CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19900/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 588, comma 2 cod. pen. (capo A) e 110, 582 e 585 cod. pen. (capo B); considerato che tutti e tre i motivi di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione anche per il travisamento della prova, in ordine, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento della legittima difesa ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso