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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 30373/2026

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ntenza del 23/12/2025 del TRIBUNALE di Pescara;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore AlessandroCimminoche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell’ammenda di euro 1000,00 per ilreato di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 1102.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matteo, deducendo, con ununico motivo di ricorso, la violazione di legge e il difetto di motivazione inriferimento all’ applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen.Deduce la difesa che alla esplicita richiesta di applicazione della esimentenon è conseguita alcuna valutazione da parte del Giudice, né può ritenersi chedalla motivazione della sentenza possa desumersi una implicita motivazione sulpunto non risultando una struttura argomentativa che abbia dato conto dielementi che escludono l’analisi del fatto in termini di particolare tenuità.3.

In data 12 marzo 2026, il ricorrente ha depositato una memoria con laquale ha ribadito le ragioni della richiesta di annullamento della sentenza conrinvio per nuovo giudizio.4.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AlessandroCimmino, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

Il Tribunale, accertato il reato di cui all’art. 4, comma 2, della legge n.110 del 1975, ha ritenuto il fatto di lieve entità e ha riconosciuto le circostanzecollaborativa della difesa», applicando al ricorrente la pena finale di 1000,00euro di ammenda.L’affermazione di responsabilità e il conseguente descritto trattamentosanzionatorio hanno riguardato la condotta consistita nell’avere portato fuoridella propria abitazione e senza giustificato motivo una pluralità di oggetti qualiun coltello da cucina della lunghezza di 22 centimetri, un paio di forbici dellalunghezza di 16 centimetri, una catena chiusa da un moschettone dellalunghezza di 80 centimetri, con agganciata una lama di forbice della lunghezza di7,5 centimetri, un cutter di 15 centimetri e 3 ferretti ad uncino della lunghezza di15 centimetri.Ciò premesso, la doglianza difensiva con la quale si lamenta l’omesso esamedell’istanza, risultante dal verbale d’udienza, volta all’applicazione della causa dinon punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., si palesa manifestamenteinfondata.La censura, infatti, è formulata in termini del tutto generici, non risultandodal medesimo verbale alcuna indicazione di elementi specifici per ritenere che ilporto dei plurimi oggetti sopra indicati potesse integrare la particolare tenuità delfatto.In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod.pen. individua, infatti, un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo laprova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare lasussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici(Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 02).Di conseguenza, il difetto di motivazione della sentenza del Tribunale inordine all’istanza di riconoscimento della particolare tenuità del fattogenericamente formulata non può formare oggetto di ricorso per cassazione,poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anchela sentenza non abbia pronunciato sulla richiesta (in tale senso, Sez. 5, n. 44201del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep .2015, Botta, Rv. 262700 - 01).3.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 23/12/2025 del TRIBUNALE di Pescara;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore AlessandroCimminoche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell’ammenda di euro 1000,00 per ilreato di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 1102. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matteo, deducendo, con ununico motivo di ricorso, la violazione di legge e il difetto di motivazione inriferimento all’ applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen.Deduce la difesa che alla esplicita richiesta di applicazione della esimentenon è conseguita alcuna valutazione da parte del Giudice, né può ritenersi chedalla motivazione della sentenza possa desumersi una implicita motivazione sulpunto non risultando una struttura argomentativa che abbia dato conto dielementi che escludono l’analisi del fatto in termini di particolare tenuità.3. In data 12 marzo 2026, il ricorrente ha depositato una memoria con laquale ha ribadito le ragioni della richiesta di annullamento della sentenza conrinvio per nuovo giudizio.4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AlessandroCimmino, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Il Tribunale, accertato il reato di cui all’art. 4, comma 2, della legge n.110 del 1975, ha ritenuto il fatto di lieve entità e ha riconosciuto le circostanzecollaborativa della difesa», applicando al ricorrente la pena finale di 1000,00euro di ammenda.L’affermazione di responsabilità e il conseguente descritto trattamentosanzionatorio hanno riguardato la condotta consistita nell’avere portato fuoridella propria abitazione e senza giustificato motivo una pluralità di oggetti qualiun coltello da cucina della lunghezza di 22 centimetri, un paio di forbici dellalunghezza di 16 centimetri, una catena chiusa da un moschettone dellalunghezza di 80 centimetri, con agganciata una lama di forbice della lunghezza di7,5 centimetri, un cutter di 15 centimetri e 3 ferretti ad uncino della lunghezza di15 centimetri.Ciò premesso, la doglianza difensiva con la quale si lamenta l’omesso esamedell’istanza, risultante dal verbale d’udienza, volta all’applicazione della causa dinon punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., si palesa manifestamenteinfondata.La censura, infatti, è formulata in termini del tutto generici, non risultandodal medesimo verbale alcuna indicazione di elementi specifici per ritenere che ilporto dei plurimi oggetti sopra indicati potesse integrare la particolare tenuità delfatto.In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod.pen. individua, infatti, un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo laprova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare lasussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici(Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 02).Di conseguenza, il difetto di motivazione della sentenza del Tribunale inordine all’istanza di riconoscimento della particolare tenuità del fattogenericamente formulata non può formare oggetto di ricorso per cassazione,poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anchela sentenza non abbia pronunciato sulla richiesta (in tale senso, Sez. 5, n. 44201del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep .2015, Botta, Rv. 262700 - 01).3. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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