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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27650/2026

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di NapoliUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 18 marzo 2026, il Tribunale di Napoli, in accoglimentodell’appello del Pubblico Ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodiacautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309 aggravati ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., in sostituzione degli arrestidomiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai componenti del nucleofamiliare.

Tale misura era stata disposta dal G.i.p. del medesimo Tribunale insostituzione della custodia intramuraria originariamente applicata con ordinanza del19 agosto 2024, eseguita il 19 settembre 2024.2.

Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, articolato indue motivi.2.1.

Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, sulrilievo che il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a riprodurre i contenutidell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in sede di conferma della misuragenetica, senza confrontarsi con il successivo provvedimento del G.i.p., che avevasostituito la misura intramuraria alla luce di circostanze nuove e sopravvenute.

Inparticolare, si richiamano:– il decorso di un anno e quattro mesi dall’applicazione della misura, senzaviolazioni o altre irregolarità da parte dell’imputato;– la risalenza dei fatti alla primavera-estate del 2022;– la precedente ammissione alla prova del [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad altro reato;– la possibilità che il ricorrente avesse tratto un effettivo ammonimento dallacustodia cautelare già sofferta;– la completa disarticolazione dell’associazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] era inserito;– il fatto che i precedenti penali gravanti su [OSCURATO:PERSONA] non fossero, rispetto allespecifiche esigenze cautelari, indice di particolare allarme sociale.Si deduce, inoltre, che il Tribunale del riesame - dopo avere richiamato gliargomenti posti dal G.i.p. a fondamento della sostituzione della misura originaria -avrebbe accolto l’appello del P.M. con motivazione inadeguata, senza confrontarsineppure con la scelta del ricorrente di accedere al rito abbreviato.Si sostiene, infine, che non avrebbe potuto attribuirsi rilievo alla conversazionecaptata in modalità ambientale dopo l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al lavoro di pubblicautilità in altro procedimento, poiché essa avrebbe dovuto essere valutata unitamentealle altre circostanze poste a fondamento della sostituzione della misura e, in ognicaso, tale conversazione, essendo risalente al 2023, non aveva formato oggettodell’ordinanza cautelare.2.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione, assumendosi che il provvedimento impugnato non abbia consideratoche la presunzione di pericolosità prevista per il reato di cui all’art. 74 del d.P.R.n. 309/1990 ha natura relativa e che la contestazione dell’aggravante di cui all’art.416-bis cod. pen. non ne impedisce il superamento.

Si lamenta, inoltre, il difetto dimotivazione in ordine alla prognosi di eventuale inosservanza delle prescrizioniinerenti agli arresti domiciliari, nelle modalità stabilite dal G.i.p.3.

Le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il provvedimento impugnato non presenta le criticità dedotte dal ricorrente.Il Tribunale, con motivazione puntuale, ha innanzitutto premesso che il quadroindiziario e cautelare era stato già vagliato in sede di riesame con ordinanza emessain esito alla camera di consiglio del 19 settembre 2024 e che, in tale occasione, erastata delineata la figura del [OSCURATO:PERSONA], mettendo in evienza il ruolo di rilievo ricopertoin seno al sodalizio dedito al narcotraffico, rilevando che si trattava di soggetto chepoteva vantare contatti risalenti e consolidati con importanti fornitori di cocaina iquali, proprio in virtù dei collaudati rapporti di fiducia, trattavano con il ricorrente, aprezzi convenienti, i quantitativi che per suo tramite venivano acquistati e destinatialla compagine capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], egemone nel territorio aversano, come dallostesso [OSCURATO:PERSONA] specificato nella captazione ambientale riportata a pag. 3 delprovvedimento impugnato.Rispetto a tale quadro di riferimento il Tribunale ha affrontato – contrariamentea quanto si assume con il ricorso – tutti i temi che il Gip aveva posto a fondamentodel provvedimento con il quale era stata sostituita l’originaria misura di massimorigore con quella degli arresti domiciliari.3.

Vale la pena ricordare che il controllo di legittimità è circoscritto all'esamedel contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche chelo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruitàdelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

F,n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep.2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro,Rv. 201840).Nel caso di specie, a fronte di una motivazione puntuale e non manifestamenteillogica, il ricorrente si limita a riproporre gli argomenti posti dal Gip a fondamentodel provvedimento di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere conquella degli arresti domiciliari, senza confrontarsi con la motivazione che ha indottoil Tribunale ad accogliere l’appello proposto dal pubblico ministero.In particolare il Tribunale ha spiegato perché, allo stato, non possa ritenersisuperata la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ecome non sussistano elementi per ritenere attenuante le originarie esigenzeconsiderato il ruolo di rilievo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio.Il giudice del riesame, infatti, ha ritenuto non superata la presunzione relativadi sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale incarcere, discendente dalla contestazione del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990e dell’aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen.È stato, innanzitutto, premesso che [OSCURATO:PERSONA], oltre che risultare intraneo alsodalizio con un ruolo di particolare rilievo, operava da tempo nei contesti criminaliaversani e in generale della provincia di CasertaÈ stato argomentato che, se è vero che le attività del sodalizio si spingono finoalla primavera inoltrata del 2023 è del pari vero che l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] èstata caratterizzata da una particolare professionalità criminale e da una ampia retedi relazioni e contatti con “fornitori all’ingrosso” disposti a praticargli, proprio in virtùdei collaudati rapporti di fiducia, prezzi di favore.

È stata posta in rilievo la stabilità ela continuatività dell’attività svolta in favore del sodalizio facente capo al [OSCURATO:PERSONA];il facile accesso alla disponibilità di armi; si è evocato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] per ladetenzione di una pistola con matricola abrasa; è stato messo in luce il suofondamentale apporto alla vita del sodalizio.Muovendo da queste premesse si è ritenuto che il tempo decorso, l’unicoautentico fattore antagonista, non fosse sufficiente da solo a neutralizzare la portatadella doppia presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia in carcere.

A fronte, infatti, della delineata personalità,così fortemente radicata nel contesto criminale organizzato egemone sul territorio, ilTribunale ha convenuto con il P.M. appellante in ordine alla valenza neutra del tempotrascorso, in assenza di elementi concreti da cui desumere una effettiva resipiscenza,né, più specificamente, una presa di distanza dal contesto criminale di appartenenza.È stato, altresì, evienziato che dall’attività di intercettazione era pure emersoche [OSCURATO:PERSONA], ammesso al lavoro di pubblica utilità con dispositivo integrato del 13aprile del 2023, in relazione a delitti in materia di armi, dopo una settimana dallaliberazione in esito alla cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari,lungi dal recidere qualsivoglia legame criminale, aveva ripreso i contatti con la figuraapicale dell’associazione dedita al narcotraffico, recandosi addirittura a casa del DeSantis, discutendo delle dinamiche criminali interne al gruppo e del prezzo di acquistodello stupefacente, facendo propositi per il futuro, pur chiarendo di essereintenzionato, in quel frangente, a muoversi con maggiore cautela.

Contrariamente aquanto assume il ricorrente, il Tribunale non ha mancato di sottolineare che si trattadi captazione già presente nelle intercettazioni poste a corredo della originariarichiesta di misura cautelare.

Ha ritenuto, però, che questo dialogo fosse significativo,non solo dello strettissimo rapporto di affari con il [OSCURATO:PERSONA] e del radicato inserimentoin traffici illegali, ma soprattutto di una personalità trasgressiva e della assolutaassenza di qualsivoglia forma di resipiscenza.La motivazione posta dal Tribunale è congrua e coerente quando rileva che,diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, nella inoltrata primavera del 2023,lungi dall’essersi disgregato, il gruppo manifestava ancora una notevole “vitalità” eil ricorrente si era dichiarato disponibile a collaborare alle attività illecite anche per ilfuturo.

Da questi elementi il Tribunale ha dedotto, non illogicamente, che in presenzadi una acclarata e pervicace propensione a delinquere, il decorso del tempo non fossesufficiente a far venire meno la presunzione di esclusiva adeguatezza della misuracustodiale, ma con questi argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi asostenere, in termini meramente oppositivi, che la presunzione sarebbe vinta dalbuon comportamento successivo ai fatti e la misura degli arresti domiciliari sarebbeidonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi perritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.5.

La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/06/2026.La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di NapoliUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 marzo 2026, il Tribunale di Napoli, in accoglimentodell’appello del Pubblico Ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodiacautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309 aggravati ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., in sostituzione degli arrestidomiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai componenti del nucleofamiliare. Tale misura era stata disposta dal G.i.p. del medesimo Tribunale insostituzione della custodia intramuraria originariamente applicata con ordinanza del19 agosto 2024, eseguita il 19 settembre 2024.2. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, articolato indue motivi.2.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, sulrilievo che il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a riprodurre i contenutidell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in sede di conferma della misuragenetica, senza confrontarsi con il successivo provvedimento del G.i.p., che avevasostituito la misura intramuraria alla luce di circostanze nuove e sopravvenute. Inparticolare, si richiamano:– il decorso di un anno e quattro mesi dall’applicazione della misura, senzaviolazioni o altre irregolarità da parte dell’imputato;– la risalenza dei fatti alla primavera-estate del 2022;– la precedente ammissione alla prova del [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad altro reato;– la possibilità che il ricorrente avesse tratto un effettivo ammonimento dallacustodia cautelare già sofferta;– la completa disarticolazione dell’associazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] era inserito;– il fatto che i precedenti penali gravanti su [OSCURATO:PERSONA] non fossero, rispetto allespecifiche esigenze cautelari, indice di particolare allarme sociale.Si deduce, inoltre, che il Tribunale del riesame - dopo avere richiamato gliargomenti posti dal G.i.p. a fondamento della sostituzione della misura originaria -avrebbe accolto l’appello del P.M. con motivazione inadeguata, senza confrontarsineppure con la scelta del ricorrente di accedere al rito abbreviato.Si sostiene, infine, che non avrebbe potuto attribuirsi rilievo alla conversazionecaptata in modalità ambientale dopo l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al lavoro di pubblicautilità in altro procedimento, poiché essa avrebbe dovuto essere valutata unitamentealle altre circostanze poste a fondamento della sostituzione della misura e, in ognicaso, tale conversazione, essendo risalente al 2023, non aveva formato oggettodell’ordinanza cautelare.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione, assumendosi che il provvedimento impugnato non abbia consideratoche la presunzione di pericolosità prevista per il reato di cui all’art. 74 del d.P.R.n. 309/1990 ha natura relativa e che la contestazione dell’aggravante di cui all’art.416-bis cod. pen. non ne impedisce il superamento. Si lamenta, inoltre, il difetto dimotivazione in ordine alla prognosi di eventuale inosservanza delle prescrizioniinerenti agli arresti domiciliari, nelle modalità stabilite dal G.i.p.3. Le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il provvedimento impugnato non presenta le criticità dedotte dal ricorrente.Il Tribunale, con motivazione puntuale, ha innanzitutto premesso che il quadroindiziario e cautelare era stato già vagliato in sede di riesame con ordinanza emessain esito alla camera di consiglio del 19 settembre 2024 e che, in tale occasione, erastata delineata la figura del [OSCURATO:PERSONA], mettendo in evienza il ruolo di rilievo ricopertoin seno al sodalizio dedito al narcotraffico, rilevando che si trattava di soggetto chepoteva vantare contatti risalenti e consolidati con importanti fornitori di cocaina iquali, proprio in virtù dei collaudati rapporti di fiducia, trattavano con il ricorrente, aprezzi convenienti, i quantitativi che per suo tramite venivano acquistati e destinatialla compagine capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], egemone nel territorio aversano, come dallostesso [OSCURATO:PERSONA] specificato nella captazione ambientale riportata a pag. 3 delprovvedimento impugnato.Rispetto a tale quadro di riferimento il Tribunale ha affrontato – contrariamentea quanto si assume con il ricorso – tutti i temi che il Gip aveva posto a fondamentodel provvedimento con il quale era stata sostituita l’originaria misura di massimorigore con quella degli arresti domiciliari.3. Vale la pena ricordare che il controllo di legittimità è circoscritto all'esamedel contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche chelo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruitàdelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F,n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep.2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro,Rv. 201840).Nel caso di specie, a