CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Vito propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Palermo, in data 17 novembre 2020, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 17 ottobre 2018 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera c) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 161, comma 4 e 178 cod. proc. pen.; la sentenza di secondo grado è affetta da nullità in quanto il decreto di citazione in appello è stato erroneamente notificato al precedente difensore di fiducia in virtù della elezione domicilio effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'ammissione al patrocinio dello Stato. La Corte territoriale, con motivazione erronea e manifestamente illogica, ha ritenuto insussistente la dedotta nullità, ritenendo valida la predetta notifica nonostante il ricorrente al momento della sua scarcerazione abbia effettuato una nuova elezione di domicilio. L'elezione di domicilio effettuata in occasione della presentazione di istanza di gratuito patrocinio non è in ogni caso valida nel procedimento penale stante la natura amministrativa del relativo sub-procedimento. 3. Il secondo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 533 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'ascrivibilità del fatto all'imputato; la motivazione non è idonea a superare il canone del ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Dagli atti risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al ricorrente presso il difensore domiciliatario, in virtù dell'elezione di domicilio effettuata in data 23/09/2016 al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. 3. E' stata dedotta la nullità della notifica del decreto di citazione nel giudizio d'appello in quanto effettuata presso il domicilio eletto dal ricorrente nell'ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Secondo il ricorrente tale notifica è nulla ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. stante l'irrilevanza nel procedimento penale delle elezioni di domicilio effettuate nel sub procedimento amministrativo del patrocinio a spese dello Stato. 3.1. Tale affermazione è manifestamente infondata e si pone in contrasto con l'univoco e condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento penale a cui sia espressamente riferita. Né potrebbe rilevare una volontà espressa dall'imputato di limitare la domiciliazione al procedimento incidentale, essendo principio di diritto consolidato che l'art. 161 cod proc. pen. non consente parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio svolte sia pur per una procedura incidentale ma comunque nell'ambito di uno stesso procedimento (vedi Sez. 1, n. 45785 del 2/12/2008, Ambrosino, Rv. 242576; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255029, Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501-01, Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246-01).Non poteva pertanto sfuggire al difensore che è rimasta unica e totalmente isolata l'unica pronuncia di segno contrario (Sez. 2, n. 530 del 6.11.2009, Luccio non mass.) che, diversamente opinando, aveva ritenuto non essere efficace, se non nel procedimento incidentale in cui era stata effettuata 4 la nomina del difensore e la contestuale elezione di domicilio inserita nel corpo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di una diversa esplicitazione da parte del dichiarante. 3.2. Anche il secondo profilo di nullità della notifica del decreto di citazione prospettato dal ricorrente è manifestamente infondato. Secondo la Difesa l'efficacia dell'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è venuta meno in data antecedente all'emissione del decreto di fissazione del giudizio di appello; secondo la prospettazione del ricorrente la revoca di tale precedente elezione di domicilio conseguirebbe, infatti, alla successiva dichiarazione di domicilio effettuata dal [OSCURATO:PERSONA], al momento della sua scarcerazione avvenuta in data 05/12/2017. A differenza di quanto affermato dal ricorrente, dalla lettura degli atti -che, essendo dedotto un vizio in procedendo, questo Collegio ha la potestà di esaminare- non emerge alcuna elezione di domicilio o dichiarazione di domicilio successiva a quella contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'istituto della elezione di domicilio è stato introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi. Ne consegue che ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio deve esser ritualmente comunicato all'Autorità procedente e che, in assenza di valida comunicazione di eventuali variazioni ex art. 161, comma 2, cod. proc. pen., mantiene la propria efficacia la precedente elezione di domicilio. In ossequio di tali principi, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'imputato detenuto, al quale sia stata effettuata, presso l'istituto di detenzione, una notificazione afferente ad un procedimento diverso da quello per il quale si trova ristretto, ha l'onere, all'atto della scarcerazione, di dichiarare o eleggere domicilio anche per tale procedimento diverso (vedi Sez. 1, n. 51513 del 06/12/2019, Krypa, Rv. 277883 - 01). La manifestazione di una volontà del ricorrente di mutare il domicilio in precedenza eletto nei termini previsti dall'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. non può, nel caso di specie, esser desunta dalla comunicazione effettuata dall'Ufficio s Matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con tale atto l'amministrazione penitenziaria si è limitata, infatti, a comunicare l'impossibilità di procedere alla traduzione disposta nel presente procedimento dal Tribunale di Palermo in quanto il ricorrente, in data 05/12/2017, era stato scarcerato per altra causa; solo incidentalmente veniva, inoltre, comunicato che, al momento della scarcerazione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato domicilio presso la propria abitazione. Non rileva, pertanto, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato comunicazione della nuova elezione di domicilio anche al giudice di merito del presente procedimento. Una simile iniziativa, infatti, non può surrogare la mancanza di una specifica dichiarazione resa per tale procedimento, essendo l'elezione di domicilio un atto personalissimo, che deve essere compiuto dall'imputato nelle forme previste dalla legge (vedi Sez. 5, n. 10918 del 14/10/1996, Orefice, Rv. 207061 - 01). In assenza di alcun atto attestante una volontà dell'imputato di modificare l'elezione in precedenza effettuata nel presente procedimento, l'elezione di domicilio menzionata nella nota della [OSCURATO:PERSONA] deve esser considerata connessa esclusivamente al procedimento in cui lo stesso era detenuto. Tale interpretazione trova fondamento nel condivisibile e consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte in virtù del quale la validità ed efficacia dell'elezione o della dichiarazione di domicilio fatte all'atto della scarcerazione debbano essere limitate al procedimento nel quale la scarcerazione è disposta, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato (vedi Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv.245650-01). La vocatio in ius dell'imputato per il processo di appello è stata, dunque, ritualmente operata presso il domicilio eletto con conseguente manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Il secondo motivo è del tutto generico ed aspecifico. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. Il difensore, infatti, si è limitato a sostenere una generica ambiguità delle fonti probatorie, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor