez. 2, n. 11100 del 14/02/2017, Monni, Rv. 269687; Sez. 4, n. 7071 del 31/01/2014, Mariotti, Rv. 259326; Sez. 3, n. 51589 del 28/09/2017, S., Rv. 271804), dal momento che esse costituiscono, nei fatti, la concretizzazione di un accordo. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2021. Il Consigliere