CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 31108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 24358/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 669/2021 emessa dal CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. n. 24358/2021 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 23/2/2021 (n. 669/2021), la Corte d'ap- pello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Manocalzati, e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna del Comune di Manocalzati e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice a seguito dell'avvenuta conclusione, tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA]' s.r.I., di un contratto di com- pravendita avente ad oggetto un'area che, sulla base del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Manocalzati (allegato all'atto pubblico di compravendita), avrebbe dovuto ricadere in zona edificabile, laddove, al contrario, era successivamente risultato di na- tura agricola, con il conseguente pregiudizio subito dalla società attrice a causa delle inesatte informazioni ricevute dall'amministrazione co- munale convenuta, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. corrisposto un prezzo palesemente sproporzionato rispetto all'effettivo valore del bene acqui- stato; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Manocalzati (denunciata in questa sede dalla società attrice) non contenesse alcuna erroneità, da essa correttamente risultando che l'area oggetto d'esame era stata qualificata di natura agricola dal Pro- gramma di fabbricazione approvato dalla Regione Campania nel 1973 e successivamente inserita in 'zona abitativa di espansione' da un Piano regolatore generale approvato nel 2004 ma mai successivamente ap- provato (ed anzi definitivamente revocato in data 11/10/2011), sì che la stessa certificazione evidenziava la sopravvenuta inefficacia della misura di salvaguardia ex art. 12 del T.U. n. 380/2001, essendo decorsi tre anni dalla data di adozione del Piano regolatore generale senza che lo stesso fosse stato sottoposto all'approvazione dell'amministrazione competente;Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 24358/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; il Comune di Manocalzati resiste con controricorso; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale„ sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura a sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 30 d.p.r. n. 380/2001 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il certificato di destina- zione urbanistica rilasciato dal Comune di Manocalzati contenesse in- formazioni agevolmente identificabili, dovendo al contrario ritenersi che detta certificazione inducesse con evidenza in errore circa l'effet- tiva qualificazione del terreno in esame (se di natura agricola o edifi- catoria), così come comprovato dalle stesse indicazioni contenute nell'atto notarile di compravendita, da ritenere conseguentemente nullo, ai sensi dell'art. 30 d.p.r. n. 380/2001, avuto riguardo all'erro- neità delle informazioni ivi contenute circa le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area compravenduta; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esa- minare la circostanza concernente la mancata revoca del piano regola- tore generale da parte del Comune convenuto, nonché il contenuto della documentazione agli atti del giudizio, con particolare riguardo alle comunicazioni del Comune di Manocalzati da cui si era resa evidente la piena consapevolezza, in capo alle controparti, della natura agricola del terreno oggetto e della necessità di provvedere alla revoca del Piano regolatore generale già scaduto e definitivamente Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 24358/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inefficace, con la conseguente erroneità delle informazioni contenute nella certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Manocalzati; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; osserva al riguardo il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la società ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legitti- mità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova ac- quisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fatti- specie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricor- rente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontro- verso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; sul punto, varrà sottolineare come la società ricorrente rivendichi, in questa sede, una lettura asseritamente più adeguata del carattere erroneo, equivoco (o meno), o della maggiore o minore chiarezza, delle attestazioni contenute nella certificazione urbanistica rilasciata dal Co- mune di Manocalzati, laddove, al riguardo, la corte territoriale risulta aver specificato, sulla base di un ragionamento logico-giuridico dotato di innegabile coerenza e sufficientemente argomentato, come i conte- nuti della ridetta certificazione urbanistica fossero tali da non contenere Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 24358/2021 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alcuna inesattezza o scorrettezza circa l'effettiva qualificazione urbani- stica dell'area oggetto d'esame, sì da escludere ragionevolmente l'og- gettiva idoneità degli stessi a trarre (colpevolmente) in errore la società acquirente; ciò posto, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del primo motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa dedotti in giudizio; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; in forza di tali premesse, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censu- rare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motiva- zione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddi- sfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del con- trollo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti; a tale ultimo riguardo, varrà ribadire come il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., sia legittimamente denunciabile per cassazione, unica- mente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 24358/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe deter- minato un esito diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elemento istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora' il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); ciò posto, occorre rilevare l'inammissibilità del secondo motivo pro- posto dalla società ricorrente, avendo quest'ultima propriamente tra- scurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della man- cata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al con- trario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia; osserva il Collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, la ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente dato atto dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della so- cietà ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 24358/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.