fronte di una motivazione puntuale e non manifestamenteillogica, il ricorrente si limita a riproporre gli argomenti posti dal Gip a fondamentodel provvedimento di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere conquella degli arresti domiciliari, senza confrontarsi con la motivazione che ha indottoil Tribunale ad accogliere l’appello proposto dal pubblico ministero.In particolare il Tribunale ha spiegato perché, allo stato, non possa ritenersisuperata la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ecome non sussistano elementi per ritenere attenuante le originarie esigenzeconsiderato il ruolo di rilievo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio.Il giudice del riesame, infatti, ha ritenuto non superata la presunzione relativadi sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale incarcere, discendente dalla contestazione del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990e dell’aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen.È stato, innanzitutto, premesso che [OSCURATO:PERSONA], oltre che risultare intraneo alsodalizio con un ruolo di particolare rilievo, operava da tempo nei contesti criminaliaversani e in generale della provincia di CasertaÈ stato argomentato che, se è vero che le attività del sodalizio si spingono finoalla primavera inoltrata del 2023 è del pari vero che l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] èstata caratterizzata da una particolare professionalità criminale e da una ampia retedi relazioni e contatti con “fornitori all’ingrosso” disposti a praticargli, proprio in virtùdei collaudati rapporti di fiducia, prezzi di favore. È stata posta in rilievo la stabilità ela continuatività dell’attività svolta in favore del sodalizio facente capo al [OSCURATO:PERSONA];il facile accesso alla disponibilità di armi; si è evocato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] per ladetenzione di una pistola con matricola abrasa; è stato messo in luce il suofondamentale apporto alla vita del sodalizio.Muovendo da queste premesse si è ritenuto che il tempo decorso, l’unicoautentico fattore antagonista, non fosse sufficiente da solo a neutralizzare la portatadella doppia presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia in carcere. A fronte, infatti, della delineata personalità,così fortemente radicata nel contesto criminale organizzato egemone sul territorio, ilTribunale ha convenuto con il P.M. appellante in ordine alla valenza neutra del tempotrascorso, in assenza di elementi concreti da cui desumere una effettiva resipiscenza,né, più specificamente, una presa di distanza dal contesto criminale di appartenenza.È stato, altresì, evienziato che dall’attività di intercettazione era pure emersoche [OSCURATO:PERSONA], ammesso al lavoro di pubblica utilità con dispositivo integrato del 13aprile del 2023, in relazione a delitti in materia di armi, dopo una settimana dallaliberazione in esito alla cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari,lungi dal recidere qualsivoglia legame criminale, aveva ripreso i contatti con la figuraapicale dell’associazione dedita al narcotraffico, recandosi addirittura a casa del DeSantis, discutendo delle dinamiche criminali interne al gruppo e del prezzo di acquistodello stupefacente, facendo propositi per il futuro, pur chiarendo di essereintenzionato, in quel frangente, a muoversi con maggiore cautela. Contrariamente aquanto assume il ricorrente, il Tribunale non ha mancato di sottolineare che si trattadi captazione già presente nelle intercettazioni poste a corredo della originariarichiesta di misura cautelare. Ha ritenuto, però, che questo dialogo fosse significativo,non solo dello strettissimo rapporto di affari con il [OSCURATO:PERSONA] e del radicato inserimentoin traffici illegali, ma soprattutto di una personalità trasgressiva e della assolutaassenza di qualsivoglia forma di resipiscenza.La motivazione posta dal Tribunale è congrua e coerente quando rileva che,diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, nella inoltrata primavera del 2023,lungi dall’essersi disgregato, il gruppo manifestava ancora una notevole “vitalità” eil ricorrente si era dichiarato disponibile a collaborare alle attività illecite anche per ilfuturo. Da questi elementi il Tribunale ha dedotto, non illogicamente, che in presenzadi una acclarata e pervicace propensione a delinquere, il decorso del tempo non fossesufficiente a far venire meno la presunzione di esclusiva adeguatezza della misuracustodiale, ma con questi argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi asostenere, in termini meramente oppositivi, che la presunzione sarebbe vinta dalbuon comportamento successivo ai fatti e la misura degli arresti domiciliari sarebbeidonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi perritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.5. La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/06/2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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