CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 02895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 del TRIBUNALE di FROSINONErdato avviso alle parB udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 3/6/2022 il Tribunale di Frosinone applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi di reclusione e 800,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, contestando l'apparente motivazione che reggerebbe la decisione, priva di effettivo argomento. 3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto un'ipotizzata apparenza motivazionale, peraltro palesemente esclusa dall'ampia e strutturata argomentazione delle pagg. 2-3. 4. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il C liere estensore Il