CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 luglio 2024
Cassazione n. 43189/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova del 08/07/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso, depositato il 19/07/2024; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga considerata cessata la materia del contendere, avendo il Tribunale del riesame di Genova con ordinanza del 10 agosto 2024 revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Genova con ordinanza emessa in data 8 luglio 2024 ha respinto l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari applicata all'indagato con le ordinanze del 6 maggio e del 18 luglio 2024, in relazione alle contestazioni provvisorie aventi ad oggetto plurime violazioni degli artt. 318 e 319 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione depositato in data 19 luglio 2024. 3. Il 4 settembre 2024 il difensore del ricorrente ha depositato copia dell'ordinanza emessa, ex art. 299 cod. proc. pen., dal Gip del Tribunale di Genova in data 1° agosto 2024 - con la quale sono state revocate le ordinanze cautelari genetiche e ordinata la liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa - chiedendo che "venga dichiarata cessata la materia del contendere". [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato dall'indagato. Invero, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare diviene inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, qualora l'ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'indagato non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione - conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 Ilonsigliere e :